Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6659 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6659 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato quella del Tribunale nisseno che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione per il delitt minaccia aggravata dall’uso dell’arma;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al penale responsabilità dell’imputato – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fon su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 de 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838). Per altro il motivo è anche finalizzato a prefigur una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindac legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerge processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito i quanto a fronte della motivazione di primo grado, che negava le circostanze in esame in ragione della capacità a delinquere dell’imputato, comprovata dalle emergenze del certificato penale, i motivo di appello era già generico e quindi inammissibile: a fronte della sentenza di primo grad il motivo di appello lamentava la mancata valutazione della condotta collaborativa dell’imputato che risulta però esclusa dalla Corte di appello, che giudica non veritiera la versione dell’imput Per altro, la natura occasionale dell’episodio e la lieve entità conseguente alla manca costituzione di parte civile sono argomenti del tutto inediti, che implicano valutazioni di m non consentite a questa Corte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere estensore