Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22683 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22683 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGEROLA il 06/12/1930
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia;
letta la memoria trasmessa via PEC dal Difensore della parte civile, contenente le conclusioni scritte, cui è stata allegata la relativa nota spese e rilevato che essa è pervenuta in data 26 aprile 2024 e che, dunque, risulta tardiva, in quanto non depositata nel termine di 15 giorni prima dell’udienza fissato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, nonostante l’interesse economico connesso alla condanna di cui sarebbe portatrice a seguito della costituzione di parte civile;
ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in quanto fondato su una alternativa ricostruzione dei fatti e non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e che, in ogni caso, il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato che con il secondo motivo il ricorso censura l’inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità nei confronti dell’imputato;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto il reato di minaccia contestato è procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 612, comma terzo, cod. pen., essendo aggravato dall’utilizzo dell’arma e fondandosi la differente premessa da cui muove il ricorso ancora una volta su una alternativa (e non consentita) ricostruzione fattuale;
ritenuto’, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che in considerazione della tardività della memoria trasmessa dalla part civile non deve procedersi alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese da
stessa sostenute nel presente giudizio,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla
per le spese delle parti civili.
Così deciso il 7 maggio 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente