Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16892 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16892 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME SalvatoreCOGNOME n. Sindelfingen (Germania) 16/08/1967 avverso la sentenza n. 16/24 della Corte di appello di Catania del 08/01/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità; lette le conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME con cui insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di NOME COGNOME in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minaccia aggravate (artt. 337, 582, 585, 576, comma 5-bis, 612, secondo comma, cod. pen.), dichiarando estinta la concorrente contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 e rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce tre motivi di doglianza di seguito riprodotti.
2.1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. f) d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022) nonché dell’art. 612, secondo comma, cod. pen. e degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. riguardo alla procedibilità a querela del reato di minaccia contestato al capo D sopravvenuta alla data di fissazione dell’udienza in grado di appello del 08/01/2024 ed al mancato pervenimento della querela da parte delle persone offese nel termine di tre mesi stabilito dall’art. 85 del citato d. lgs. n. 150 del 2022 e succ. modifiche.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela in ordine al reato di cui al capo D.
2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto in ordine all’impossibilità i sulla base delle prove dichiarative acquisite, di ascrivere al ricorrente la produzione delle lesioni di cui al capo B.
2.3. Intervenuta causa estintiva dei reati per maturata prescrizione massima dei reati alla data del 6 febbraio 2024, pur prendendo in considerazione il periodo di complessiva sospensione di cinque mesi e dodici giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di censura, dovendo essere dichiarato inammissibile nel resto.
2. Versa nel giusto la difesa del ricorrente quando fa rilevare il mutato regime di procedibilità del reato di minaccia aggravata di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. ancorché dovuto all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, mentre la novella di cui al d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. Riforma Cartabia) – che pure all’art. 85, comma 1, ha ribadito quanto in precedenza stabilito dall’art. 12 dello stesso d. Igs. n. 36 del 2018 – ha inciso in particolare sul terzo comma dell’art. 612 cod. pen., inserendovi il periodo “ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità”.
Ma nel caso di specie la minaccia è stata portata dall’imputato col puntare, stando all’accusa, “un fucile ad aria compressa, del tutto somigliante ad un’arma da sparo autentica” all’indirizzo della persona offesa, quindi in uno dei modi indicati dall’art. 339 cod. pen. e in particolare con uso di armi.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha sostenuto la tesi che detta ultima condizione ricorre anche nel caso di impiego di fucile ad arma compressa, richiamando a sostegno la circostanza che almeno in una pronuncia di questa Corte di legittimità, resa in materia di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è stato affermato che la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7,5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva (Sez. 1, n. 38343 del 10/09/2021, Gullo, Rv. 282046).
Ha dovuto, tuttavia, lo stesso Procuratore Generale ricordare che altre pronunce sono per contro ferme nell’affermare che, sempre in relazione alla fattispecie criminosa di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e alla violazione del divieto di detenere armi, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato a quelle proprie (Sez. 1, n. 1104 del 19/11/2009, dep. 2020 Rv. 245939), così escludendo la sussistenza del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 nel caso di detenzione di arma impropria (Sez. 1, n. 17877 del 01/03/2019, Rv. 275603) ed a maggior ragione nel caso di cd. armi giocattolo.
Secondo il P.G., tuttavia, si sarebbe proceduto a tale distinzione per il fatto che le armi improprie, ove detenute in un’abitazione, non presentano la caratteristica intrinseca di essere utilizzabili per l’offesa alla persona, cosicché detta utilizzabilità può essere valutata solo in caso di porto fuori dall’abitazione; in quest’ultimo caso, invece, un fucile ad aria compressa, benché la sua energia cinetica sia inferiore al limite di legge, assume l’intrinseca finalità di essere usato
a fine offensivo, essendo impossibile ipotizzarne un uso differente.
Il Collegio non condivide tale interpretazione del dato normativo.
La lettera della legge contempla, infatti, tra i modi indicati dall’art. 339 cod. pen., a sua volta richiamato dai commi secondo e terzo dell’art. 612, varie situazioni, tra loro disparate, tra cui l’impiego di armi, nozione il cui ambito concettuale di definizione non può assumere confini diversi a seconda dell’uso che delle stesse si faccia.
Un’arma (da guerra, comune da sparo, bianca propria) resta tale sia che venga detenuta sia che venga portata in luogo pubblico o addirittura che in detto luogo venga adoperata; un fucile ad aria compressa, che non rientra nel novero delle armi proprie (giur. cit.), se riconoscibile come tale (v. tra molte Sez. 2, n. 4712 del 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272012 in tema di rapina aggravata dall’uso di arma giocattolo) / non perde tale sua caratteristica, quand’anche usato per esercitare minaccia nei confronti di una o più persone o magari brandito da uno o più manifestanti a scopo evocativo della lotta armata.
Deve, pertanto, ritenersi che il fatto di cui al capo D, commesso nel 2016, sia divenuto procedibile a querela a partire dal 24 aprile 2018 (data di entrata in vigore del d. Igs. n. 36 del 2018) in quanto non commesso, per quanto detto, in uno dei modi indicati nell’art. 339 cod. pen., mentre l’ipotesi della gravità intrinseca o sostanziale della condotta (da valutare, cioè, nel contesto fattuale di riferimento della stessa), anch’essa procedibile d’ufficio, è stata introdotta solo dal d. Igs. n. 150 del 2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022, potendo ovviamente applicarsi solo a condotte cronologicamente successive nel rispetto del principio di irretroattività di cui agli artt. 2 cod. pen. e 25, comma 2, Cost.
All’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale capo per assenza della condizione di procedibilità consegue, inoltre, la decurtazione della pena complessiva nei termini indicati in dispositivo.
Risultano, invece, inammissibili i restanti motivi di censura.
3.1. Con il primo, declinato sostanzialmente in fatto, il ricorrente tenta, invero, di conseguire una diversa lettura delle risultanze probatorie, sollecitando una operazione ermeneutica estranea al giudizio di cassazione.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione possiede, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, pertanto, dai poteri della Corte
di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (v. per tutte Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv.
207944).
3.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di censura.
La sentenza di appello impugnata è stata emessa in data 08/01/2024, prima cioè della maturazione del termine di prescrizione massima dei reati di cui ai capi
A e B, termine indicato dallo stesso ricorrente nel 06/02/2024, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione.
4.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente, tuttavia, il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000,
D.L., Rv. 217266) anche, come nel presente caso, di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280261).
Va di conseguenza rideterminata la pena complessivamente inflitta al ricorrente in grado di appello, espungendo la frazione imputata al delitto di minaccia aggravata, tenuto conto del rito abbreviato con cui è stato celebrato il giudizio in primo grado .
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D per difetto della condizione di procedibilità e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena per i reati di cui ai capi A e B in mesi sette e giorni venti di reclusione.
Così deci i, 14 febbraio 2025