Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49451 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49451 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – relative 1) al vizio di motivazione sull’elemento oggettivo del delitto di minaccia grave, di morte, in danno di NOME COGNOME e 2) al vizio di motivazione circa il trattamento sanzioNOMErio eccessivo anche negli aumenti di pena per la continuazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Trapani in composizione monocratica del 18/05/2021 in ordine ai reati di cui all’art. 4 I. 110/1975 (a), all’art. 581 co pen (b) e all’art. 612, capoverso, cod. pen. (c) nei confronti del medesimo, sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte dell sentenza impugnata.
Invero, nella sentenza di appello si evidenzia, con riguardo al reato di cui al capo c) che: – NOME COGNOME ha fornito dichiarazioni circa la vicenda storica dei fatti contestati coerenti, giustificandosi una sua eventuale vaghezza su taluni aspetti specifici della condotta in considerazione dello stato di agitazione e di ansia causato dalle gravi intimidazioni dell’imputato; – la gravità della minaccia è rilevabile altresì dalle conformi dichiarazioni rese dagli altri soggetti presenti su luoghi, che corroborano ab extrinseco l’assunto accusatorio, dando conto della dinamica idonea a causare un profondo stato di paura per la vittima e gli altri presenti all’interno del medesimo locale; – lo stesso rinvenimento del coltello a serramanico di colore nero della lunghezza complessiva di cm. 20 ai piedi dell’autore consente di riscontrare il dato dell’impiego della suddetta arma, da parte dello stesso imputato, nella realizzazione della condotta di minaccia; secondo la giurisprudenza di legittimità si ha minaccia aggravata dall’uso del coltello quando la minaccia è accompagnata dall’ostentata presenza di un’arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta miNOMEria, come nel caso in esame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo, poi, al trattamento sanzioNOMErio, la sentenza impugnata ritiene condivisibile la scelta del primo Giudice di individualizzare la pena irrogata, rapportandola alla gravità dei fatti e alla pericolosità dell’autore, ch giustifica altresì l’applicazione della recidiva, per essere il reato per cui processo, relazioNOME ai precedenti, manifestazione ed attualizzazione di detta pericolosità.
Rilevato, pertanto, che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa
delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.