Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Caltagirone nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Militello in Val di Catania (CT) il 01/01/1967 avverso la sentenza del 18/11/2024 del Tribunale di Caltagirone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/11/2024, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di COGNOME NOME per estinzione del reato conseguente all’intervenuta remissione di querela, in relazione, tra l’altro, al delitto di cui agli artt. 612, commi 1 e 2, e 339 cod. pen., contestato al capo d’imputazione II, commesso il 7/10/2018, avendo minacciato, brandendo un ammortizzatore in acciaio, COGNOME NOME, cercando di colpirlo.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltagirone, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza dell’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen., per avere erroneamente il Tribunale ritenuto efficace la remissione di querela, benché il
delitto fosse aggravato dall’uso di un’arma e, pertanto, procedibile d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il delitto di minaccia è perseguibile a querela, salvo che ricorra l’aggravante prevista dall’art. 612, comma 3, cod. pen., ovvero quando la minaccia
sia realizzata in uno dei modi indicati nell’art. 339 cod. proc. pen., ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse
dalla recidiva, oppure se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
In particolare, l’art. 339 cod. pen., prevede che «le pene sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della
forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».
Il fatto si intende «commesso con armi» quando venga utilizzato un oggetto qualificabile come arma, come qualificata dagli artt. 585, comma 2, cod. pen. e 4,
legge n. 110/1975: ovvero se si usi un’arma da sparo o altra la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona e, comunque, se si usi uno strumento atto ad offendere.
Nel caso in esame, all’imputato è stato contestato di avere minacciato la vittima con un’arma, brandendo un ammortizzatore in acciaio con cui aveva cercato di colpirla: il reato, dunque, non rientrava tra quelli la cui procedibilità subordinata all’esistenza di querela e passibile di estinzione per la sua remissione.
Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al menzionato Tribunale, in diversa composizione, trattandosi di sentenza inappellabile, ai sensi degli artt. 593, comma 2, e 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., a cui dunque non si applicano i principi di cui all’art. 569 cod. proc. pen., sul ricorso per saltum (Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791-01), da individuare ex art. 623, lettera d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone, in diversa persona fisica. Così è deciso, 19/03/2025