Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1795 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1795 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, ha conferm sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 ottobre 2020 di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 635 e 612, secondo comma cod. pen.
In data 1° dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le qual civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condannato al risa danno e alla rifusione delle spese sostenute per il grado.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione d un vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’im delitti contestati, risultano meramente riproduttivi di questioni già adeguatament disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata, con il riferimento alle modalità e ai tempi con i quali il ricorrente ha teste l’indirizzo dell’abitazione della persona offesa, alle dichiarazioni dallo stess e alle circostanze attinenti l’attività svolta dalla persona offesa nei giudizio nei qu 1″imputato, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondament conclusione in ordine alla responsabilità e il ragionamento seguito, in assenza di apel non è sindacabile in questa sede;
Considerato che la terza doglianza, che censura la ritenuta sussistenza dell’aggr cui all’art. 339 secondo comma cod. pen., è manifestamente infondata poiché, diver quanto indicato nel ricorso, la Corte d’appello, seppure in termini sintetici, motiva ragione, le modalità della condotta, per cui deve ritenersi che la minaccia integri g “modo simbolico”.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l’i alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi civile NOME NOME che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli COGNOME estensore
COGNOME
Il Presid COGNOME e)