Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria della Procuratrice generale, NOME COGNOME, tempestivamente inviata ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/4/2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 18/6/2019 del Tribunale in sede che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed Euro 4.500 di multa per i reati, avvinti in continuazione, di minaccia aggravata da travisamento e da uso di un’arma, porto in luogo pubblico di un fucile doppietta Bernardelli e porto illegale di coltelli a serramanico e di un puntale di acciaio.
Reati commessi a Palermo, 30 maggio 2017.
La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità del COGNOME, alla stregua delle testimonianze e del riconoscimento dell’imputato ad opera delle persone che erano state destinatarie dirette della minaccia a mano armata – NOME COGNOME e NOME COGNOME – pur indirizzata al loro datore di lavoro, NOME COGNOME; inoltre, nella perquisizione della vettura e dell’abitazione del COGNOME si rinvenivano coltelli ed un puntale di acciaio, nonché un fucile doppietta Bernardelli.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e correlato vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., per i reati di minaccia e porto di arma in luogo pubblico, censurandosi la valutazione di attendibilità dei testimoni COGNOME e COGNOME, che, in quanto persone offese, avrebbero necessitato di un più approfondito vaglio di attendibilità. In particolare, si ripropongono le seguenti doglianze: equivocità del riconoscimento effettuato dai due operai, considerato che l’agente era travisato da un sacchetto di plastica; vettura dell’agente diversa da quella di proprietà del COGNOME; indimostrata coincidenza tra il fucile impugnato dall’aggressore e quello rinvenuto nell’abitazione dell’imputato; rapporti tra COGNOME e COGNOME ormai acquietatisi dopo la conclusione del giudizio civile inter partes.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Non si ritiene giustificazione sufficiente richiamo alle gravi modalità della minaccia e al serio timore provato dalle vittime rilevandosi che il presunto autore della minaccia si era subito allontanato dal cantiere e che il diretto minacciato COGNOME non aveva nemmeno sporto querela.
2.3. Nell’ultimo motivo di impugnazione si deplora il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendosi valido il riferimento al precedente specifico per armi e l’assenza di resipiscenza dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a basarsi su motivi già avanzati nell’atto di gravame e adeguatamente confutati dalla Corte territoriale, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.
1.1. Si premette che la fattispecie processuale costituisce un caso di c.d. “doppia conforme”, costruzione che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che – a presidio del devolutum discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME‘Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
Nel caso in esame, l’esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l’indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove.
Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, c può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.
Ciò premesso, il primo motivo costituisce pedissequa riproposizione del corrispondente motivo di appello ed ha trovato congrua e diffusa motivazione reiettiva nell’impugnata sentenza, laddove si sono passate in rassegna tutte le riserve – di natura prettamente fattuale e perciò qui non riprodotte, attesi i limit del giudizio di legittimità – opposte dall’imputato in ordine all’attendibilità
riconoscimento operato dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, che è stata ribadita dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette e immuni da censure logiche.
La divergente lettura della vicenda perorata dal ricorrente sulla base del mero richiamo di frammenti della deposizione di NOME COGNOME (a prescindere dalla mancata allegazione del verbale integrale della prova dichiarativa) non ha alcuna possibilità di scalfire la motivata conclusione dell’impugnata sentenza in ordine all’attendibilità del riconoscimento.
Il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stato parimenti motivato in termini giuridicamente corretti e coerenti con le circostanze fattuali della vicenda complessiva, che è stata a ragione ritenuta di notevole gravità, nonché considerato il corretto rilievo per cui l’imputazione ex artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974 è ostativa per superamento dei limiti edittali all’applicazione dell’invocata causa di proscioglimento.
All’opposto, la censura si palesa generica e di mero stampo rivalutativo, oltre che illogica, poiché valorizza elementi – quali il repentino allontanamento dal cantiere del COGNOME, dopo avere operato la minaccia a mano armata e con travisamento, ovvero l’assenza di querela – che non rivestono alcun rilievo per la valutazione di gravità della vicenda e trovano logica spiegazione nell’esigenza di sottrarsi alle conseguenze dei reati, tutti perseguibili d’ufficio.
Infine, del tutto rivalutativa è la doglianza imperniata sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo giudice aveva escluso le invocate attenuanti per l’insussistenza di parametri postivi di valutazione; la Corte di appello ha sviluppato il concetto, richiamando l’assenza di elementi positivi e concreti, e – pur citando incidentalmente “un precedente in materia di armi” – ha piuttosto valorizzato l’assenza di segni di resipiscenza nel corso del processo, e la mancanza di ragioni in ordine al gesto intimidatorio, attuato dopo che la controversia civile con il COGNOME era stata già risolta nell’appropriata sede giurisdizionale.
Sono stati questi gli elementi di convincimento dei giudici di merito, sufficienti a dare conto della determinazione negativa in punto di attenuanti generiche, sicché l’enfasi posta nel ricorso sulla vetustà del precedente specifico non apporta alcun valido elemento di contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza, attesa la natura discrezione della valutazione del giudice su tale profilo. La motivazione dell’impugnata sentenza risulta dunque scevra da censure di legittimità, avendo illustrato specificamente le ragioni per cui tutti gli element adombrati dalla difesa – età avanzata del ricorrente ed imprecisati problemi di salute – sono stati ritenuti recessivi a fronte di un’azione premeditata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congru somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza de Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente