Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8110 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il DATA_NASCITA NOME nato in Germania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 28 aprile 2025, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Sciacca il 23 gennaio 2024, che aveva condannato NOME e COGNOME NOME per concorso in minaccia aggravata dall’uso di un oggetto metallico simile a una lama di taglierino (artt. 110, 612, comma 3, in relazione all’art. 339 cod. pen.), posta in essere, in data 20 febbraio 2019, presso il Tribunale di Sciacca, ai danni degli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, che stavano procedendo esecutivamente nei confronti di NOME, per il recupero di un credito vantato dal COGNOME.
Gli imputati sono stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni a favore del
COGNOME, liquidati in euro 1.000,00, e al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile.
NOME NOME è stato assolto dal porto ingiustificato in luogo pubblico di strumento atto ad offendere ex art. 4 L. 110/1975, perché il fatto non sussiste.
Avverso tale pronuncia, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi per vizi motivazionali e violazioni di legge.
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto redatta per relationem con pedissequo riferimento a quella del Tribunale, senza confutare specificamente i motivi di appello e i rilievi concernenti la contraddittorietà delle testimonianze, la mancata prova sulla natura dell’oggetto metallico, la portata effettiva delle presunte minacce (in realtà prive di effetti intimidatori), la posizione di NOME NOME, la sussistenza del concors di persone e, infine, la richiesta di accertamento della particolare tenuità del fatt ex art. 131-bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza della minaccia e dell’aggravante, sebbene non fosse stata neppure raggiunta la prova certa sulla natura dell’oggetto metallico posseduto nella specie da COGNOME NOME. Il AVV_NOTAIO di secondo grado non avrebbe affrontato la questione dell’effettivo possesso e uso di un’arma, limitandosi a recepire la ricostruzione del primo AVV_NOTAIO. Sarebbe rimasto inspiegato come l’oggetto fosse stato identificato e su quali basi si potesse parlare di un’arma, né dove NOME NOME lo avesse reperito, anche considerato che per il reato di porto d’arma lo stesso era stato assolto.
Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe valutato né la reale offensività della condotta, né il contesto in cui la frase “vengo a mangiare a casa tua” era stata pronunciata, omettendo di confrontarsi con i motivi di appello che ne contestavano la valenza intimidatoria, ben potendo essa essere interpretata come mera espressione di esasperazione, pronunciata nel corso di una lite. La Corte d’appello avrebbe omesso di valutare che le persone offese, per nulla intimidite, avevano continuato a notificare atti e a frequentare i luoghi comuni agli odierni impugnanti, mostrando l’assenza di effettivo timore o lesione della libertà morale.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge sul concorso di NOME nella condotta minacciosa, nonostante il suo ruolo meramente passivo. La sentenza si sarebbe limitata ad affermare (anche in tal caso con acritica adesione alla motivazione del primo AVV_NOTAIO) che la presenza e l’atteggiamento di NOME avrebbero rafforzato la condotta del figlio, senza indicare alcun concreto contributo morale o materiale. Si richiama la giurisprudenza di legittimità che esige tale contributo, ai fini della sussistenza del
concorso, non bastando una mera presenza o la presunzione di solidarietà familiare.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la redazione di una motivazione apparente sulla chiesta affermazione di particolare tenuità del fatto. La Corte d’appello, nel respingere la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., s sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo grado, affermando che la condotta, nel complesso, non appariva di lieve entità, attesa anche la cornpromissione del corretto e ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria. Secondo i ricorrenti, tale motivazione sarebbe carente, priva di valutazione autonoma degli elementi richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. (sulle modalità della condotta e sull’entità del danno).
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte d’appello avrebbe statuito in merito senza esaminare le condizioni soggettive degli odierni ricorrenti (incensuratezza, età, stato di salute, situazione familiare e reddituale), né i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo – con cui si denuncia il carattere meramente apparente e per relationem della motivazione della sentenza impugnata – è destituito di fondamento.
La Corte territoriale ha confutato in maniera adeguata le doglianze sollevate con l’atto di appello, evidenziando le ragioni della decisione presa, con motivazione che non risulta affatto apparente o anche solo viziata. In particolare, i giudici d secondo grado hanno richiamato le risultanze istruttorie ritenute attendibili, ribadendo – con autonoma valutazione – la coerenza intrinseca delle dichiarazioni accusatorie e l’assenza di contraddizioni suscettibili di incidere sulla tenuta complessiva del quadro probatorio.
La Corte palermitana, dopo aver riassunto i motivi di appello, ha esposto i risultati dell’istruttoria dibattimentale – ricostruiti in dettaglio attrave deposizioni testimoniali – e ha spiegato perché li ha ritenuti probanti oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, ha riportato le parole dei testi COGNOME NOME (una delle vittime delle minacce), COGNOME NOME (AVV_NOTAIO della procedura esecutiva innanzi al quale erano state proferite le minacce) e COGNOME NOME (addetto alla sorveglianza presso il Tribunale di Sciacca), da cui ha correttamente desunto la conferma del quadro accusatorio.
Dunque, la Corte d’appello ha aderito alla sentenza di primo grado all’esito
di un vaglio critico dei motivi di gravame, esplicitando – seppur sinteticamente gli elementi ritenuti decisivi: come pacificamente possibile in caso di sentenze conformi, che costituiscono un’unica entità logico-giuridica (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). Invero, in tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado, se il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità, permettendo di individuare con chiarezza le ragioni della decisione adottata (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02).
Nel caso di specie, come detto, la sentenza impugnata supera tale vaglio di legittimità e deve, pertanto, escludersi la dedotta nullità per motivazione inesistente, essendo stati gli argomenti difensivi presi in esame dal AVV_NOTAIO d’appello (come si dirà anche nell’esaminare le ulteriori doglianze formulate).
Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui i ricorrenti contestano la configurabilità della minaccia e dell’aggravante ex artt. 612, comma 3, e 339 cod. pen., deducendo: (a) l’assenza di prova certa sulla natura e sull’effettiva esistenza dell’oggetto metallico impugnato da COGNOME NOME; (b) la mancanza di offensività concreta della frase minacciosa proferita.
Sul primo punto, va osservato che i giudici di merito hanno accertato attraverso concordanti emergenze testimoniali – che NOME COGNOME, nell’atto di fronteggiare i due avvocati, stringeva nel pugno un oggetto appuntito di metallo (descritto dai testi come un “fil di ferro” o un fermaglio per fogli).
Pur non essendo stato materialmente recuperato l’arnese, la circostanza che l’imputato brandisse in modo minaccioso un corpo contundente è stata ritenuta provata al di là di ogni ragionevole dubbio, in base alle percezioni dirette e immediate dei presenti (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO), la cui attendibilità è stata positivamente valutata.
La Corte d’appello ha logicamente evidenziato come la presenza di un simile oggetto aggravava la portata intimidatoria dell’azione posta in essere dai ricorrenti, indipendentemente dalla sua precisa identificazione come vera e propria arma bianca e dalla sua provenienza. In proposito, va richiamato il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 6 comma 2, cod. pen., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l’uso di uno strumento atto ad offendere, a nulla rilevando la legittimità del porto dello strumento stesso (Sez. 5, n. 19518 del 10/05/2006, Rv. 234429-01; Sez. 5, n. 3519 del 08/03/1982, Rv. 153031; si veda pure Sez. 7, n. 602 del 14/12/2021,
dep. 2022, non massimata, proprio in un caso in cui è stato ritenuto irrilevante che fosse rimasto incerto se si trattasse di un coltello oppure una forchetta, essendo, però, certo che fosse stato utilizzato uno strumento atto ad offendere).
Nel caso concreto, l’avere NOME NOME impugnato un oggetto metallico appuntito (certamente visto dai testi, secondo la sentenza d’appello), che, a prescindere dalla sua esatta natura e provenienza, era comunque idoneo ad offendere l’altrui incolumità personale, nel mentre venivano proferite minacce nei riguardi delle persone offese, integra certamente l’utilizzo di un mezzo idoneo a rafforzare l’intimidazione ed incutere timore, come correttamente ritenuto dai giudici di merito nel confermare la portata intimidatoria della condotta e la sussistenza dell’aggravante contestata.
Quanto alla frase pronunciata da NOME COGNOME (“vengo a mangiare a casa tua”), la Corte territoriale ne ha sottolineato il chiaro contenuto minaccioso, valorizzando le specifiche circostanze di fatto in cui fu proferita. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il contesto di acceso diverbio in cui, a loro stesso dire, l’espressione era stata formulata è stato considerato dalla Corte d’appello che ha ritenuto non ne elidesse la portata intimidatoria. Specificamente, la Corte d’appello, valorizzando le dichiarazioni di una delle persone offese, COGNOME NOME, ha rimarcato che NOME NOME aveva inveito contro l’intera categoria degli avvocati, qualificandoli come “farabutti” e “corrotti”, mentre NOME NOME si era avvicinato con un fare minaccioso ed arrogante, con il pugno destro alzato, proferendo nei riguardi dell’AVV_NOTAIO la frase in dialetto: “Vegnu a manciu a to’ casa?” (“Vengo a mangiare a casa tua?”). Il fatto, avvenuto in presenza del AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO NOME, aveva indotto costoro ad intervenire prontamente, avendo notato nel pugno di NOME un oggetto appuntito metallico.
Tale ricostruzione, come si legge nella sentenza impugnata, è corroborata dalle dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO della procedura esecutiva, COGNOME NOME, la quale ha riferito che il debitore esecutato (NOME) si era opposto con parole colorite e minacciose nei confronti del creditore, aggiungendo che i due imputati avevano continuato il loro comportamento aggressivo e minatorio anche nel corridoio. La COGNOME aveva notato che uno dei due, nello specifico NOME NOME, teneva in mano un oggetto contundente e con questo minacciava l’AVV_NOTAIO, mentre il NOME ne sosteneva l’azione.
La motivazione con cui la Corte d’appello e, prima ancora, il Tribunale hanno interpretato le dette espressioni come un’esplicita intimidazione è esente da vizi logici e, pertanto, non è qui censurabile, ed è corretta in diritto. Invero, ai f dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., che costituisce reato pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete
circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278740-01 e Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Rv. 268289-01). Sicché correttamente è stata pure ritenuta priva di rilievo l’eventuale condotta successiva delle vittime (costituente un irrilevante post factum), laddove – si assume – avevano continuato nelle loro azioni esecutive nei confronti di NOME NOME.
Peraltro, il AVV_NOTAIO d’appello ha rimarcato che l’AVV_NOTAIO aveva riferito d avere avuto molta paura per le frasi e gli atteggiamenti minacciosi degli imputati, confermando appieno l’efficacia intimidatoria della condotta contestata.
In modo corretto, da ultimo, non essendo stata raggiunta la prova che il COGNOME NOME abbia portato fuori dalla propria abitazione lo strumento atto ad offendere in questione, è stata emessa assoluzione relativamente al capo B) dell’imputazione, perché il fatto non sussiste: il che non è in contraddizione con l’affermata responsabilità per l’uso del detto strumento a fini minatori, ben potendo lo stesso essere stato reperito in loco.
In conclusione, la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di minaccia aggravata, sicché le censure dei ricorrenti – tese sostanzialmente a una rivalutazione del merito – risultano prive di fondamento.
Anche il terzo motivo di ricorso, riguardante la ritenuta assenza di responsabilità di NOME in concorso col figlio, non merita accoglimento.
La Corte d’appello ha ampiamente descritto il ruolo di NOME nel corso dei fatti, evidenziando come il medesimo – lungi dal mantenere una posizione meramente passiva – aveva attivamente contribuito all’azione delittuosa, inveendo con parole minacciose contro il creditore e il suo legale.
Le dichiarazioni testimoniali richiamate nella sentenza d’appello convergono nell’attribuire ad entrambi gli odierni imputati un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti delle persone offese. In tal modo, come correttamente rilevato dai giudici di merito, il padre ha non solo corroborato l’azione intimidatrice posta in essere dal figlio, ma ha fornito il suo diretto contributo alla stessa, no restando certamente inerte: tanto che, secondo la sentenza d’appello, “entrambi si sono scagliati verbalmente contro gli avvocati”, “ciascuno rafforzando la
condotta dell’altro”.
Per quanto, dunque, possa più correttamente parlarsi di condotta integratrice del delitto posta in essere direttamente da NOME NOME, va, comunque, richiamato il consolidato principio secondo cui il concorso morale all’altrui azione criminosa ben può realizzarsi attraverso forme differenziate e atipiche (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che il AVV_NOTAIO di merito deve esplicare (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Rv. 282295-01).
Tale situazione ricorre all’evidenza nel caso in esame, per quanto spiegato dai giudici di merito e sopra ricordato. L’atteggiamento tenuto da NOME COGNOME, infatti, lungi dal costituire mera connivenza passiva, ha direttamente contribuito all’integrazione del delitto, oltre che, comunque, incoraggiato e sostenuto l’agire del figlio, conferendo maggior forza intimidatrice alle minacce proferite da questi contro i due avvocati.
Anche il terzo motivo di ricorso, pertanto, va disatteso.
Il quarto motivo di ricorso – con cui si assume l’erronea omessa pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto – è inammissibile.
La Corte d’appello – nel solco di quanto già osservato dal AVV_NOTAIO di primo grado – ha ritenuto che la condotta complessivamente considerata non presentasse quei caratteri di minima offensività richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., evidenziando la significativa gravità del contesto nel quale i fatti si sono svolti.
Invero, gli elementi emersi (la sede dell’azione, un’aula di giustizia, con conseguente “compromissione del corretto e ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria” e l’utilizzo, da parte di uno dei due imputati, NOME COGNOME, di un oggetto atto all’offesa), secondo l’incensurabile valutazione del AVV_NOTAIO d’appello, delineano una condotta tutt’altro che bagatellare, contrassegnata, anzi, da un allarme sociale non trascurabile.
Del resto, non appare affatto illogico ritenere che le minacce ad un AVV_NOTAIO e al suo patrocinatore, durante un’udienza in Tribunale, agitando, tra le mani, un oggetto metallico, integrino comportamento di significativa portata lesiva, sia sul piano individuale (per le persone offese, che hanno temuto per la propria incolumità), sia sul piano collettivo, determinando il turbamento del regolare svolgimento dell’attività giudiziaria.
In tale contesto, la mancanza di precedenti penali e la occasionalità dell’azione non potevano da sole rendere tenue un episodio che, per modalità
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esecutive e contesto, tenue – come logicamente ritenuto dai giudici di merito – in effetti non è.
Al riguardo si rammenta che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla detta tenuità, effettuare sulla base dei criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., rientra t i poteri discrezionali del AVV_NOTAIO del merito (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01 sull’analogo istituto di cui all’art. 34 d.lgs. 274/2000) ed è da ritenersi adeguato, e dunque incensurabile in sede di legittimità, laddove dia conto dell’assenza anche solo di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044-01; Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647-01; Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678-01).
La motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito – pur stringata risulta quindi sufficiente e non apparente: essa dà contezza degli elementi valorizzati (gravità della condotta e del contesto) ed è del tutto logica, per cui resiste alle censure difensive.
Deve pertanto escludersi qualsivoglia violazione di legge o vizio argomentativo nel denegato proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
Da ultimo, è infondato pure il quinto motivo, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e il giudizio di congruità della pena.
Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01): essendo sufficiente che il AVV_NOTAIO del merito la indichi come semplicemente “adeguata” al caso.
In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l’incensuratezza dell’imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal AVV_NOTAIO del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia
lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; così pure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).
La Corte d’appello ha motivato tale punto richiamando il consolidato principio secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell’imputato in assenza di elementi negativi a suo carico, ma richiede invece la sussistenza di concreti elementi di segno positivo, la cui mancanza giustifica il diniego. Ed ha rilevato che, oltre all’incensuratezza, non emergevano aspetti positivi tali da legittimare un giudizio di particolare meritevolezza, avendo i ricorrenti agito spinti da personale malcontento e senza evidenziare atteggiamenti di resipiscenza. In ogni caso, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la gravità del fatto (nei termini sottolineati) prevalesse su ogni ipotetico elemento di minore rimproverabilità.
Il solo dato dell’assenza di precedenti penali, isolatamente considerato, non impone, in effetti, la concessione delle attenuanti generiche, specie allorché come nel caso in esame – il AVV_NOTAIO abbia già tenuto conto di tale circostanza in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, al fine di quantificare la pena (in misura prossima al minimo edittale) e concedere la sua sospensione condizionale.
In definitiva, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle censure di legittimità, avendo fornito adeguata giustificazione del diniego delle attenuanti generiche e della valutazione di congruità della pena.
I ricorsi devono essere, in definitiva, rigettati, risultando la sentenza impugnata immune dai vizi denunciati, e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 14/11/2025
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