Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore:
l’avvocato NOME COGNOME del foro di SALERNO in difesa di COGNOME NOME, anche in sostituzione, con delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, difensore di ufficio di COGNOME NOME, conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di Appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio su annullamento con sentenza in data 17 dicembre 2021 della Sezione Quinta di questa Corte, previa riqualificazione del reato di cui all’art. 337 cod. pen. in quello di cui agli artt. 612, comma secondo, e 339 cod. pen., ha dichiarato NOME e NOME COGNOME responsabili del reato di minaccia aggravata ai danni del Maresciallo COGNOME e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, li ha condannati alla pena di 400,00 euro di multa.
La sentenza rescindente, inoltre, dichiarava inammissibili i ricorsi COGNOME NOME e COGNOME NOME, perché interamente versati in fatto e volti a sollecitare una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, in conformità a una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cu valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e per ricorrente più adeguata) valutazione delle risultanze processuali.
In particolare, la Sezione Quinta stigmatizzava che, con le censure proposte, i ricorrenti non lamentassero una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, in merito alla ricostruzione dei fatti.
1.2. Il giudice del rinvio ha ritenuto che la prova della responsabilità degli imputati era costituita dalle convergenti dichiarazioni dei tre testimoni di polizia giudiziaria, dei quali uno solo, il maresciallo NOME COGNOME, era costituito parte civile e che trovava ulteriore, sicuro conforto nella documentazione versata in atti.
Tale provvista probatoria aveva consentito, per quanto qui d’interesse, di ritenere accertato che nel corso dell’interrogatorio di NOME COGNOME erano intervenuti NOME COGNOME, quale difensore, e suo fratello NOME, quest’ultimo presentatosi quale “praticante avvocato”.
Era, invece, in seguito emerso (a verbale d’interrogatorio già sottoscritto), che NOME COGNOME era un perito agrario, sicché il maresciallo COGNOME redasse un’informativa di reato e convocò entrambi i COGNOME per la loro compiuta identificazione ed elezione di domicilio.
In occasione della convocazione di NOME COGNOME, il giorno 3 febbraio, si presentò anche il padre (invece convocato per la diversa data del 5 febbraio) e i ricorrenti, dopo avere lamentato una sorta di attività persecutoria da parte del maresciallo COGNOME, minacciarono l’ufficiale affermando che «gli avrebbero fatto passare i guai giudiziari» e, NOME COGNOME, prima di congedarsi, chiese ai militari presenti chi fosse il maresciallo COGNOME in modo «da poterlo ricordare bene in volto».
Così ricostruiti i fatti, il giudice del rinvio si è fatto carico di avversa doglianze degli appellanti, segnalando tuttavia che tali doglianze avevano costituito oggetto di ricorso per cassazione ed erano state dichiarate inammissibili; di qui la conferma dell’affermazione della responsabilità di NOME ed NOME COGNOME per il reato di minaccia aggravata, così come diversamente qualificato di cui all’art. 337 cod. pen., e della pena di giustizia suindicatai
Avverso tale sentenza ricorre il difensore di NOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che, con un unico articolato motivo, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, comunque la mancanza, la contraddittorietà nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità.
2.1. Osserva la difesa come, a suo avviso correttamente, la Corte di appello, pur limitando in premessa l’oggetto del giudizio di rinvio, ha valutato i fatti ne merito, riaprendo la fase istruttoria e consentendo a NOME COGNOME, su sua richiesta, di rendere interrogatorio.
E, tuttavia, lamenta una lettura degli atti “monoculare”, essendosi in primo luogo trascurata la rilevanza dell’intervenuta assoluzione di entrambi gli imputati dal reato di falso, originariamente contestato al capo 1). Da tale circostanza giusta la tesi difensiva – è derivata la percezione da parte del maresciallo COGNOME di avere subito un torto da parte dei germani COGNOME, ciò che si riverbererebbe sulla configurabilità del reato di minaccia.
Lamenta, inoltre, come non sarebbero del tutto affidabili le dichiarazioni degli altri militari colleghi di COGNOME, sulle quali peserebbe l’accertata infedel dichiarativa, per come dimostrato anche dai tabulati prodotti dalla difesa.
Sarebbe stato altresì obliterato il comportamento conciliante del maresciallo NOME, logicamente incompatibile con la condotta minacciosa ascritta agli imputati.
Sotto un profilo strettamente giuridico, rileva la difesa come la pretesa minaccia di svolgere un’attività giudiziaria non possa essere ritenuta espressione intimidatoria, ciò tanto più quando ciò accada all’interno di una caserma della Guardia di Finanza, alla presenza di ben tre militari.
2.2. Con memoria depositata in data 12 ottobre 2023, la difesa – dopo avere richiamato il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l’imputato sia colpevole al là di ogni ragionevole dubbio e che ciò, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente citata nella memoria stessa, non può avvenire se sia prospettabile un alternativa e concreta ricostruzione dei fatti, non potendosi nel caso di specie ritenere detto dubbio fondato su un’ipotesi del tutto congetturale, ma anzi concreta e plausibile – nel riportarsi ai motivi d ricorso, ha ribadito che, nel caso che ci occupa, i dati probatori acquisiti non sono in grado di sostenere il peso della condanna, in quanto suscettibili di interpretazioni diverse, poiché consentono una ricostruzione dei fatti opposta a quella operata dall’Accusa ed accolta dalla sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, anche riportandosi alle requisitorie scritte rispettivamente depositate il 31 aprile 2023 e il 1 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile, il 10 maggio 2023, ha fatto pervenire conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME e NOME COGNOME non superano il vaglio di ammissibilità.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, del tutto aspecifico, con cui si lamenta una non meglio specificata richiesta di rinnovazione d’istruttoria dibattimentale, senza alcuna indicazione della prova che si assume negata e la sua decisività ai fini della decisione.
Appare pertinente in proposito ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020 R., Rv. 278670) e che «La mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337).
E’ appena il caso di osservare come, nel caso che ci occupa, pur a fronte di una declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi contenuta nella sentenza rescindente, il Giudice del rinvio abbia in ogni caso riaperto la fase istruttoria pe consentitore all’imputato NOME COGNOME, che ne ha fatto richiesta, di rendere interrogatorio.
Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, che sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Infatti, le doglianze contenute nel ricorso – pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione d legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p. – si palesano, in realtà, dirette a richiedere questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944, cit. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794).
La Corte di appello ha puntualmente replicato (p. 3 e s. della sentenza impugnata) alle doglianze della difesa in punto di infedeltà dichiarativa dei verbali di polizia giudiziaria, di condotta serbata dal maresciallo COGNOME, d
intervenuta assoluzione dal reato di falso originariamente contestato, infine di portata realmente minatoria delle affermazioni fatte dagli imputati.
Ha invero chiarito che: i) i tabulati, così come prodotti / non consentivano di verificare quanto sostenuto dalla difesa e che era stato i0 stesso NOME COGNOME ad ammettere, in sede d’interrogatorio, di essersi sentito telefonicamente con il fratello; ii) era irrilevante la circostanza, immotivatamente enfatizzata dalla difesa, dell’avvenuta assoluzione dal reato di falso che certamente non vale quale indicatore di mendacio dei testi di polizia giudiziaria, né di un intento persecutorio che, comunque, non legittimerebbero la condotta minatoria attuata; iii) la condotta intimidatoria serbata dai due imputati, perfettamente rispondente alla nozione di minaccia elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, non era esclusa dal tono accomodante con cui il maresciallo COGNOME li accompagnò.
A fronte di tali considerazioni, non manifestamente illogiche, la difesa come detto – si è limitata, nei ricorsi, a replicare le pedisseque censure, così determinandone la declaratoria d’inammissibilità.
Sul punto va richiamato il principio secondo cui, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo (fra molte, Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, 2019, Esposito, Rv. 275290); ciò che non è avvenuto nel caso che ci occupa, laddove i ricorrenti hanno prospettato argomenti meramente ipotetici e congetturali.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
L’imputato non va, invece, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME COGNOME, il cui difensore, pur in presenza di richiesta d trattazione orale di cui aveva avuto rituale notifica, non ha presenziato all’odierno giudizio, limitandosi a far pervenire conclusioni scritte con allegata nota spese.
Ritiene il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di pronunce di questa Corte di segno diverso, di dare continuità al principio – che qui si condivide e ribadisce – secondo cui nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (ex plurimis Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911; Sez. 6 n. 28615 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283608; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283118; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882; Sez. 2, n. 36512 del 16/07(2019, COGNOME, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 265918).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 novembre 2023
Il Consigliere estensore n COGNOME II Presidente