Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11102 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11102 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 110, 612 co. 2 cod. pen.; – che il primo e il secondo motivo di ricorso – che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – non sono deducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pagg. 3 4 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova, è indeducibile, in quanto lungi dal rappresentare una incontrovertibile e pacifica distorsione del significante, si risolve in una lettura alternativa del compendio probatorio, fondata sul richiamo ad atti processuali ai quali non è possibile attingere nel sindacato di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di travisamento dell prova, dovendosi ribadire che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di quest Corte;
che il quarto motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione in ordine agli elementi a discarico degli imputati – è indeducibile non solo perché proposto per la prima volta in questa sede, ma perché, ancora una volta, si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte d’appello; d’altronde, integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destiNOME allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5, n. 8346 del 09/01/2025, Rv. 287569);
che il quinto e il sesto motivo di ricorso – che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio, in particolare con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. e alla concessione del beneficio della non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – non sono deducibili in questa sede in quanto postulano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
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