Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41428 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ri cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confer pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo ha affermato la penale respons dell’imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata.
Considerato che il primo motivo, proposto per vizio di motivazione, è manifesta infondato, in quanto volto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità, delle fonti di prova, non consenti sede, stante la preclusione per la quale il giudice di legittimità non solo non può so propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di neanche può saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione med raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, l 216260). Tanto non senza considerare che, nel caso di specie, la corte territo motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convinciment applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione della sussistenz della affermazione di responsabilità.
Considerato che il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazio mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in risolve in censure non solo meramente reiterative dei motivi già dedotti in puntualmente disattesi dalla corte territoriale, ma anche apparenti, in quanto pr critica argomentata avverso la sentenza in verifica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della so euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore esidente