Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6475 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) e rideterminando la pena irrogata per il residuo reato di minaccia aggravata dall’uso di un’arma;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato in quanto Corte d’appello ha evidenziato come l’offesa non possa esser considerata di particolare tenuità, stante il pericolo cagionato alla persona offesa, minacciandola c un coltello di grandi dimensioni, altamente offensivo, costringendo la stessa alla fug in tal guisa esprimendo una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, co pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce analoga censura in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è altresì inammissibile i quanto costituito da censure inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorrett da congrua motivazione, atteso che i giudici del gravame hanno escluso la concessione delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivamente valutabili alla luce della personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, nonché d comportamento successivo al fatto, scevro da qualsiasi forma di resipiscenza. Allo stesso modo, l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale trova ragione nella gravità della condotta e nella capacità a delinquere del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente