Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6915 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6915 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente er stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzi la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine alla ritenut insussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., non essere deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi ch risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specific soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838) altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché tende ad otte una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi log giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in partico pag. 8 e seguenti); laddove la stessa testimonianza della teste COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME nella sentenza impugnata, non adduce nulla di decisivo ai fini de impostazione difensiva;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/ Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di eur0 tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025.