Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8562 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8562 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Gavino Monreale il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d’appello di Cagliari.
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 612, comma 2 cod. pen. (in relazione all’art. 339 cod. pen.) , per aver minacciato di un male ingiusto la persona offesa impugnando una roncola.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. , l’inosservanza o l’erronea applicazione di legge penale ed il vizio di motivazione.
La Corte di appello di Cagliari non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste escusso, ritenute dalla difesa ‘confuse e minimaliste’.
Erroneamente, inoltre, sarebbe stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell’uso di un’arma, unificando due momenti della condotta , tra loro distinti: una prima parte in cui il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa, COGNOME, solo verbalmente all’interno del supermercato , ed una seconda parte in cui il COGNOME, uscito dal supermercato, avrebbe impugnato la roncola e si sarebbe rivolto nei confronti del teste COGNOME, sicché impropriamente sarebbe stata considerata aggravata dall’uso dell’arma la minaccia rivolta all’COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La prima doglianza, relativa all’inattendibilità dei testi escussi, è del tutto generica e non argomentata, se non con un fugace riferimento al carattere ‘confuso e minimalista’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, COGNOME, e dal teste COGNOME, sicché risulta impossibile stabilire su quale aspetto specifico la Corte di appello non si sarebbe pronunciata.
La stessa genericità, del resto, si rinviene nei motivi di appello, in cui le dichiarazioni rese dai testi vengono citate in modo frammentato per contrastare la ricostruzione dei fatti come coerentemente effettuata dal primo giudice e riportata nella sentenza impugnata.
Infondata è invece la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma.
Benché nel capo di imputazione non vi sia un esplicito riferimento all’istituto della continuazione, la condotta dell’imputato viene chiaramente descritta come sviluppatasi in una duplice fase: in un primo momento l’imputato minacciava la persona offesa, NOME, all’interno del supermercato; successivamente, dopo essere uscito dall’esercizio commerciale, si armava di una roncola e tentava di rientrarvi, costringendo le persone all’interno del supermercato a barricarsi dentro , dopo essere state poste in allarme dal teste COGNOME che aveva assistito alla scena.
Anche in questa seconda fase la minaccia, già costituita dal semplice fatto di armarsi di una roncola e dirigersi verso l’ingresso del supermercato, era pur sempre rivolta alla medesima persona offesa e non al teste COGNOME (indicato in imputazione come mero spettatore: ‘profferendo alla vista di NOME COGNOME‘).
Dalla lettura della sentenza (pp. 2 e 3) emerge altresì pacificamente che le persone all’interno del supermercato, e dunque lo stesso COGNOME, percepissero chiaramente quale fosse il comportamento dell’imputato anche in questa seconda fase, tanto da chiudere le porte dell’esercizio commerciale e restare all’interno dello stesso in attesa delle forze dell’ordine, e che il COGNOME, dall’esterno, continuasse a profferire minacce e a gesticolare con l’arma in mano.
Nessuna illogicità o contraddittorietà rispetto agli atti acquisiti è dunque rilevabile nella motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in contestazione, il che comporta il rigetto del ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 03/02/2026 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME