Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42609 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42609 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 25/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
Udite le conclusioni del difensore di Ufficio, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che richiamando le conclusioni scritte, ha insistito per l’applicazione d’uffici dell’art 131 bis cod. pen. e per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 novembre 2022 il Gip del Tribunale di Bergamo ha pronunziato sentenza di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essersi il reato a lui ascritto estinto per intervenuta remissione di querela.
L’imputazione è relativa al reato di cui agli artt. 612 comma secondo cod. pen, per avere l’imputato minacciato la vicina di casa con una pistola scacciacani priva del tappo rosso riproducente una pistola di grandi dimensioni, rivolgendole le seguenti parole: “Te la infilo in bocca la pistola (..) ricordati che hai qu figli (..) adesso cominciamo (..) scapperete ” con l’aggravante dell’uso dell’arma.
Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in ordine alla procedibilità di ufficio del reato di minaccia contestato.
In particolare – evidenzia il Sostituto Procuratore generale – il reato risult aggravato ai sensi dell’art.339 cod. pen. ed è come tale procedibile di ufficio.
L’utilizzo della pistola giocattolo è idoneo a configurare la circostanza aggravante richiamata in assenza di tappo rosso alla estremità della canna.
La sussistenza della richiamata aggravante rende il reato di minaccia procedibile di ufficio con la conseguenza che non poteva dichiararsi estinto per intervenuta remissione di querela.
2.2. È pervenuta in data 29 giugno 2023 memoria del difensore di ufficio, il quale ha avanzato richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. sussistendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate.
1.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 21 febbraio 1990 n. 36 il porto di una pisto giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce più reato se non quando con esso si realizza un reato per il quale l’uso o il porto di arma sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante. Nei tali casi va ritenuta soltanto la sussistenza del reato e dell’aggravante, ancorché si tratta di arma giocattolo. (Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 30/05/1991, Rv. 188073)
Inoltre, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all’art. 5, quarto comma della predetta legge. (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019, (2020), Rv. 277966).
Tuttavia, ai fini della sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, non è richiesto che concorra la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 4 I.n.110 de 1975, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.5, n.12151 del 01/12/2011, Rv.252144).
2.Ne consegue che il reato in esame è procedibile di ufficio e non poteva dichiararsi estinto a seguito della remissione di querela.
La sentenza va annullata con rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso, dovendosi procedere al giudizio che non è stato celebrato in relazione al reato di minaccia aggravata.
Il disposto annullamento con rinvio comporta l’assorbimento della richiesta di applicabilità dell’art.131 bis cod. pen. avanzata dalla difesa del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia
Così deciso in Roma 19 settembre 2023
CORTE DI CASSAZIONE