Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24912 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 669/2025
NOME COGNOME
UP Ð 27/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 10596/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte dÕappello di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Patern˜ il 5 marzo 1981
avverso la sentenza del 10 febbraio 2025 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente;
letta la memoria depositata lÕ11 maggio 2025 dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse dellÕimputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Procuratore generale presso la Corte dÕappello di Catania ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME (imputato del reato di minaccia aggravata) per difetto della necessaria condizione di procedibilitˆ, in ragione dellÕintervenuta remissione della querela.
Il ricorso si compone di un unico motivo dÕimpugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dellÕart. 612 cod. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la procedibilitˆ dÕufficio del reato, essendo stata contestata lÕaggravante dellÕuso dellÕarma, espressamente menzionata nel capo dÕimputazione ed illogicamente ritenuta, dal Tribunale, non funzionale alla minaccia.
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha esteso il regime di procedibilitˆ a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio (puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni) e, fra questi, riformulando gli artt. 612 e 623c.p., anche per il reato di minaccia (divenuto procedibile a querela anche in presenza di recidiva). Non per˜, laddove, per quel che rileva in questa sede, la minaccia sia stata commessa con lÕutilizzo di armi, tale potendosi intendere anche un semplice cacciavite, strumento che, al di lˆ della sua diffusione e dell’ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, pu˜, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Basile, Rv. 261729). In questi casi, il reato rimane procedibile dÕufficio e lÕeventuale remissione di querela diviene irrilevante.
Ebbene, allÕimputato è contestato il delitto previsto e punito dall’art. 612 comma 2 cod. pen., per aver gravemente minacciato di un danno ingiusto NOME COGNOME, brandendo un cacciavite e dicendogli che gli avrebbe sfondato la testa, nonchŽ affermando che gliel’avrebbe fatta pagare, che l’avrebbe fatto sciogliere nell’acido e che gli avrebbe fatto cavare anche l’altro occhio.
Il Tribunale ha escluso lÕaggravante ritenendo che lÕarma non avesse avuto un ruolo specifico nella consumazione del reato. La motivazione è oggettivamente assertiva (e, quindi, apparente) in quanto, nella parte argomentativa (lÕarma non è stata funzionale alla consumazione del reato), non indica gli elementi di fatto o di diritto sui quali lÕassunto si fonda.
Si impone, quindi, lÕannullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
Cos’ deciso il 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME