Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35142 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35142  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di
NOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di NOME COGNOME previa riqualificazione giuridica del fatto da minaccia a
pubblico ufficiale, ex art. 336 cod. pen., a minaccia semplice dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge e vizi della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura frammentaria delle prove, aveva erroneamente escluso il nesso teleologico tra la condotta intimidatoria dell’imputato e l’atto di ufficio posto in essere dai pubblici ufficiali, consistente n trasferimento del detenuto nella sua cella, pervenendo alla illogica conclusione che le minacce rivolte all’agente COGNOME fossero una mera risposta alla richiesta di spiegazioni.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’ar 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Dall’istruttoria dibattimentale è risultato che due agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Vibo Valentia, mentre aprivano la cella in cui si trovava NOME COGNOME, per farvi prendere posto un altro detenuto, venivano aggrediti con espressioni ingiuriose e con la finale minaccia nei confronti dell’agente COGNOME «.’ io ti conosco, quando esco da qua ti vengo a trovare; dai, apri la cella che vediamo cosa sai fare».
A fronte di questi elementi di fatto, rimasti sostanzialmente non contestati, la sentenza impugnata, con argomenti illogici e in parte omissivi, non solo ha sganciato la minaccia del detenuto COGNOME agli agenti penitenziari dall’atto dell’ufficio – trasferimento di un nuovo detenuto nella cella – senza spiegare da cosa fosse determinata; ma non ha argomentato se l’aggressione verbale del detenuto fosse finalizzata ad interferire sull’attività dell’ufficio o se questo, invec si fosse già concluso.
In tal modo la motivazione della sentenza impugnata non ha consentito di comprendere se il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale fosse o meno diretto a costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, oppure costituisse solo espressione di
volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione, tanto da integrare il diverso delitto di minaccia, aggravato dall qualità della persona offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez. n. 23684 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 263813 – 01).
Dagli argomenti che precedono, consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Catanzaro affinchè riempia le lacune della motivazione nei termini indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 24 settembre 2025.