Minaccia a pubblico ufficiale: non conta la paura, ma il contesto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sul reato di minaccia a pubblico ufficiale, stabilendo che per la sua configurazione non è rilevante lo stato d’animo della vittima, ma l’oggettiva idoneità della frase a incutere timore. Anche un’espressione come “faccio saltare tutto per aria” può integrare il reato, se il contesto e i toni la rendono credibile e intimidatoria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo, confermata in primo grado e in appello, per il delitto previsto dall’art. 336 del codice penale. L’imputato aveva rivolto a un pubblico ufficiale la frase: “faccio saltare tutto per aria, e a te ti faccio vedere io”. L’uomo decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito sulla rilevanza penale di tale espressione.
La Questione Giuridica: Analisi della Minaccia a Pubblico Ufficiale
Il nucleo della questione giuridica verteva sulla corretta interpretazione del reato di minaccia a pubblico ufficiale. Ci si chiedeva se, per considerare una frase come una minaccia penalmente rilevante, fosse necessario dimostrare che il pubblico ufficiale si fosse effettivamente sentito intimidito. Inoltre, il ricorso mirava a sminuire la portata della frase, sostenendo che non avesse una reale capacità intimidatoria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non si fosse confrontato adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, la quale si basava solidamente sulla testimonianza qualificata dell’operante e su una corretta qualificazione giuridica dei fatti.
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per integrare il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, ciò che conta non è l’effetto psicologico concreto sulla vittima, ma la potenziale idoneità della minaccia a coartare la volontà del pubblico ufficiale. La valutazione deve essere condotta ex ante, considerando il contesto, il momento in cui la frase è stata pronunciata, i toni utilizzati e l’intera cornice di riferimento.
Nel caso di specie, la frase “faccio saltare tutto per aria, e a te ti faccio vedere io”, secondo la Corte, possedeva oggettivamente tale capacità intimidatoria, a prescindere dal fatto che il destinatario si fosse o meno sentito spaventato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante orientamento giurisprudenziale. La valutazione del reato di minaccia a pubblico ufficiale deve essere oggettiva e contestualizzata. Non è necessario provare la paura del soggetto passivo, ma è sufficiente dimostrare che la minaccia era, in quelle specifiche circostanze, idonea a turbare o a condizionare l’operato del pubblico ufficiale. Questa decisione serve da monito: le parole hanno un peso e, a seconda del contesto, possono integrare un grave reato, con conseguenze significative per chi le pronuncia.
Per configurare il reato di minaccia a pubblico ufficiale, è necessario che il pubblico ufficiale si sia effettivamente spaventato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. È sufficiente che la minaccia abbia l’idoneità potenziale a incutere timore e a coartare la volontà del pubblico ufficiale.
Quali elementi valuta il giudice per decidere se una frase costituisce minaccia ai sensi dell’art. 336 c.p.?
Il giudice valuta il contesto generale in cui la frase è stata proferita, il momento, i toni utilizzati e la cornice di riferimento complessiva. La valutazione è oggettiva e mira a stabilire se la minaccia fosse potenzialmente idonea a intimidire.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4726 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4726 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n.8/Rg NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza perché non si confronta con la sentenza impugnata che a pag. 3 ha fondato la propria decisione, conforme a quella del Tribunale, sulla testimonianza qualificata dell’operante e sulla corretta qualificazione sensi dell’art. 336 cod. pen., della frase “faccio saltare tutto per aria, e a te ti faccio io” alla luce della giurisprudenza di legittimità che richiede la valutazione del contesto e momento in cui è stata proferita la frase, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferime non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 (dep. 2020) Rv. 278664 – 01.)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025