Minaccia a Pubblico Ufficiale: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Basato su Fatti
Affrontare un procedimento penale è un percorso complesso, e comprendere i limiti di ogni grado di giudizio è fondamentale. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso sul reato di minaccia a pubblico ufficiale e, soprattutto, sui motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda la condanna di due persone per comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti verso le forze dell’ordine durante un controllo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, non entrando nel merito dei fatti, ma sottolineando un principio cardine del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine durante un accertamento da parte delle autorità presso un’attività di ristorazione. I due gestori, un uomo e una donna, reagivano al controllo in modo aggressivo e violento. La condotta, protrattasi per oltre tre ore, includeva l’uso di espressioni volgari, minacce dirette agli operatori e gesti violenti. In particolare, la donna lanciava un piatto di ceramica in direzione di un agente e strappava una cartelletta dalle mani di un altro. L’uomo, dal canto suo, rivolgeva minacce agli agenti intenti a verificare la tracciabilità di alcuni prodotti.
A seguito di questi eventi, entrambi venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale.
La Decisione della Corte e la minaccia a pubblico ufficiale
Giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, i due imputati hanno proposto ricorso, contestando principalmente due aspetti: l’idoneità della loro condotta a configurare il reato e l’elemento psicologico. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
La decisione si fonda su un principio cruciale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di ricostruire nuovamente i fatti o di offrire una valutazione delle prove alternativa a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi.
Le contestazioni dei ricorrenti sono state qualificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentativi di rimettere in discussione l’accaduto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché i motivi del ricorso fossero infondati. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni degli imputati si basavano su una ‘alternativa valutazione delle risultanze di prova’, in particolare delle dichiarazioni rese dagli agenti verbalizzanti. Questo tipo di contestazione non è ammissibile in Cassazione.
Inoltre, l’ordinanza ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello anche su altri due punti cruciali:
1. Esclusione della Causa di Non Punibilità (art. 131-bis c.p.): La richiesta di applicare l’istituto della ‘particolare tenuità del fatto’ è stata respinta. La gravità della condotta – protrattasi per oltre tre ore e rivolta a più agenti – è stata considerata ostativa a un giudizio di minore gravità.
2. Diniego delle Attenuanti Generiche: Anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato. Per la donna, ha pesato la violenza concreta delle sue azioni (il lancio del piatto e lo strappo della cartellina). Per l’uomo, sono stati determinanti i suoi precedenti penali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci a un ricorso per Cassazione: è inutile e controproducente tentare di far rivalutare i fatti. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legge o difetti logici della motivazione. Insistere su una diversa lettura delle prove porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti o fornire una diversa valutazione delle prove. Le contestazioni devono riguardare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di minaccia a pubblico ufficiale?
Non è stata applicata perché la condotta è stata ritenuta grave. Le modalità, come la durata di oltre tre ore e il fatto che fosse rivolta contro più agenti, sono state considerate ostative alla configurazione di un’offesa di ‘particolare tenuità’.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a pagare le spese processuali e una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CASALUCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME e NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
I comuni motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., sul punto della idoneità della idoneità dell condotta, consistita in espressioni volgari verso gli agenti, e sull’elemento psicologico non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti alla quale i due ricorrenti contribuivano direttamente la COGNOME (fra l’altro) lanciando un piatto di ceramica all’indirizzo di uno degli agenti e NOME rivolgendo minacce agli operatori nel corso dell’accertamento sulla rintracciabilità dei prodotti ittic utilizzati nel ristorante “Tre laghi”.
Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo – per oltre tre ore- e in danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. peni., mentre il diniego di applicazion delle generiche è stato correttamente motivato dalla mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione – al cospetto della condotta violenta della COGNOME che, prima di lanciare il piatto all’indirizzo di uno dei verbalizzanti strappava la cartellina dalle mani di altro operatore e, per COGNOME, sottolineandone i precedenti penali.
I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici e manifestamente infondati.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consiglier COGNOME atore
Il Presidente