Minaccia a Pubblico Ufficiale: Ricorso Inammissibile se Generico e Ripetitivo
Con l’ordinanza n. 25218/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti di ammissibilità del ricorso, chiarendo perché la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate in appello non sia sufficiente. Il caso riguarda una condanna per minaccia a pubblico ufficiale, un reato che tutela il corretto e sereno svolgimento delle funzioni pubbliche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un intervento delle forze dell’ordine, richiesto a seguito di una denuncia per minacce presentata contro un individuo. Durante l’attività di polizia, lo stesso individuo rivolgeva espressioni minacciose agli agenti intervenuti, con l’intento di ostacolare il loro operato. Per questo comportamento, veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 336 del codice penale.
Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
L’Analisi della Corte: la Minaccia a Pubblico Ufficiale e i Limiti del Ricorso
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato una criticità fondamentale: i motivi addotti dall’imputato erano una copia esatta delle censure già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. In particolare, il ricorrente insisteva nel definire le sue espressioni come meramente ‘inurbane’ e non come vere e proprie minacce.
La Cassazione ha ricordato che la Corte d’Appello aveva già confutato tale tesi, spiegando come quelle parole fossero chiaramente funzionali a ‘coartare’ l’attività di polizia. L’intervento degli agenti, infatti, era scaturito proprio da una precedente condotta minacciosa del soggetto, il che conferiva alle nuove minacce un peso e una finalità specifici.
La Genericità del Secondo Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si tentava di sostenere la scarsa offensività del fatto, è stato giudicato generico. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a negare la consistenza penale dei fatti senza però articolare una critica puntuale e specifica contro la motivazione fornita dai giudici di secondo grado. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve limitarsi a evidenziare precisi errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato: un’impugnazione non può limitarsi a riproporre le medesime questioni già decise, ma deve sviluppare una critica argomentata e specifica rivolta contro le ragioni della decisione che si intende contestare. In assenza di tale specificità, il ricorso si rivela un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di legittimità.
La mancanza di novità e specificità nelle censure ha quindi reso l’atto processualmente inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Suprema Corte: il ricorso deve essere redatto con rigore tecnico, evitando la sterile ripetizione di argomenti già vagliati. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente, ovvero il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questo caso di minaccia a pubblico ufficiale dimostra, ancora una volta, che la forma e la sostanza di un ricorso sono inscindibili per accedere al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse identiche censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello, rivelandosi generico e privo di una critica specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale reato è stato contestato al ricorrente?
Al ricorrente è stato contestato il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 336 del codice penale, per aver minacciato agenti di polizia al fine di coartare la loro attività.
Qual è la conseguenza economica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine al delitto di cui all’art. 336 cod. pen. è riproduttivo di identic adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, confutando l’assunto a mente del quale si sosteneva il carattere inurbano delle espressioni utilizzate, ha messo in evidenza come minacce fossero funzionali a coartare l’attività di polizia in quel frangente posta in ess seguito di segnalazione da parte di soggetto che aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente in quanto a sua volta minacciato;
rilevato che il secondo motivo, oltre che presentare analogo limite rispetto ad identi censura formulata in appello, si rivela generico nella parte in cui, a fronte dell’esclusa offensività del fatto per come in concreto posto in essere, vorrebbe confutarla attraverso il consentito tentativo di negare la stessa consistenza penale dei fatti omettendo di articol specifica censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024