Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10938 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Serrungarina il 22/08/1945
avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 15 gennaio 2021 del Tribunale di Pesaro, che condannava COGNOME NOME per I reato di minaccia nei confronti di pubblico ufficiale.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 601 cod. proc. pen.
Con decreto di citazione a giudizio in grado di appello, notificato all’imputato il 28 febbraio 2023, era fissata l’udienza del 28 marzo 2023. La difesa dell’imputato depositava, in pari data, memoria con la quale veniva chiesta la rinnovazione della notifica del predetto decreto. Ciò in quanto non sarebbe stato rispettato il dettato dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento, sia al termine a comparire di quaranta giorni, sia agli avvisi all’imputato.
La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato tale domanda, evidenziando che doveva trovare applicazione la disciplina processuale previgente rispetto al decreto legislativo 20 ottobre 2022, n. 150 e che quindi il termine per la comparizione era quello di venti e non quello di quaranta giorni.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 336 cod. pen., mancando, nel caso di specie, l’elemento costitutivo della costrizione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
2.3. Violazione di legge per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.11 primo motivo è infondato.
Occorre sottolineare che, come statuito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01).
Nel caso in esame, essendo stato l’atto di appello depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021, deve trovare applicazione la disciplina anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo cit. e, conseguentemente, il termine a comparire deve essere individuato in giorni venti.
Il secondo motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della pronuncia impugnata e ripropone una doglianza già convincentemente superata dalla sentenza impugnata.
Secondo la tesi difensiva, la condotta del COGNOME non sarebbe stata diretta a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad twt }minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., aggravata perché commessa nei confronti di un pubblico ufficiale.
La Corte d’appello territoriale ha congruamente rilevato, al riguardo, che la condotta tenuta da COGNOME, all’interno dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro, non si era esaurita nella formulazione di minacce aggravate proferite all’indirizzo dei pubblici ufficiali presenti nell’Ufficio, bensì si era concretizzata una pretesa, formulata con toni intimidatori ed eccessivi nei modi, proprio finalizzata a costringere i due pubblici ufficiali COGNOME NOME e NOME al rilascio del permesso di soggiorno della moglie NOME COGNOMEanni, nonostante l’attività di rilascio del predetto documento non rientrasse fra gli incombenti programmati per quel giorno, come da calendario dell’Ufficio che ne fissava l’espletamento nella giornata del lunedì pomeriggio, in fasce orarie ben determinate.
A fronte di tale specifica organizzazione burocratica interna all’Ufficio, cui si era rivolto COGNOME – e che pure gli era stata ben chiarita non solo dai pubblici ufficiali Pizzano e Fiori, ma anche dalla loro collega COGNOME NOMECOGNOME che, per prima ,aveva interloquito con l’imputato – l’insistenza manifestata da quest’ultimo, con toni offensivi, polemici e gravemente minacciosi – al punto di arrivare persino a dichiarare che se la sua pretesa non fosse stata soddisfatta sarebbe tornato con una pistola ed avrebbe sparato ai pubblici ufficiali -, appare invero finalizzata a costringere gli agenti della Questura a disattendere gli ordini di servizio e a non rispettare la programmazione interna del lavoro e delle relazioni con il pubblico rilasciando il permesso della NOME COGNOME quello stesso giorno, e dunque a compiere un atto d’ufficio in violazione delle regole organizzative dell’ente di appartenenza.
L’arbitrarietà della pretesa rivolta al Pizzano ed alla Fiori – coltivata dal COGNOME con modalità che esorbitavano dalla sfera della mera protesta o manifestazione di dissenso ovvero di biasimo per l’operato del pubblico ufficiale, e che piuttosto esprimevano la ferma volontà di ottenere ciò che non era possibile conseguire quel giorno perché estraneo all’attività di ufficio, espressa con toni aggressivi e financo minacce di morte – appare dunque correttamente ricondotta nella sentenza gravata nell’alveo normativo dell’art. 336 cod. pen.
Si è di fronte ad espressioni minacciose rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale non come reazione alla pregressa attività dello stesso, ma con la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero quella di influire comunque sul compimento di tale atto.
4. Il terzo motivo è infondato.
I giudici di merito si sono correttamente conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME
Rv. 281590), secondo il quale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, e sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nel caso di specie l’esistenza di plurimi precedenti penali e la particolare intensità del dolo, stante la pervicacia con la quale il COGNOME ha insistito nella sua pretesa).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione.
5.AI rigetto del ricorso consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente
Il Consi iere stensore
Così deciso il 28 gennaio 2025