Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27642 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27642 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Nardò (LE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte di appello di Lecce;
letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa, come da nota specifica depositata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza del Corte di appello di Lecce in epigrafe indicata, che ne ha confermato la conda per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale, per aver detto al sottufficiale municipale NOME COGNOME, in occasione della contestazione di un’infrazio codice della strada per eccesso di velocità, le seguenti parole: «i documenti non
te li do, dai NOME fai la brava (…) io quando fermo i colleghi non mi comporto così, comunque avrò modo di parlare con il vostro comandante».
Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo il contegno dell’imputato sia privo della idoneità obiettiva a coartare la volo pubblico ufficiale, necessaria per la configurabilità del reato.
Tale non può essere, infatti, la reazione del privato genericamente minato espressiva di sentimenti ostili verso il destinatario, ma non accompagnata d prospettazione di uno specifico danno ingiusto, tanto più ove si conside contesto confidenziale e scherzoso – di cui si dà atto nella relazione di serviz e la pregressa conoscenza personale tra i soggetti. Si citano, a sostegno precedenti di legittimità.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato conclusioni scritte e nota spese la difesa della parte c NOME COGNOME, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria spese ed onorari di causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile, poiché finisce per chiedere alla Corte d cassazione l’accertamento di un dato di fatto – l’idoneità, cioè, della condo condizionare l’agire del pubblico ufficiale – che spetta in via esclusiva al giud merito e che è insindacabile in questa sede se logicamente e congruament motivato.
Nello specifico, la Corte d’appello ha ben assolto a tale suo compi spiegando adeguatamente perché la prospettazione compiuta dall’imputato all’agente operante di rivolgersi al comandante della stessa presentasse valenza obiettivamente minatoria: vale a dire per il tenore testuale delle p per l’atteggiamento complessivamente tenuto, sintomatico di malafede (di fron all’intransigenza dell’agente di polizia municipale, infatti, l’imputato, milit Guardia di finanza, fingerà un malore, determinando l’inutile intervento servizio “RAGIONE_SOCIALE“), nonché per l’inesistenza, quale rimedio legittimo, del rico comandante del reparto.
Risulta, perciò, del tutto ragionevole, e dunque qui non censurabile conclusione dei giudici d’appello, per cui l’evocazione da parte dell’imputat
NALE
c=, ricorso al comandante del Corpo di appartenenza del pubblico ufficiale operante non potesse avere altro significato che quello di paventargli dei problemi sul lavoro e fosse perciò diretta a condizionarne l’operato.
Né può dirsi pertinente il precedente di legittimità citato dalla difesa (anche nel presente ricorso: sez. 6, n. 18152 dell’11/0412005, COGNOME, non mass.): non solo perché – come rilevato dai giudici d’appello – la prospettazione di rivolgersi al comandante, in quel caso, era stata effettuata per lamentare il comportamento tenuto dall’operante nello svolgimento dell’attività d’ufficio, mentre, nella vicenda in rassegna, l’oggetto della doglianza era il compimento in sé dell’atto; ma soprattutto perché quella sentenza riguardava l’ipotesi di una condotta tenuta nei confronti di un operatore di polizia al di fuori dello svolgimento di un’attività di servizio, e perciò plausibilmente non reputata tale da poterne condizionare il futuro operato genericamente considerato.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
In quanto soccombente, il ricorrente – a norma dell’art. 592, comma 4, cod. proc. pen. – è tenuto a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa in giudizio, che, considerando l’impegno difensivo non particolarmente significativo, si stima equo liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e g ifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida 3 complessivi euro 3.680,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.