Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38254 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38254 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di L’Aquila nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME a Liverpool il DATA_NASCITA O ugtira ( i -a)
avverso la sentenza del 14/02/2025 del Tribunale di Avezzano
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame;
lette le memorie depositate dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di non accogliere il ricorso proposto dalla Parte pubblica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 febbraio 2025 il Tribunale di Avezzano ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 336 cod. pen., perché il fatto non sussiste.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di L’Aquila, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Tribunale fatto bun governo delle emergenze processuali deponenti per l’affermazione della responsabilità dell’imputato, in quanto le frasi, da quest’ultimo pronunciate, avrebbero avuto sicura valenza miNOMEria.
Il 10 e il 21 ottobre 2025 sono pervenute memorie nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si è dedotto che la sentenza impugnata non presenta vizi di motivazione ed è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di minaccia a pubblico ufficiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, l’imputato il 13 settembre 2018, recatosi presso il Comando della Polizia locale di Celano, si era rivolto al Maresciallo NOME con le seguenti parole: “Tu non ti devi permettere più, altrimenti ci penso io. A te ci penso io. Ti farò passare gli ultimi giorni della tua vita più brutti. So dove abiti, quindi a te ci penso io”.
Il Tribunale ha affermato che la condotta non era idonea a integrare una minaccia penalmente rilevante, atteso che, «se, da una parte, sono provati i sentimenti di ostilità e risentimento dell’imputato nei confronti dell’operante NOMENOME dovuti ai ripetuti controlli della Polizia locale per dei lavori abusiv che erano stati segnalati e che erano svolti dall’imputato, dall’altro, non vi è prova che questa ostalità e questo risentimento siano poi sfociati in una vera e propria minaccia all’incolumità fisica o psichica della stessa», tenuto conto del tenore delle parole proferite e alla luce dei principi di diritto affermati dal giurisprudenza di legittimità, secondo cui la minaccia deve avere effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale. Il Giudicante ha aggiunto che le frasi colorite, anche latamente intimidatorie, erano rivelatrici di un incauto sfogo dell’imputato in un momento di palese nervosismo legato al precedente controllo subito.
2.1. Siffatta motivazione presenta incongruenze e vizi di manifesta illogicità. Questa Corte è ferma nell’affermare che, perché sia ravvisabile una minaccia idonea a rendere configurabile il reato di cui all’art. 336 cod. pen., occorre che la condotta, posta in essere dall’agente, sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell’assolvimento dei propri doveri
d’ufficio, tale non potendo dirsi una reazione del privato genericamente miNOMEria, espressione di sentimenti ostili non accompagnati da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza, idonee a turbare il pubblico ufficiale nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282666 – 01; Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 263398 – 01; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, COGNOME, Rv. 249376 – 01).
Nel caso in esame, va rilevato, per un verso, che il Tribunale non ha spiegato perché le frasi fossero solo un incauto sfogo, non accompagNOME da specifiche prospettazioni di un danno ingiusto di una qualche concretezza. Ciò nonostante il riferimento, effettuato dall’imputato, a futuri suoi interventi ai danni dell’operante e alla conoscenza dell’indirizzo di abitazione della stessa (“So dove abiti, quindi a te ci penso io”).
Per altro e connesso verso, va evidenziato che il Giudicante non ha illustrato le ragioni per cui le frasi pronunciate non avessero valenza miNOMEria, ossia non fossero in grado – sulla base di una valutazione ex ante di coartare la volontà del destinatario, pur a fronte di espressioni dal contenuto specifico, evocativo di un pregiudizio per l’incolumità della operatrice (“Ti farò passare gli ultimi giorni della tua vita più brutti. So dove abiti, quindi a te ci penso io”).
La motivazione della sentenza impugnata è, dunque, apodittica e, pertanto, va annullata con rinvio al Giudice di merito, indicato in dispositivo, che, nel nuovo giudizio, emenderà le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano in diversa persona fisica.
Così deciso il 28 ottobre 2025.