Medico minacciato fuori dall’ospedale: è reato di minaccia a pubblico ufficiale?
La qualifica di pubblico ufficiale per un medico del Servizio Sanitario Nazionale non si ferma sulla soglia dell’ospedale. Questo è il principio chiave riaffermato dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, che ha affrontato un caso di minaccia a pubblico ufficiale. La decisione chiarisce che la tutela penale per gli operatori sanitari si estende anche ad attività svolte immediatamente al di fuori della struttura, purché connesse all’esercizio della funzione pubblica di cura e assistenza. L’analisi di questa pronuncia è fondamentale per comprendere i confini della protezione accordata al personale medico.
I fatti di causa
Il caso ha origine dalla condanna di due fratelli per il reato di concorso in violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 110 e 336 del codice penale. I due avevano proferito frasi minacciose nei confronti di un medico. Il sanitario, vedendo uno dei due imputati allontanarsi repentinamente dall’ospedale senza aver ricevuto le necessarie informazioni sui rischi derivanti dal rifiuto del trattamento sanitario, lo aveva seguito per adempiere al suo dovere di informazione e cura. È stato in questo frangente, al di fuori della struttura ospedaliera, che si sono verificate le minacce finalizzate a costringere il medico a desistere dal suo intento e, quindi, a omettere un atto del suo ufficio.
I motivi del ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione basato su tre motivi principali:
1. Insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale: Secondo i ricorrenti, il medico, agendo al di fuori dell’ospedale, non stava più esercitando una funzione pubblica e, pertanto, non poteva essere considerato un pubblico ufficiale.
2. Insussistenza del concorso di persone: Uno dei due fratelli contestava la sua partecipazione attiva al reato.
3. Eccessività della pena: Entrambi lamentavano una pena troppo severa e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le motivazioni della Cassazione e la continuità della funzione pubblica del medico
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le argomentazioni degli imputati generiche e non in grado di scalfire la solida motivazione della sentenza impugnata. Sul punto cruciale della qualifica di minaccia a pubblico ufficiale, i giudici hanno pienamente condiviso la tesi della Corte d’Appello. Hanno chiarito che un medico che si adopera per seguire un paziente appena uscito dalla struttura sanitaria per informarlo sui rischi legati alla sua decisione, sta continuando a esercitare la sua funzione pubblica. L’atto di cura e informazione non è delimitato dalle mura dell’ospedale, ma si estende a tutte quelle attività, anche esterne, che sono diretta conseguenza e adempimento del dovere professionale. La Corte ha sottolineato come i ricorrenti non si siano confrontati con questa puntuale motivazione, limitandosi a una critica astratta.
Anche gli altri motivi sono stati respinti. Riguardo al concorso di persone, la Corte ha evidenziato come la sentenza di merito avesse già ampiamente dimostrato che entrambi gli imputati avevano proferito frasi minacciose per costringere il medico a omettere un atto d’ufficio. Infine, sulla pena, è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di appello, che l’avevano ritenuta congrua in relazione alla personalità violenta degli imputati e all’assenza di elementi positivi che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Conclusioni: la dichiarazione di inammissibilità e le sue implicazioni
Con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, la condanna è diventata definitiva. Questa ordinanza rafforza un principio di grande rilevanza pratica: la tutela penale per gli esercenti una professione sanitaria pubblica è ampia e non legata rigidamente al luogo fisico di lavoro. La funzione pubblica del medico è intrinsecamente legata al suo dovere di cura, un dovere che lo segue anche al di fuori dei reparti ospedalieri quando le circostanze lo richiedono per proteggere la salute del paziente. Di conseguenza, atti di violenza o minaccia in tali contesti integrano pienamente il più grave reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
Un medico del servizio sanitario pubblico è considerato un pubblico ufficiale anche fuori dall’ospedale?
Sì, secondo questa ordinanza, un medico mantiene la qualifica di pubblico ufficiale anche quando agisce al di fuori della struttura ospedaliera, se sta continuando a esercitare la sua funzione pubblica per tutelare la salute di un paziente, come nel caso in cui lo segua per informarlo dei rischi legati al rifiuto di un trattamento sanitario.
Perché i ricorsi degli imputati sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché considerati generici. Gli imputati, secondo la Corte, non hanno formulato una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le loro tesi senza confrontarsi con le ragioni logico-giuridiche della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma definitiva della sentenza di condanna. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 16/12/1991
COGNOME NOME nato a MESSINA il 10/12/1974
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110336 cod. pen.)
esaminati i motivi dei ricorsi.
OSSERVA
Il primo motivo dei ricorsi di entrambi gli imputati (COGNOME Francesco c1.1991 e COGNOME Francesco cl. 1974) omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai Giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano l’insussistenza della qualifica pubblicistica in capo alla persona offesa (medico che, per convincere l’imputato a ricoverarsi lo aveva seguito al di fuori dell’Ospedale), senza confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata la quale, alle pagg. 3 e 4, evidenzia che, qualora il medico si determini a seguire un paziente uscito repentinamente dall’ospedale senza ricevere le informazioni sui possibili rischi di rifiuto del trattamento sanitario, lo stesso continua a esercitare la sua funzione pubblica.
Del pari generico è il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME cl. 1974, nella parte in cui contesta la sussistenza del concorso di persone; anche in questo caso la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua, rimarcando come entrambi gli imputati avessero proferito frasi minacciose nei confronti del medico per costringerlo ad omettere un atto d’ufficio.
Il residuo motivo -sulla eccessività della pena e sulla omessa applicazione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. – non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa sottolinea la congruità della pena inflitta alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen. e, soprattutto, del personalità violenta degli imputati, nonché l’assenza di positivi elementi di valutazione che giustifichino la concessione delle circostanze attenuanti generiche
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.