Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 657 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 657 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo per COGNOME la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per COGNOME di rimettere la questione relativa al capo A) alle Sezioni Unite o comunque il rigetto del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso
chiedendo l’accoglimento dei loro rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di
giustizia gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente il primo per il reato di tentato millantato credito ed entrambi per il reato di corruzione.
1.1. In particolare, ad COGNOME era stato contestato il reato di cui agli artt. 5 346, primo e secondo comma, 61 n. 9, 110 cod. pen. (capo A), perché, quale appartenente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, millantando ad un collega del suo Corpo di poter fornire per il figlio di questi i test con le risposte del concorso per la selezion di allievi marescialli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e quindi di garantirne in tal modo il superamento, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi promettere e consegnare dal predetto la somma di 1.500 euro come prezzo RAGIONE_SOCIALEa sua mediazione presso pubblici ufficiali di detto Corpo coinvolti nel concorso e comunque con il pretesto di dover comprare il loro favore, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà (fatto RAGIONE_SOCIALE‘Il luglio 2015).
1.2. Entrambi gli imputati erano stati tratti a giudizio, con NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il capo B), con il quale era stato contestato loro il concorso in corruzione propria aggravata in concorso.
Dopo che, all’udienza del 27 maggio 2016 il Pubblico ministero aveva qualificato il fatto come millantato credito ai sensi degli artt. 346, secondo comma, 61 n. 9, 110 cod. pen., il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare con la sentenza di primo grado aveva riqualificato i fatti nell’originaria imputazione di corruzione.
Secondo la contestazione del 27 maggio 2016, gli imputati, quali appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, in concorso con NOME COGNOME, giudicato separatamente, violando i doveri inerenti al servizio prestato, si facevano promettere e poi consegnare da NOME COGNOME, padre di una candidata aspirante alla selezione di allievi marescialli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la somma complessiva di 50.000 euro, come prezzo RAGIONE_SOCIALEa loro mediazione presso pubblici ufficiali di detto Corpo coinvolti nel concorso e comunque con il pretesto di dover comprare il loro favore ovvero di remunerarli (fatto dal maggio 2015 fino al 27 ottobre 2015).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, denunciando, a mezzo di difensore, e con atti separati i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pe
2.1. Ricorso COGNOME.
2.1.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per il capo A), quanto alla valutazione di attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei denuncianti.
In modo carente e illogico è stata valutata la attendibilità del dichiarante COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa di lui moglie COGNOME. Vi erano discrasie e era illogica la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito.
2.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 346 e 346-bis cod. proc. pen. per il capo A).
La Corte di appello ha respinto la tesi difensiva RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta abrogazione del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. pen. con la riforma del 2019, che ha introdotto la nuova fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen., che non contempla l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa c.d. “vendita di fumo” (tanto da eliminare il termine “pretesto” che caratterizzava le vanterie del soggetto agente).
La ipotesi delittuosa contemplata dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘abrogato art. 346 cod. pen. era una sorta di truffa, in quanto caratterizzata da artifici e raggiri mentre la nuova fattispecie contempla ii vanto di relazioni «asserite» che non costituisce una condotta truffaldina, ma soltanto prodromica rispetto ad un eventuale coinvolgimento del pubblico agente.
2.1.3. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di corruzione cui al capo B).
Illogica è la conclusione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello circa il coinvolgimento nella vicenda di soggetti intranei alla procedura di selezione rispetto alla tesi difensiva che aveva prospettato che l’esistenza di tali soggetti era soltanto una vanteria millantatoria degli imputati.
Non sono stati infatti registrati contatti con tali soggetti; i presunti incon con costoro risultavano smentiti dalle indagini RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria; sono gli stessi imputati a rivelare nelle captazioni di non riuscire ad arrivare alla commissione e che dalla stessa non trapelava nulla; le indagini RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria avevano dimostrato che vi erano stati contatti con la commissione per avere notizie già pubbliche (il che dimostrava che non avessero neppure una loro entratura nel sistema selettivo).
La Corte di appello ha valorizzato il fatto che COGNOME fosse appartenente all’ufficio competente per il reclutamento per ritenere sufficiente la sua ingerenza per raccomandare dietro compenso la candidata. Ma in nessuna captazione si fa riferimento a soggetti diversi dagli imputati coinvolti nella vicenda.
Né poteva essere sufficiente la captazione che aveva registrato la reazione del COGNOME a COGNOME alla notizia RAGIONE_SOCIALEa bocciatura RAGIONE_SOCIALEa candidata: il COGNOME intendeva riferirsi soltanto all’affidamento che aveva riposto sulla serietà del COGNOME, senza far riferimento ad altri soggetti.
In definitiva non è dimostrato che persona diversa dagli imputati dotata di un potere di ingerenza abbia influito o tentato di influire sulla prova selettiva a favore RAGIONE_SOCIALEa candidata.
2.1.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 319, 319-bis e 346-bis cod. pen. per il capo B).
La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346-bis cod. pen., stante la mancanza di un contatto con un soggetto intraneo alla procedura di selezione.
Per aggirare tale insormontabile ostacolo già il primo giudice, aveva richiamato un arresto giurisprudenziale di 20 anni prima e configurato la corruzione nell’accordo corruttivo tra gli imputati pubblici ufficiali e il privato adoperarsi, dietro compenso, a favore RAGIONE_SOCIALEa candidata così violando i doveri di ufficio.
La Corte di appello non ha risolto il tema, riproponendo la tesi del fantomatico funzionario, che tuttavia non vi è prova che esistesse e che abbia concluso un accordo corruttivo.
2.1.5. Vizio di motivazione con riferimento alla non riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. con riferimento alla restituzion RAGIONE_SOCIALEa somma indebitamente percepita.
Gli imputati hanno integralmente restituito la somma originariamente versata dalla persona offesa sub B). Inoltre, COGNOME ha provveduto al deposito in atti di due assegni per 2.000 euro per risarcire la persona offesa.
La Corte di appello non ha adeguatamente valutato tale situazione.
2.1.6. Vizio di motivazione con riferimento alla non riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il diniego sul punto ha parcellizzato i dati favorevoli a disposizione del giudicante, svilendone la portata (il ricorrente ha risarcito il danno, ha spiegato gli accadimenti, è incensurato).
2.2. Ricorso di COGNOME.
2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nella fattispecie di corruzione.
Esaminati attentamente gli elementi di prova acquisiti agi atti, emerge il loro travisamento.
Non rispondono al vero (in quanto non desumibili dagli atti e quindi non provate) le seguenti circostanze riportate dalla sentenza di appello:
(pag. 5) COGNOME d’intesa con COGNOME aveva preso contatti con COGNOME;
(pag. 6) COGNOME avrebbe dato assenso al pactum sceleris e che la somma pattuita divisa tra COGNOME e COGNOME doveva servire a remunerare anche COGNOME e il suo contatto, nonché l’esistenza stessa del contatto (COGNOME era del tutto estraneo ai lavori RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice, come dimostra la sua incapacità a rispondere a semplici domande postegli da COGNOME sulla prova RAGIONE_SOCIALEa candidata I avorita); non tia compiuto condotte costituenti violazione dei doveri del suo ufficio; gli elementi a disposizione dimostravano soltanto una richiesta di NOME e 7—
COGNOME di una somma di danaro versata dal COGNOME per remunerare terzi soggetti per influenzare la procedura concorsuale, circostanza peraltro non accaduta; difetta la prova che COGNOME si sarebbe dovuto occupare di individuare un membro RAGIONE_SOCIALEa commissione e corromperlo);
(pag. 7) COGNOME e COGNOME si erano effettivamente mossi per avere l’appoggio di qualcuno vicino alla commissione (si tratta di mera deduzione del giudicante);
(pag. 7) i tre imputati si erano adoperati concretamente per interferire sull’esito del concorso, violando doveri di imparzialità e correttezza su essi gravanti come pubblici ufficiali (non è indicato in cosa si sia materialmente concretizzata la condotta antigiuridica).
Le intercettazioni offrono un quadro probatorio che non può essere ricondotto all’ipotesi corruttiva quanto piuttosto alla millanteria alla quale in ogni caso estraneo COGNOME.
In conclusione, la sentenza impugnata è affetta da nullità per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione che ha portato a ritenere configurato il reato di corruzione.
2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 56 cod. pen., versandosi in ipotesi di tentativo.
Ancor maggiori sono le perplessità nell’aver la Corte di appello considerato consumata la ipotesi di corruzione.
Andava considerata infatti la circostanza che la candidata era stata eliminata. Anche il quadro probatorio deponeva per la configurabilità del solo tentativo.
È la stessa Corte di appello, inoltre, a dare atto che il soggetto avvicinato da COGNOME lo aveva rimproverato per la proposta fattigli.
2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del coimputato COGNOME; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 533 cod. proc. pen.
La Corte di appello non solo non ha rinvenuto corroborazioni alle dichiarazioni del coimputato COGNOME con elementi esterni di riscontro, ma ha offerto essa stessa elementi di inattendibilità del suo narrato.
COGNOME ha rilasciato dichiarazioni obiettivamente contrastanti e si è più volte contraddetto, come si evince dallo stesso interrogatorio di garanzia (è il Giudice per le indagini preliminari che ha definito le sue dichiarazioni menzognere e fumose e assurda la sua ricostruzione; e che vi era stato un accordo con il suo comando perché mentisse di proposito).
Quel che rileva è in ogni caso che COGNOME aveva dichiarato che COGNOME non era intervenuto sull’esame e che non aveva avuto alcun contatto con l.g/ commissione.
,
La Corte di appello, in presenza di dichiarazioni inaffidabili, le ha ritenute illuminanti.
Neppure sono presenti nelle captazioni i riscontri indicati dalla Corte di appello, in particolare in ordine all’ipotizzata corruzione (esclusa in ogni caso dallo stesso COGNOME)
In presenza di un risultato di prova manifestamente illogico le dichiarazioni del COGNOME non possono portare ad una condanna del ricorrente, in quanto le restanti prove non sono idonee a sorreggere l’ipotesi accusatoria.
2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche.
La proclamazione RAGIONE_SOCIALEa propria innocenza è elemento che non può essere utilizzato a sfavore RAGIONE_SOCIALE‘imputato e per negargli le attenuanti generiche, considerata la sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è da rigettare, mentre quello di COGNOME è solo in parte fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al ricorso di COGNOME si osserva quanto segue.
2.1. Il ricorso è fondato limitatamente alla violazione di legge denunciata in ordine al reato di millantato credito di cui al capo A), sebbene per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso.
La questione posta dal ricorrente, ovvero se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen., formalmente abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), RAGIONE_SOCIALEa legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis pen., non è infatti rilevante nella fattispecie in esame, risultando pertanto inconferente l’istanza di rimessione del tema alle Sezioni Unite.
Il Collegio rileva piuttosto che erroneamente i giudici del merito hanno collocato la condotta del ricorrente nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie del millantato credito.
Si è infatti già affermato che integra il reato di truffa e non quello di millantat credito (oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze) la condotta di chi, fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, senza la possibilità di risalire a mansioni dallo stesso esercitate (Sez. 6, n. 26437 del 08/06/2021, Rv. 281583).
In tale arresto, la Suprema Corte ha rammentato che non è indispensabile per la configurabilità del reato di millantato credito l’indicazione nominativa o l’identificazione del pubblico ufficiale, in quanto l’interesse primario tutelato dall norma è il prestigio RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo, anche se non specificamente indicato, viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli di imparzialità o correttezza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi (in tal senso, Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270). Tuttavia, nel caso in cui il soggetto attivo del reato utilizzi una indicazione assolutamente indeterminata e generica del soggetto da remunerare, tanto da non rendere neppure certo il riferimento ad un pubblico ufficiale o ad un funzionario né chiaro il tipo di mansioni svolte da costui, l’incertezza viene a cadere su un elemento essenziale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie.
E ciò è accaduto nel caso in esame.
Il ricorrente non solo non aveva indicato alla persona offesa il presunto referente quale persona investita di pubbliche funzioni, ma neppure aveva speso la sua capacità di influire presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, posto che l’unico beneficio che intendeva garantire alla persona offesa era di quello di fornire i test utilizzati per la selezione, senza peraltro indicare come (e tramite chi) venirne in possesso.
In altri termini l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa vanteria era tale da non richiedere necessariamente il coinvolgimento di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.
Esclusa, pertanto, la configurabilità del reato contestato, il fatto va correttamente qualificato come tentativo di truffa, ricorrendone tutti gli elementi costituivi ed in particolare, la peculiarità del raggiro, caratterizzato da vanterie esplicite od implicite, per rendere più credibile la propria mediazione ed ottenere l’illecito vantaggio patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta.
Va constatato che la tentata truffa ascritta all’imputato richiedeva per la procedibilità la proposizione di una querela che, in atti, non risulta sussistente.
2.2. Le suddette conclusioni vengono ad assorbire i vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione per il capo A), dedotti dal ricorrente con il primo motivo.
2.3. Non possono essere accolte invece le censure avanzate dal ricorrente con il terzo e quarto motivo, entrambi relativi al ritenuto reato di corruzione.
Il ricorrente contesta, sotto forma di vizio di motivazione e di violazione di legge, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello in ordine a quelle che, secondo la ricostruzione difensiva, dovevano ritenersi mere millanterie per accreditarsi con COGNOME.
Va premesso che, secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una rivalutazione degli elementi di fatto, posti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello).
Invero, va escluso che possa configurare il vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche nella forma del cosiddetto travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, un presunto errore nella valutazione del significato RAGIONE_SOCIALEa prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087).
Ebbene, limitato così il controllo affidato a questa Corte, va rilevato che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sul punto oggetto di censura non presenta vizi rilevanti in questa sede, risultando il percorso argomentativo giuridicamente corretto, coerente e costantemente agganciato alle evidenze probatorie esposte e avendo la Corte di appello fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi sollevati con il gravame.
In particolare, la Corte di appello ha dimostrato che gli imputati agirono per farsi consegnare da COGNOME la somma di danaro non millantando inesistenti propositi corruttivi e come la loro condotta non potesse ritenersi meramente preparatoria ad un accordo corruttivo, di fatto non realizzato (e pertanto qualificabile al più in termini di traffico di influenze).
In particolare, la effettività dei contatti illeciti tra gli imputati e gli i RAGIONE_SOCIALEa commissione, che dovevano assicurare la promozione RAGIONE_SOCIALEa candidata, è fondata dalla Corte di appello su una serie di convergenti evidenze probatorie.
C’era stato lo stupore degli imputati nel mancato risultato ottenuto, tanto da essere concordi a restituire quanto pagato per la promozione RAGIONE_SOCIALEa candidata dato, questo, confliggente con una logica di mera vanteria e di raggiro che aveva visto COGNOME ricevere in varie tranches la somma di cui all’imputazione e poi COGNOME restituire il tutto al privato dopo averlo raccolto dall’COGNOME (quello che, secondo l Corte di appello, costituiva un «assurdo gioco RAGIONE_SOCIALE‘oca»),
Inoltre, COGNOME era stato indicato come colui che, intraneo all’ufficio competente per i reclutamenti, poteva assicurare il suo intervento sui membri RAGIONE_SOCIALEa commissione; COGNOME, contattato da COGNOME, aveva accettato, dietro compenso, di avvicinare una persona in grado di influire sulla commissione di esame; COGNOME aveva sollecitato il completamento dei pagamenti in quanto «l’amico» aveva chiamato un paio di volte; la causa RAGIONE_SOCIALEa bocciatura RAGIONE_SOCIALEa candidata era stata attribuita dagli imputati alla impreparazione RAGIONE_SOCIALEa candidata (dato da loro sottovalutato e che andava considerato nelle prossime occasioni e che avrebbe
comportato il pagamento da parte del candidato di una tangente meno sostanziosa a fronte di un risultato tuttavia più sicuro) e non al mancato contatto con il pubblico ufficiale esaminatore; la restituzione era stata spiegata dagli imputati per meglio gestire situazioni future e stare tranquilli per quella pregressa.
Quanto al referente, rimasto ignoto, RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice, va rammentato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del delitto di corruzione, non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato (Sez. 6, n. 34929 del 17/04/2018, Rv. 273787).
Le prove raccolte hanno dimostrato infatti con certezza la qualifica pubblica del soggetto corrotto (quale membro RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice).
A fronte di tale ricostruzione, le critiche del ricorrente si rivelano dunque complessivamente infondate, risultando in parte anche sorrette da argomentazioni aspecifiche e in fatto, notoriamente precluse in questa sede.
2.4. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
La Corte di appello ha infatti rilevato che la somma offerta era destinata a risarcire i privati (quanto al capo B, il COGNOME), mentre persona offesa del reato è la pubblica amministrazione che nella specie ha riportato un danno di immagine.
Pertanto, era da ritenersi irrilevante anche l’avvenuta restituzione del prezzo RAGIONE_SOCIALEa corruzione al privato (tenuto viepiù conto RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa restituzione: “mantenersi una porta aperta per il futuro” nei confronti del COGNOME e di futuri soggetti interessati alle loro pratiche corruttive), a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata riparazione integrale del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa effettiva persona offesa.
2.5. Inammissibile è anche il motivo sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente non si confronta invero con quanto osservato sul punto dalla Corte di appello, ossia che il motivo di appello proposto era assolutamente generico, in quanto limitantesi ad invocare astratti principi giurisprudenziali, senza indicare alcun elemento “concretamente” utile.
La stessa Corte di appello ha poi non illogicamente osservato ope dall’esame degli atti neppure fossero emersi elementi significativi a tal fine (fatta salva l incensuratezza, di per sé tuttavia non sufficiente autonomamente).
Così il deposito dei due assegni in favore dei COGNOME (visto che erano soggetti coinvolti nella corruzione e che comunque la somma depositata era in
ogni caso assolutamente incongrua a risarcire il danno patito dalla pubblica amministrazione).
Così il comportamento processuale (non avendo il ricorrente neppure collaborato per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità).
2.6. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe osservazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente al reato di tentativo di millantato credito di cui al capo A), riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 640, primo comma, cod. pen., dichiarandone l’improcedibilità per difetto di querela.
Nel resto il ricorso va complessivamente rigettato.
La pena residua per il restante reato di corruzione di cui al capo B) può essere direttamente determinata da questa Corte sulla base RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nelle sentenze di merito in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione.
A pag. 70 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado risulta, infatti ,determinata la pena base in quella del reato di corruzione, pari ad anni sei di reclusione; aumentata di mesi sei per l’aggravante speciale ex art. 319-bis cod. pen. A tale pena va quindi apportata la diminuzione per il rito.
Restano confermate le restanti statuizioni sanzionatorie (pene accessorie) e di condanna (riparazione pecuniaria), che non sono interessate dall’annullamento del capo sub A).
Quanto in particolare alla misura ex art. 322-quater cod. pen., va infatti rilevato che la somma da versare al RAGIONE_SOCIALE è stata determinata in funzione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare percepito per il reato di corruzione.
Il ricorso di COGNOME è da rigettare, pur lambendo a tratti l’inammissibilità.
3.1. Il primo motivo è strutturato rivolgendo la gran parte RAGIONE_SOCIALEe critiche non alla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che da pag. 36 in poi ha affrontato la posizione e il gravame del ricorrente, bensì a quella che costituisce la mera sintesi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ovvero alla parte “in fatto” del provvedimento impugnato (pagg. 4 e ss.).
Il ricorrente non spiega come le dedotte censure rivolte alla sentenza di primo grado, tra l’altro in molti punti di mero fatto, si siano automaticamente trasferite sul ragionamento probatorio che ha portato la Corte di appello a disattendere il gravame.
È appena il caso di evidenziare che la Corte di appello non è ricorsa neppure ad una mera motivazione per relationem, nel rispondere alle censure del ricorrente.
GLYPH
In tale prospettiva il motivo è del tutto aspecifico.
Quanto alle censure rivolte alle captazioni, il motivo è meramente oppositivo e generico, non confrontandosi minimamente con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha fornito adeguata confutazione ai motivi di appello, sulla base di un ragionamento coerente con le evidenze esposte e con le regole RAGIONE_SOCIALEa logica.
La Corte di appello ha infatti replicato alla dedotta estraneità del ricorrente alla vicenda corruttiva (che, secondo la difesa, aveva al più «offerto la sua disponibilità» ad un collega e si sarebbe limitata alla comunicazione di voti pubblici e ufficiali), evidenziando i passaggi significativi RAGIONE_SOCIALEe conversazioni tra il predet e COGNOME captate il 2 ottobre 2015, all’esito RAGIONE_SOCIALEa bocciatura RAGIONE_SOCIALEa COGNOME. Conversazioni che dimostravano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda corruttiva: COGNOME e il ricorrente affrontano invero quello che è successo – la “doccia fredda” RAGIONE_SOCIALEa bocciatura RAGIONE_SOCIALEa candidata – e si preoccupano di restituire la somma incassata e concordano su come organizzarsi meglio la prossima volta, visto che in questa occasione stavano “a zero”.
Tali captazioni venivano poi a costituire, nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, anche valido riscontro alla chiamata in correità del COGNOME.
Le dichiarazioni del coimputato dimostravano ulteriormente l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi difensiva: COGNOME aveva dichiarato che il ricorrente era al corrente d tutta la vicenda ed era stato da lui contattato, su mandato di COGNOME, stante la sua possibilità di esercitare la necessaria influenza sulla commissione di concorso; aveva spiegato perché il ricorrente aveva preferito non entrare in contatto diretto con COGNOME; aveva rivelato che il ricorrente aveva effettivamente avvicinato un membro RAGIONE_SOCIALEa commissione, ricevendo in un primo momento l’assenso ad appoggiare la candidata (avrebbe fatto il “possibile”); aveva inoltre fatto luce sugli accordi spartitori RAGIONE_SOCIALEa somma di 50.000 euro (il ricorrente aveva destinato la somma al suo “referente”, pur prevedendo che la tangente era così ampia da consentire di soddisfare altre persone; era stato concordato che una parte andasse proprio al ricorrente).
Quanto, poi, alla effettiva conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo corruttivo, va rammentato che il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio RAGIONE_SOCIALE‘atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità RAGIONE_SOCIALE‘accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi (tra tante, Sez. 6, n. 13048 del 25/02/2013, Rv. 255605).
Anche le altre critiche sulla configurabilità del delitto di corruzione si rivelan infondate.
In primo luogo, non è richiesta nella struttura del reato di corruzione la prova RAGIONE_SOCIALEa commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio (ex multís, Sez. 6, n. 29549 del 07/10/2020, Rv. 279691), perfezionandosi il reato alternativamente
con l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa promessa ovvero con la dazione-ricezione RAGIONE_SOCIALE‘utilità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).
Inoltrevfini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompres nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe specifiche mansioni del pubblico ufficiale o RAGIONE_SOCIALE‘incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (tra tante, Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060).
Va in ogni caso richiamato il principio di diritto, secondo cui risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346-bis cod. pen., colui c dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un’attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzional all’accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione RAGIONE_SOCIALE‘agente causalmente orientata alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l’opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (per tutte, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555).
3.2. Anche il secondo motivo (con il quale si contesta la configurazione del reato in forma consumata) è declinato avendo come parametro di riferimento la sintesi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
In ogni caso, la Corte di appello ha adeguatamente spiegato da quali elementi di prova ha tratto il convincimento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto accordo corruttivo.
Come si è osservato al sottoparagrafo che precede, le dichiarazioni di COGNOME e le captazioni dimostravano che era stato effettivamente concluso non solo un primo accordo corruttivo tra gli imputati, ma anche e soprattutto l’accordo corruttivo con il “referente” RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice (che aveva garantito al ricorrente prima RAGIONE_SOCIALE‘esame che avrebbe fatto il “possibile”, salvo definire nel dettaglio l’entità RAGIONE_SOCIALEa tangente da ricevere all’esito RAGIONE_SOCIALE‘operazione).
La Corte di appello ha spiegato in termini logici sia la bocciatura RAGIONE_SOCIALEa candidata sia il ripensamento del referente (la bocciatura era stata recepita da COGNOME e il ricorrente come una “doccia fredda” e quindi come un evento inaspettato, che aveva determinato il fallimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione, con la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma introitata da COGNOME; e comunque spiegata dai due conversanti in termini di evento da attribuire non alla mancata attivazione del loro referente, quanto piuttosto alla impreparazione RAGIONE_SOCIALEa persona candidata, aspetto quest’ultimo che si proponevano di dover curare – a scapito RAGIONE_SOCIALEa entità dei loro introiti e RAGIONE_SOCIALEa loro posizione di forza (da loro definita come “sovranità”) in futuro;
in tale contesto andava letta la “ramanzina” fatta dal referente al ricorrente, che si era ritirato in un secondo momento dall’operazione).
3.3. Quanto all’inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME, il motiv articola inammissibili censure di merito in diretto confronto con la prova dichiarativa e non con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova esige infatti la denuncia di circoscritti error che non comportino valutazioni opinabili RAGIONE_SOCIALEa prova, mentre il ricorrente pretende una complessiva rilettura del “significato” RAGIONE_SOCIALEa prova da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).
In ogni caso, le critiche difensive sono completamente avulse dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (cfr. pag. 40) là dove la Corte di appello ha spiegato, facendo leva sulle captazioni, perché ha ritenuto provato che “a valle” vi fosse stato un accordo corruttivo, circostanza confermata anche da COGNOME (pag. 41 e 42).
3.4. Infondato è infine il motivo sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche.
Va evidenziato che con l’appello la difesa aveva criticato il primo giudice di non aver tenuto conto, al fine RAGIONE_SOCIALEe suddette attenuanti, del comportamento RAGIONE_SOCIALE‘imputato che non si era mostrato reticente ma da subito disponibile a collaborare con gli inquirenti.
In questa prospettiva, la Corte di appello ha ritenuto di stigmatizzare il comportamento processuale del ricorrente, che non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza rispetto alla pacifica emersione dei fatti. Pertanto non incorrendo nei vizi lamentati.
In ogni caso, il diniego del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche è fondato dalla Corte di appello (cfr. pag. 44) anche su altre circostanze (l’intensità del dolo dimostrata dal comportamento post delictum).
Conclusivamente sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., del quale va dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME va rigettato nel resto con la rideterminazione per il residuo reato RAGIONE_SOCIALEa pena in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione.
Il ricorso di NOME COGNOME va rigettato con le conseguenze di legge in punto di spese processuali.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi degli artt. 56 e 640, primo comma, cod. pen., del quale dichiara l’improcedibilità per difetto di querela.
Rigetta nel resto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME e ridetermina la pena in quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 13/0,W2022.