Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47671 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sora il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile C:COGNOME NOME, che si è Gitriportata al contenuto degli atti già depositati e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 2 luglio 2021, che assolveva COGNOME NOME dai reati di truffa (capo a) e millantato credito (capo b), aggravati dalla qualità d pubblico ufficiale – in particolare di custode giudiziario – dichiarava l’imputato responsabile dei reati a lui ascritti, qualificato il fatto sub b) ai sensi dell’art. bis cod. pen., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenute più grave il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen., lo condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi i separata sede, assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva di diecimila euro.
La Corte di appello ha ritenuto accertato che l’imputato, approfittando della propria qualità di custode giudiziario e dunque di pubblico ufficiale, ha ingenerato in CCOGNOME NOME un particolare affidamento, facendogli credere che avrebbe ottenuto l’estinzione della procedura esecutiva e il recupero dell’immobile a lui pignorato, grazie al proprio intervento su una impiegata del Tribunale di Roma, per la somma di cinquemila euro, della quale riusciva a farsi consegnare una prima tranche pari a duemila euro.
La condotta truffaldina si è sviluppata attraverso una sere di artifici raggiri posti in essere dall’imputato, consistiti, innanzitutto, nel convincere COGNOME a non partecipare al processo esecutivo; quindi, nel fargli credere che la conversione del pignoramento, che gli aveva suggerito in prima battuta, era divenuta particolarmente onerosa per le pretese creditorie; infine, nel convincerlo che la possibilità meno onerosa di recupero dell’immobile era la remunerazione di una ignota impiegata del Tribunale, che avrebbe curato una procedura “alternativa” per l’estinzione della procedura esecutiva, procedura non contemplata dal codice.
La Corte di appello, quanto al reato sub b), ha ritenuto sussistente la continuità normativa tra reato di millantato credito, ex art. 346, secondo comma, cod. pen. , formalmente abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 3/2019 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. atteso che, in quest’ultima fattispecie, risulta attualmente ricornpresa la condotta di chi, vantando un’influenza meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva o si faccia dare o comunque promettere denaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico agente o di doverlo, comunque, remunerare.
Il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata l’accusa in relazione alla credibilità intrinseca della persona offesa e alla mancanza di elementi esterni di riscontro alle sue dichiarazioni.
1.2.Avverso la sentenza hanno proposto appello sia il Pubblico ministero, che la parte civile, e la Corte territoriale, dopo avere proceduto alla riassunzione delle testimonianze di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha ritenuto fondati gli appelli ed errata la valutazione del giudice di primo grado nel giudicare inattendibile, sotto il profilo soggettivo e oggettivo la persona offesa.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, 533, 544, 546 e 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello ha effettuato una rinnovazione istruttoria superficiale (non procedendo a un nuovo esame del teste COGNOME); ha erroneamente ritenuto intrinsecamente attendibile la parte offesa, trascurando le numerose incongruenze emerse nella denuncia sporta il 7 luglio 2016 e negli apporti dichiarativi successivamente resi in dibattimento di primo grado (in ordine alle modalità e alla tempistica con le quali avrebbe appreso le notizie relative allo svolgimento della procedura, dall’esame delle quali non può che emergere il dal:o personologico di un individuo tutt’altro che ingenuo e sprovveduto); ha omesso di rilevare le decisive inferenze negative che tali discrepanze hanno determinano sulla credibilità del testimone; non ha reso un percorso motivazionale rafforzato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 346 e 346bis cod. pen. (erroneamente indicati in ricorso come 364 e 364-bis cod. pen).
La affermazione di responsabilità a carico del ricorrente da parte della Corte d’appello appare fondata su un evidente equivoco, ovvero sul mancato approfondimento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed aventi ad oggetto la qualifica soggettiva del millantato percettore finale dell’utilità promessa, che, in nessun caso, gli sarebbe stato descritto dall’imputato alla stregua di un pubblico ufficiale ovvero di un incaricato di pubblico servizio. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente negato la configurabilità del traffico di influenze illecite ogni qualvolta l’indicazione o il riferimento al ruolo del percettore risulti talment generico da non rendere neppure certo il riferimento a un pubblico ufficiale o a un funzionario, né chiaro il tipo di mansioni svolte.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla riqualificazione della condotta di cui al capo b) nel perimetro della fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen. Deve escludersi continuità normativa fra il delitto di millantato credito aggravato, in precedenza sanzionato dall’art. 346, secondo comma, cod. pen., e la vigente ipotesi di traffico di influenze illecite, quantomeno nella misura in cui la condotta posta in essere dall’agente che riceve, si fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il favore dell’agente pubblico o di doverlo
remunerare, si concretizzi, esattamente come nella vicenda processuale che ci occupa, in un’azione fraudolenta perpetrata in danno di colui che dà o promette.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al contestato concorso formale tra truffa e traffico di influenze illecite.
Il delitto di truffa è inevitabilmente assorbito in quello di millantato credi previsto dall’art. 346, secondo comma cod. pen.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta dei privati.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai capi civili della decisione e ai presupposti per la sospensione della provvisionale.
La Corte di appello, avendo riconosciuto alla parte civile il diritto al risarcimento del danno subito, non avendolo quantificato per c:arenza di prova in relazione ai coefficienti oggettivi di determinazione del quanturn, le ha concesso una provvisionale immediatamente esecutiva in misura pari a diecimila euro, senza tuttavia adeguatamente illustrarne i presupposti.
COGNOME La parte civile ha depositato una memoria evidenziando che:
-il ricorso è aspecifico, laddove ciascuna rubrica richiama l’art. 606, co. 1, lett. a), e cioè il cosiddetto “eccesso di potere”, inconferente con quanto argomentato dal ricorrente nel testo;
la Corte di appello ha sicuramente reso una motivazione rafforzata;
tra la fattispecie incriminatrice contestata all’atto dell’esercizio dell’azione penale sub b) (millantato credito aggravato) e quella oggi vigente (traffico di influenze illecite), sussiste piena continuità normativa;
-il gravame proposto dall’imputato non coglie nel segno laddove censura la (ritenuta) parziale rinnovazione dell’istruttoria (motivo n. 1). Siamo nel campo di applicazione disciplinato dall’art. 603, comma 1, del codice di rito e il ricorso manca di individuare la presunta decisività dell’integrazione invocata;
-tutte le censure proposte in merito alla ricostruzione dei fatti, a lla consistenza del compendio probatorio, agli elementi utilizzati per addivenire ad un giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e del teste NOME COGNOME (che la Corte distrettuale giudica “veritiero”), si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato quanto alla riqualificazione della condotta contestata al capo B) nel reato di truffa aggravata, da ritenersi assorbito nel reato di cui al capo A). La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la sola rideterrninazione della pena in relazione al reato di truffa aggravata.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto per le ragioni di seguito indicate.
2.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Deve evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103), è imposta la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado, allorché il Pubblico ministero impugni tale sentenza per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. In particolare, il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Ne deriva che la norma di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poiché il giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame articolati dal Pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai criteri indicati dall’art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indicate siano decisive; quindi, a decidere – non necessariamente in limine litis, ma anche all’esito della discussione in cui è consentito il pieno contraddittorio delle parti – in ordine alla lor rinnovazione.
La Corte di appello territoriale ha dato corretta applicazione di tale principio di diritto, pervenendo al giudizio di colpevolezza di COGNOME, effettuando una differente valutazione della prova, costituita della testimonianza della persona offesa e del fratello, previa rinnovazione delle predette prove dichiarative, sulla base delle quali, ha ritenuto la piena attendibilità di NOME COGNOME.
In particolare, la sentenza impugnata si è soffermata sulla i-rilevanza del fatto che NOME COGNOME ha atteso del tempo prima di informarsi circa lo stato dei fatti giudiziari che lo riguardavano e che non abbia immediatamente denunciato COGNOME dopo aver visionato gli atti in cancelleria.
La Corte territoriale ha, inoltre, attribuito particolare rilievo ai messagg telefonici tra la persona offesa e l’imputato, prodotti dal Pubblico ministero e non disconosciuti da COGNOME. Tali messaggi confermano, come correttamente puntualizzato dalla Corte di appello, la versione del COGNOME, secondo la quale COGNOME gli aveva detto che, contrariamente alle aspettative, la controparte si era presentata all’udienza del 16 febbraio 2016 e aveva avanzato, pretese per circa
novemila euro, sicché l’importo finale tra debito, atto di conversione del pignoramento e spese di procedura sarebbe potuto lievitare fino a tredicimila euro; contemporaneamente gli aveva detto che, grazie a un errore commesso dalla controparte, a causa del quale vi era stato il rinvio del processo, egli sarebbe potuto intervenire presso un impiegata del Tribunale bloccando definitivamente la procedura entro la successiva udienza del 22 marzo 2016, dietro corrispettivo del pagamento della somma di cinquemila euro da consegnare in due tranche, l’una di euro duemila, a titolo di acconto, e l’altra di euro tremila, a saldo. Nel frattempo, NOME COGNOME si era attivato per procurarsi il denaro necessario rivolgendosi al fratello per chiedergli un prestito.
A riscontro di tale ricostruzione, la sentenza impugnata, fornendo correttamente una motivazione rafforzata, ha valorizzato la copia dell’estratto di conto corrente bancario di COGNOME, dal quale, il giorno precedente all’udienza del 22 marzo 2016, risultavano due prelievi, uno di euro duemila e l’altro di euro tremila: con particolare riferimento alla somma di euro duemila, COGNOME ha precisato che fu ritirata in contanti da suo fratello, il quale la portò al COGNOME.
La Corte d’appello ha, poi, spiegato le raciioni per le quali le dichiarazioni del teste COGNOME apparivano irrilevanti – a prescindere dal fatto che il ricorso non aveva indicato le ragioni della decisività dell’integrazione – e, infine, quanto alle registrazioni telefoniche e ambientali prodotte dalla parte civile, ha puntualmente osservato che, alla luce delle risultanze emergenti degli atti, la prova di responsabilità dell’imputato risultava ampiamente raggiunta anche a prescindere dal contenuto delle stesse.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sulla impossibilità di configurare una continuità normativa tra la fattispecie dell’art. 346, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019 n. 3, e quella di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. – sono fondati.
3.1. In linea di diritto, sia la sentenza impugnata che quella di primo grado hanno giudicato punibile la condotta di millantato credito di cui al secondo comma dell’art. 346 cod. pen. contestata all’imputato e commessa nel gennaio 2018, ritenendo sussistente la continuità normativa con il reato di traffico di influenze illecite.
Occorre preliminarmente ripercorrere la progressione stbrica delle norme regolatrici della materia che si sono succedute nel tempo.
L’art. 346 cod. pen. nella versione vigente all’epoca del fatto recitava: “Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico
impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.”.
Detta norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. s), I. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
La previgente versione dell’art. 346-bis cod. pen. “Traffico di influenze illecite”, aggiunto dall’art. 1, comma 75, lett. r), I. 6 novembre 2012, n. 190, prevedeva che:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. …”
La nuova versione dell’art. 346-bis cod. pen. “Traffico di influenze illecite”, introdotta dalla legge n. 3 del 2019 e in vigore dal 31 gennaio 2019, prevede che: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter cod. pen. e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-bis cod. pen., sfruttando vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. :322-bis cod. pen. indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis cod. pen., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. …”.
3.2. Con riguardo ai rapporti tra l’art. 346, secondo comma, cod. pen. e il reato di truffa giova richiamare la giurisprudenza anteriore all’abrogazione dell’art. 346 cod. pen.
La disposizione incriminatrice, poi oggetto di abrogazione per effetto della legge n. 3 del 2019 – al pari dell’altra forma di millantato credito previsto dal comma precedente – puniva la condotta di colui che si faceva dare o promettere denaro o altra utilità semplicemente col pretesto di dover comprare i favori del pubblico ufficiale o impiegato esercente un pubblico servizio. A differenza dell’ipotesi descritta nel primo comma, l’illecita prestazione di denaro o altra utilit non costituiva il prezzo di una prospettata attività di mediazione, ma trovava causa nella promessa di corruzione del pubblico ufficiale (o impiegato esercente un pubblico servizio) e specificamente nel “pretesto” di doverne comprare i favori, senza che fosse necessaria la prospettazione di una mediazione né la generica millanteria.
Secondo un diverso indirizzo, invece, il concorso formale non era ammissibile, perché “il delitto di truffa restava assorbito in quello di millantato credito previst dall’art. 346, comma secondo, cod. pen. … in quanto la condotta sanzionata dall’art. 346, comma secondo, a differenza dl quella prevista dal primo comma, consisteva in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo … indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegnava ad una prestazione patrimoniale” (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352).
La giurisprudenza di legittimità aveva precisato che il millantato credito commesso col pretesto di comprare i favori del pubblico ufficiale si consumava già al momento in cui l’agente si faceva promettere l’utilità prospettando l’indebito intervento, restando priva di rilevanza la eventuale successiva vicenda della effettiva emissione del provvedimento per il quale l’interessamento era stato promesso. Questa figura apprestava “una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.” che, invece, erano (e sono) integrate quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale per condizionarne l’attività (Sez. 6, n. 8989 del 29/01/2015, Galletta, Rv. 262798). Giacché l’effettività della controprestazione, costituita dal favore del pubblico ufficiale, restava estranea alla fattispecie, si ammetteva la possibilità che, con unica condotta, l’agente potesse commettere sia il reato di millantato credito, nella forma appunto della ricezione di una utilità con il pretesto di assicurarsi i favori di un pubblico ufficiale, sia quello di truffa (Sez. 6, n. 495 del 17/11/2003, Annibali, Rv. 227892), potendo così i due reati concorrere (Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262627). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Intervenuta l’abrogazione dell’art. 346 cod. pen., si è posto il problema della continuità normativa con il delitto di traffico di influenze illecite di cui al 346bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 19 del 2012 e da ultimo modificato dalla medesima legge n. 3 del 2019 che ha decretato l’abrogazione di entrambe le figure di millantato credito.
In precedenza, la questione del rapporto tra le due fattispecie di millantato credito e traffico di influenze illecite era stata risolta nel senso che la prima s differenziava dalla seconda presupponendo l’inesistenza del credito e della relazione con il pubblico ufficiale e, ovviamente, della influenza; a differenza, appunto, del traffico di influenze che, invece, postulava una situazione fattuale caratterizzata dalla esistenza della relazione e dalla capacità di condizionare o, comunque, orientare la condotta del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 53332 del 27/09/2017, Tagliaferri, Rv. 271730). All’epoca, la disposizione incriminatrice del traffico di influenze illecite non prevedeva il riferimento allo sfruttamento o a vanto di relazioni con il pubblico ufficiale soltanto asserite e dunque inesistenti, considerati solo a seguito della legge n. 3 del 2019.
Sulla continuità normativa tra la formulazione vigente dell’art. 346-bis cod. pen. e l’ormai abrogato secondo comma dell’art. 346 cod. pen. si sono registrate interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.
3.4. Alcune decisioni hanno sostenuto la tesi della continuità, rilevando che nella nuova fattispecie di traffico di influenze illecite si dà rilievo alla prospettazio della possibilità di intercessione presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo, con equiparazione della “mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato”. E se ne è fatta derivare la sostanziale sovrapponibilità tanto della condotta strumentale (stante l’equipollenza semantica fra le espressioni “sfruttando o vantando relazioni … asserite” e quella “millantando credito”)”, quanto della condotta principale di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità (Sez, 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730, cit.). Si è anche detto che la mancata riproposizione del termine “pretesto” non può essere considerata elemento impeditivo della conclusione che vi sia continuità normativa ed è anzi “ancor più funzionale all’inclusione nell’illecito delle evocate dazioni in favore dei pubblic ufficiali o pubblici impiegati, prescindendosi dall’aderenza al reale di tali relazion per la equiparazione – introdotta con la novella del 2019 – dello sfruttamento delle relazioni esistenti al vanto di quelle asserite” (Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 280348).
Il vanto di relazioni asserite, dovendosi intendere inesistenti, ben può assorbire il precedente richiamo al pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale, perché in entrambi i casi si prescinde dall’ancoraggio della condotta ad un dato preesistente, quello appunto della relazione effettiva col pubblico ufficiale. Quanto al necessario legame col bene giuridico alla cui
protezione la norma è funzionale, anche gli accordi conclusi non già alle spalle di un pubblico ufficiale ignaro di quanto la persona con cui ha una qualche conoscenza sta promettendo per ricevere denaro o altra utilità, quale prezzo della prospettata illecita mediazione, ma in assenza, almeno in quel momento, di una qualche relazione di conoscenza con chi assicura di poter intervenire in modo da incidere sulle sue determinazioni, costituiscono un pericoloso eventuale antecedente delle più gravi condotte corruttive e meritano che ne sia anticipata la soglia di punibilità.
Ricostruito nei termini illustrati il rapporto tra l’abrogato reato di millanta credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. e la fattispecie di traffico di influenze illecite, come novellata dalla legge n. 3 del 2019, si è ribadito che l’abrogazione dell’art. 346 cod. pen. non ha significato l’abolizione delle ivi descritte figure criminose, specificamente di quella contenuta nel comma secondo, e non ha comportato la sopravvenuta irrilevanza delle condotte prima sussumibili in entrambe le diverse e autonome figure (Sez. 6, n. 32574 del 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724; Sez. 6, n. 20935 del 22/03/2022, COGNOME, Rv. 283270).
3.5. Ritiene, tuttavia, il Collegio di aderire alla opposta e ormai prevalente interpretazione della insussistenza della continuità normativa.
Le ragioni che inducono a propendere per la tesi della disccintinuità normativa tra il “vecchio” art. 346, secondo comma cod. pen., e il “nuovo” art. 346-bis cod. pen. attengono ai significativi profili della struttura del reato di traffico di influe illecite, della reale offensività delle condotte variamente realizzabili e dell concreta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
L’art. 346-bis cod. pen. incrimina condotte prodromiche a più gravi fatti corruttivi, secondo la consolidata tecnica della anticipazione della tutela dei beni della legalità e della imparzialità della pubblica amministrazione, e però in relazione a un tipo criminoso obiettivamente non omogeneo. Si tratta di condotte (sfruttamento, vanteria) che possono riguardare: a) un rapporto tra mediatore e pubblico agente e una capacità di influenza del primo che effettivamente esistono già al momento in cui la condotta è commessa e di cui il “compratore” è già a conoscenza; b) un rapporto che non esiste al momento in cui il “fumo” viene venduto ma che il “compratore” sa del potere del “venditore” di realizzare e rendere effettivo, grazie ad una capacità di influenza potenziale (dovuta ad es. al suo prestigio sociale o alla posizione professionale riconosciuta nell’ambiente di riferimento); c) un rapporto che esiste e che tuttavia è magnificato dal “venditore”, ampliato, fatto apparire più intenso di quanto lo sia in concreto; d) un rapporto che non solo non esiste al momento in cui la condotta è compiuta ma che il “venditore” sa che non potrà nemmeno realizzarsi in futuro e che il “compratore” ritiene invece esistente o realizzabile per effetto di una condotta decettiva del
mediatore (traffico di influenze impossibile/putativo). Il rapporto tra mediatore e pubblico agente e la capacità di influenza del primo sul secondo possono essere inesistenti, esistenti – anche solo potenzialmente – e in tal caso assumere diverse modulazioni a seguito delle asserzioni del “venditore”.
Tuttavia, con riguardo al committente, è fondato ritenere che, almeno nei casi in cui lo scopo da questi perseguito si collochi all’esterno di qualsiasi concreta prospettiva di pericolo per il bene protetto – per essere la capacità di influenza del mediatore inesistente o impossibile – il disvalore che giustifica l’incriminazione finisce con il coincidere con il disvalore della mera intenzione del soggetto.
Ciò rende condivisibile l’affermazione secondo cui è solo l’esistenza – nel senso sopra indicato – del rapporto tra pubblico agente e venditore che giustifica l’anticipazione della tutela realizzata attraverso l’art. 346-bis cod. pen. e spiega l’incriminazione del “compratore”, laddove la condotta prevista dall’abrogato art. 346, secondo comma, cod. pen. non si presta a realizzare alcun vulnus alla pubblica funzione e agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dall’art. 346bis. Se nella fattispecie di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen. assumeva rilievo l’errore di cui era vittima il “compratore”, ingannato dal “venditore di fumo” attraverso una condotta decettiva volta a far apparire esistente un rapporto con il pubblico agente che non solo non esiste al momento in cui il fumo è venduto, ma che non può esistere nemmeno in futuro e che tuttavia il compratore, per effetto della condotta ingannatoria, crede – errando – possa realizzarsi, non è obiettivamente giustificabile in relazione a dette ipotesi la predisposizione di una tutela anticipata per la pubblica amministrazione, atteso che questa rimane del tutto immune, in astratto e in concreto, dal pericolo derivante dal rapporto tra committente e mediatore.
Né può assumere decisivo rilievo, al fine di escludere la riconducibilità al delitto di truffa delle condotte prima sussumibili nell’ambito del secondo comma dell’art. 346 cod. pen., il disvalore etico della mera intenzione che il compratore persegue.
La giurisprudenza della Corte ha, infatti, costantemente ammesso la tutela del truffato in re illicita, sul presupposto che, anche laddove il soggetto passiva abbia agito per causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, non vengono meno l’ingiustizia del profitto e l’altruità del danno, né l’esigenza di salvaguardia de patrimonio e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali, che costituisce l’oggettività giuridica della truffa (Sez. 1, n. 42890 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257296; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, COGNOME, Rv. 218673).
3.6. Tale percorso argomentativo non è inficiato dagli elementi strutturali del nuovo art. 346-bis, secondo comma, che prevede la punizione con identica pena del soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al “venditore di fumo”. Si tratta, sul piano strutturale, di un delitto che assume i contenuti di un
reato-accordo, di una fattispecie plurisoggettiva propria con cui si prevengono, sul piano della offensività, attentati al buon andamento ed alla imparzialità dei pubblici agenti. Nella prospettiva della norma tutti i partecipanti al patto sono sottoposti a un omogeneo trattamento sanzionatorio, in tal modo realizzandosi la trasformazione del reato da fattispecie monosoggettiva (il vecchio art. 346, secondo comma, cod. pen.) a fattispecie in cui il privato “compratore” assume il ruolo di concorrente.
In tale contesto, tuttavia, non è obiettivamente giustificabile perché il privato che dà o promette denaro o utilità al “venditore di fumo”, solo perché indotto in errore per effetto della condotta ingannatoria di questi, dovrebbe essere considerato compartecipe nello stesso reato e ritenuto responsabile di traffico di influenze illecite.
Appare, dunque, condivisibile l’affermazione della pressoché unanime dottrina secondo cui la vendita di una influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata, e che determina nel privato “compratore di fumo” una situazione di errore che lo induce a compiere un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto, palesa una maggiore assonanza contenutistica con il paradigma della truffa, diversamente dal mercanteggiamento di un’influenza ree, proiettata verso un fatto concretamente lesivo dei beni dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa, legislativa o giudiziaria.
Si è correttamente evidenziato che anche il riferimento alle «relazioni asserite», cioè alla mera vanteria di relazioni, se può in apparenza costituire il canale semantico attraverso il quale ampliare l’operatività dell’art. 346-bis e giustificare la tesi della continuità normativa in relazione alla fattispecie i precedenza prevista dall’art. 346, secondo comma cod. pen., in realtà non consente di far rientrare nel sintagma le condotte ingannevoli. Le relazioni asserite non attengono al «pretesto di dover comprare», ma alla possibilità che l’influenza sul pubblico agente diventi reale; la vanteria asserita non è finalizzata a ingannare il cliente sulla inesistenza della relazione, ma attiene alla prospettazione al “compratore” di una relazione in futuro realizzabile, alla capacità prospettica del mediatore di dare concretezza ai suoi assunti. Diversamente opinando, residuerebbero sullo sfondo dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione perché si punirebbe con la stessa pena colui che paga in quanto ingannato e colui che paga sul presupposto della certezza della effettiva esistenza di una relazione tra il mediatore e il pubblico agente (in tal senso, Sez. 6, n. 23407 del 10/03/2022, Ferrara, Rv. 283348).
3.7. La nuova struttura del reato, che trasforma la fattispecie in questione rendendo punibile anche la “vittima”, si riflette necessariamente sull’interpretazione dei singoli elementi della fattispecie in una chiave anche
costituzionalmente orientata. Attesa la connotazione ingannatoria della parola “pretesto” (col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare), deve escludersi che l’espressione “con il pretesto di …” – che descrive un comportamento obiettivamente truffaldino – sia equipollente o, comunque, sovrapponibile al “vanto di relazioni asserite” di cui al novellato art. 346-bis cod. pen.
D’altra parte, un’interpretazione rispettosa del principio di offensività impedisce di qualificare la mera fumi venditi() come traffico di influenze, poiché tali condotte decettive consistono sostanzialmente in un’aggressione patrimoniale ai danni del privato acquirente e difficilmente si prestano a realizzare un vulnus per la pubblica funzione, posta l’assenza di un qualsiasi collegamento “con gli interessi teleologicamente tutelati dalla norma in esame” (Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, COGNOME, Rv. 281980). Sicché, correlativamente all’accentuazione della connotazione decettiva del termine “pretesto”, appare per converso corretta l’interpretazione restrittiva del concetto di “relazioni asserite”, restando escluse dal campo applicativo dell’art. 346-bis cod. pen. le ipotesi in cui il sedicente mediatore prospetta l’eventualità della corruzione soltanto per indurre il privato a consegnargli il denaro e ottenere un indebito vantaggio patrimoniale. Si tratta invero di vicende che non sono nemmeno astrattamente idonee a pregiudicare l’imparzialità e il buon andamento della PRAGIONE_SOCIALE. e, dunque, inoffensive dell’interesse giuridico tutelato dall’art. 346-bis cod. pen.
COGNOME Alla luce di quanto sopra evidenziato, la fattispecie di cui al capo B) non può in alcun modo essere ricondotta nell’alveo del reato del traffico di influenze illecite, essendo evidente che NOME COGNOME, a tutti gli effetti, è stato vittima di una truffa ideata e organizzata dall’imputato.
4.1. Occorre, però, evidenziare che la condotta descritta al capo B) è sostanzialmente coincidente con quella di cui al capo A).
In particolare: l’imputato, approfittando della propria civalità di custode giudiziario e dunque di pubblico ufficiale, ha ingenerato in CCOGNOME NOME un particolare affidamento, facendogli credere che avrebbe ottenuto l’estinzione della procedura esecutiva e il recupero dell’immobile a lui pignorato, grazie al proprio intervento su una impiegata del Tribunale di Roma, per la somma di cinquemila euro, della quale riusciva a farsi consegnare una prima tranche pari a duemila euro. La condotta truffaldina si è sviluppata attraverso una serie di artifici raggir posti in essere dall’imputato, consistiti, innanzitutto, nel convincere COGNOME a non partecipare al processo esecutivo; quindi, nel fargli credere che la conversione del pignoramento, che gli aveva suggerito in prima battuta, era divenuta particolarmente onerosa per le pretese creditorie; infine, nel convincerlo che la
possibilità meno onerosa di recupero dell’immobile era la rerriunerazione di una ignota impiegata del Tribunale, che avrebbe curato una procedura “alternativa” per l’estinzione della procedura esecutiva, procedura non contemplata dal codice.
4.2. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, alla luce di quanto sopra osservato, si precisa che il reato di cui al capo B), riqualificato in quello di truf aggravata, deve ritenersi assorbito nel reato di cui al capo A) e che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la sola rideterminazione della pena per l’unico reato di truffa.
COGNOME Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto.
6.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la sola rideterminazione della pena per il reato di truffa; il ricorso va rigettato nel resto.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. la sentenza deve essere dichiara irrevocabile in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato di truffa.
P.Q.M.
Riqualificata la condotta contestata al capo B) nel reato di truffa aggravata, da ritenersi assorbito nel reato di cui al capo A), annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la sola rideterminazione della pena per il reato di truffa; rigetta nel resto il ricorso.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato di truffa.
Così deciso il 15 settembre 2023
Il Pres:Clnte