Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16454 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 7427/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 20/08/1966 avverso l’ordinanza del 10/02/2025 del GIP del TRIBUNALE di Rovigo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere la revoca per abolitio criminis ex articolo 673 cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 30 ottobre 2013, irrevocabile in data 14 dicembre 2013, ritenendo la sussistenza della continuità normativa tra la fattispecie del millantato credito già prevista dall’articolo 346 cod. pen., per la quale Ł stata pronunciata la sentenza, e quella di interferenze illecite prevista dall’articolo 346-bis cod. pen. oppure di truffa prevista dall’articolo 640 cod. pen.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
2.1. – la violazione di legge, in riferimento agli articoli 2, 346 e 346-bis cod. pen., e il vizio della motivazione, perchØ il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere alla revoca della sentenza ex articolo 673 cod. pen. in considerazione dell’assenza di continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di interferenze illecite, come risulta dalla autorevole pronuncia della
giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286304 – 01);
2.2. – la violazione di legge, in riferimento agli articoli 2, 346 e 640 cod. pen., e il vizio della motivazione, perchØ, in totale assenza di motivazione, Ł stata affermata la possibilità di riqualificare il fatto di millantato credito, per il quale Ł stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena, nella fattispecie di truffa ex art. 640 cod. pen., senza però che ne sussistano i requisiti e senza alcuna motivazione in proposito, tenuto conto che nel giudizio di merito non Ł stata rilevata alcuna condotta fraudolenta;
2.3. – la violazione di legge, in riferimento agli articoli 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen., perchØ, anche volendo considerare la contestazione dell’ipotesi prevista dall’articolo 346, secondo comma, cod. pen., doveva essere disposta la revoca parziale della condanna per la restante condotta che ricade sotto la abrogata disposizione del primo comma dell’articolo 346 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. ¨ utile premettere, in ragione della sbrigativa motivazione estesa dal giudice dell’esecuzione, che il GIP del Tribunale di Rovigo, con sentenza di applicazione della pena in data 30 ottobre 2013, aveva applicato a NOME COGNOME, già vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, la complessiva pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 667 di multa per i delitti: 1) dell’art. 346 cod. pen., consistito nel farsi consegnare una somma di denaro da consegnare a un ‘amico’ che si sarebbe attivato, anche tramite un avvocato ‘molto agganciato’ con l’Ufficio delle entrate, per ridurre la somma dovuta per il contenzioso tributario derivante dall’accertamento effettuato dallo stesso imputato, quale sottufficiale dei carabinieri; 2) degli artt. 56 e 346 cod. pen. consistito nel tentativo di farsi consegnare una somma di denaro da consegnare a un ‘amico’ che si sarebbe privatamente incontrato con il direttore dell’Ufficio delle entrate per convincerlo a portare a termine la promessa riduzione della somma dovuta per il contenzioso tributario suddetto.
Il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza ex articolo 673 cod. proc. pen., aveva inizialmente provveduto de plano, con ordinanza pronunciata in data 25 ottobre 2023, rigettando la richiesta in ragione della continuità normativa ritenuta esistente tra millantato credito e traffico di influenze illecite, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale ritenuto consolidato e preferibile (Sez. 6, n. 32574 del 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724 – 01).
2.1. L’ordinanza del 25 ottobre 2023 Ł stata annullata senza rinvio da questa Corte per violazione del contraddittorio in merito alla mancata celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 1, n. 23883 del 5/03/2024).
2.2. Fissata, finalmente, l’udienza camerale, il giudice dell’esecuzione ha sostanzialmente richiamato il precedente proprio provvedimento, senza neppure avvedersi che il principio di diritto sul quale esso si basava (Sez. 6, Lucchese, cit.) era stato superato dalla autorevole pronuncia delle Sezioni Unite nel frattempo pronunciata (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286304 01).
La richiamata decisione SU, COGNOME, cit., ha affermato che «in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono,
configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito “corruttivo”, purchØ siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice».
3.1. Il giudice dell’esecuzione, alla luce dell’autorevole principio di diritto, avrebbe dovuto procedere a esaminare le specifiche contestazioni che hanno portato alla sentenza di applicazione della pena, effettuando una attenta ricognizione degli elementi sui quali essa si basa allo scopo di verificare se le condotte siano tuttora punibili e, in caso positivo, a quale titolo.
Nessuno di tali approfondimenti Ł stato effettuato.
3.2. Per procedere, dunque, a tale adempimento, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo perchØ, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a esaminare l’istanza del condannato, attenendosi al richiamato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rovigo – Ufficio G.i.p.
Così deciso il 18/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME