Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10502 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10502 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con unico atto per AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME ed NOME COGNOME:
Quanto al primo motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandat al giudice di merito che sulla base del corretto giudizio di gravità della condotta, i alla già notevolmente gravata posizione dell’imputato, ha rilevato anche l commisurazione della pena a partire dal minimo edittale;
Quanto al secondo motivo fin ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto, è parimenti genericamente proposto rispetto alle ragioni che l’han esclusa con riferimento alla valutazione complessiva dei fatti relativi alla detenzion due microtelefonini nella cella di detenzione, muniti di caricatore e schede no consegnate dagli imputati;
Ritenuto che il ricorso per AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, sovrapponi al precedente, merita le medesime considerazioni già sopra espresse;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026