Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13831 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 12/2025
CC – 07/01/2025
R.G.N. 36918/2024
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari con l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica della
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/02/1997 e sul ricorso proposto da quest’ultimo avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME condotta;
dato atto che si Ł proceduto nelle forme della trattazione scritta;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 maggio 2024, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani in data 06/10/2021, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 l.n. 895/67, così riqualificata l’originaria imputazione, e lo aveva condannato alla pena, sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; la Corte di appello ha riqualificato il reato ai sensi dell’art. 699 cod. pen. e ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto con i benefici della sospensione e della non menzione, confermando nel resto.
Dai filmati acquisiti dalla telecamera di sorveglianza del vicino istituto scolastico (Scuola dell’infanzia delle Suore del Sacro Costato) era emerso che alle ore 2,31 l’imputato era passato con la sua autovettura nei pressi del civico INDIRIZZO di INDIRIZZO a Spinazzola e aveva lanciato a terra una bomba carta che era esplosa senza arrecare danni; pochi minuti dopo a piedi aveva posizionato a terra negli stessi luoghi un altro ordigno che tuttavia non era esploso nonostante l’accensione della miccia; aveva poi portato un altro ordigno provando a farlo esplodere senza successo; quindi era
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13831/2025 Roma, lì, 09/04/2025
tornato con un accendino e i due ordigni erano esplosi producendo un forte boato; subito dopo l’imputato, che aveva riportato lesioni, veniva sottoposto a cure.
La Corte di appello riteneva che non potesse affermarsi con assoluta certezza che gli ordigni fossero connotati dal carattere della micidialità, in mancanza di specifici accertamenti sulla loro capacità distruttiva e alla luce del fatto le esplosioni non avevano provocato danni e le lesioni riportate dall’imputato non poteva essere con certezza ricollegate agli effetti dell’esplosione. Pertanto ha riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 699 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari lamentando l’erronea applicazione della legge penale nell’individuazione della fattispecie penale alla quale ricondurre l’azione illecita dell’imputato.
Dalla certificazione medica rilasciata nell’immediatezza dal Pronto soccorso emerge che COGNOME, dopo avere tentato piø volte di fare esplodere gli ordigni, aveva riportato una patologia traumatica, FLC collo, regione latero cervicale dx e della caviglia destra e nel reparto di otorinolaringoiatria era stata formulata diagnosi di ferita penetrante in regione laterocervicale dx conseguente a trauma da scoppio di bomba artigianale con prognosi di giorni trenta.
Secondo il Procuratore Generale, aveva errato la Corte di appello a ritenere che quelle lesioni derivassero dal comportamento imprudente dell’imputato piuttosto che dalla micidialità del materiale esplodente, perchØ non aveva tenuto conto del fatto che il requisito della micidialità può anche essere solo potenziale e subordinato alle modalità di impiego.
Per questo, ad avviso del Procuratore Generale, la sentenza andava annullata con rinvio.
Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore dell’imputato che ha lamentato l’erronea applicazione degli artt. 699 e 703 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto.
Lamenta in particolare che la Corte territoriale non ha accolto la sua richiesta di qualificare la condotta ai sensi dell’art. 703 cod. pen., che doveva ritenersi avere assorbito la condotta di porto del materiale del quale era stata determinata l’accensione o l’esplosione.
Con motivi aggiunti ha censurato la mancata declaratoria di prescrizione del reato, in considerazione dell’inapplicabilità della riforma di cui alla legge 23/06/2017 n. 103
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari con l’annullamento della sentenza sul punto con rinvio per nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato inammissibile perchØ tardivo, mentre il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari deve essere accolto nei limiti che saranno di seguito specificati.
Il difensore di COGNOME ha presentato ricorso il 23/10/2024.
La sentenza impugnata Ł stata emessa il 14/05/2024 e, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., nel dispositivo Ł stato assegnato termine per il deposito della motivazione pari a novanta giorni, andati in scadenza durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
Il termine per la presentazione del ricorso per cassazione, pari a quarantacinque giorni ai sensi
dell’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., ha, pertanto, iniziato a decorrere per le parti l’01/09/2024 ed Ł irrimediabilmente spirato il 16/10/2023.
Il ricorso dell’imputato Ł stato quindi presentato sette giorni dopo la perenzione del termine.
Va tra l’altro precisato che il giudizio di appello si Ł celebrato nelle forme della trattazione scritta, disciplinata dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, la cui vigenza Ł stata prorogata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall’art. 17 d.l. n. 7/2023, conv. con mod. dalla legge n. 112/2023.
L’imputato, infatti, non ha presentato richiesta di trattazione orale, presupposto perchØ si proceda con pubblica udienza sia in forza delle disposizioni sopra richiamate sia in forza di quelle successivamente entrate in vigore e contenute nell’art. 598-bis cod. proc. pen.
E come affermato per tale ultima analoga disciplina da Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 – 01, «in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo Ł celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare».
SicchŁ non poteva considerarsi necessario alcun ulteriore avviso all’imputato ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, ritenuto tardivo e incorre nella sanzione di inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1 lett. c), e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
E’ fondato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, da considerarsi al contrario tempestivo perchØ presentato il 15/10/2024, quindi entro il termine di quarantacinque giorni sopra richiamato.
La Corte territoriale ha ricostruito i fatti, evidenziando che l’istruttoria non ha consentito di acquisire elementi certi nØ sul peso del materiale esplosivo, nØ sulla sua composizione nØ sulle caratteristiche tecniche.
Si Ł accertato che le bombe carta illegalmente detenute e portate in luogo pubblico dall’imputato erano tre ma la Corte territoriale ha concluso che «se risulta innegabile la concreta pericolosità del materiale adoperato per la costruzione degli ordigni, non si può affermare con assoluta certezza che gli stessi erano connotati dal carattere della micidialità, posto che la stessa (…) non può essere desunta dalla gravità delle lesioni patite dal COGNOME attesa l’incidenza che possono avere avuto in termini di causalità, le modalità dell’azione».
Per queste ragioni la Corte ha ritenuto di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 699 cod. pen. del quale ricorrerebbero gli elementi costitutivi a mente della previsione di cui all’art. 704 cod. pen.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità a proposito di bomba carta ha affermato che, «per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le “materie esplodenti”, onde l’omessa denuncia all’Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen. in relazione all’art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, l a cui detenzione Ł punita a norma dell’art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895» (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Rv. 273353 – 01).
Il congegno esplosivo Ł reso riconoscibile dalla ricorrenza del requisito della micidialità, definita come la capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Rv. 280857; Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, Rv. 234979 – 01).
Deve tenersi conto della potenzialità e della pericolosità del materiale esplosivo, piuttosto che dei concreti effetti prodotti dall’eventuale esplosione verificatasi, e anche delle modalità di
preparazione e di concreto uso che se ne Ł fatto. In proposito si Ł dunque affermato che «in tema di armi e materie esplodenti, l’ambito di applicabilità dell’art.678 cod.pen. Ł limitato – oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l’impero di una normativa speciale – alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della “micidialità”; quest’ultimo carattere Ł insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva» (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Rv. 208255 – 01).
Precisa Sez. 1, n. 9719 del 18/06/1999, Rv. 214938 -01 che « il carattere della “micidialità” (…) Ł insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva».
In ogni caso sulla distinzione tra materiali esplodenti ed esplosivi in senso proprio la giurisprudenza ha individuato ipotesi, in cui si potevano effettivamente escludere effetti deflagranti e dirompenti, ben diverse da quelle ricorrente nel caso di specie (lo si Ł per esempio escluso per singoli petardi, come affermato in Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Rv. 244630, per le sue evidenti caratteristiche di composizione chimica e le modalità di fabbricazione).
L’applicazione alla condotta contestata della fattispecie di cui all’art. 699 cod. pen. Ł sorretta da una motivazione contraddittoria che da una parte dà atto della «innegabile» «concreta pericolosità del materiale adoperato per la costruzione degli ordigni», per altro verso trae profili di dubbio sulla capacità offensiva del materiale medesimo dalla mera possibilità che le conseguenze concrete dell’esplosione possano essere state ridimensionate dagli errori nell’esecuzione dell’innesco commessi dall’imputato.
A fronte degli elementi in base ai quali la Corte territoriale aveva considerato concretamente pericolose le bombe carta che erano plurime e che hanno pure dimostrato una significativa capacità distruttiva potenziale, l’inquadramento della condotta al di fuori delle fattispecie previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 Ł del tutto incoerente e frutto di una frattura del percorso logico.
La qualificazione giuridica della condotta, pertanto, non appare corretta nØ i criteri utilizzati per individuare la natura del materiale e i suoi potenziali effetti non sono in linea con la giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata.
4. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, pertanto, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il giudice di merito rivaluti in concreto le potenzialità offensive delle tre bombe carta, detenute, portate in luogo pubblico e innescate come ordigno dall’imputato, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e qualifichi correttamente la condotta illecita contestata.
Il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato, invece, inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. in accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Bari, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME