Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 3 novembre 2017, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stata condannata alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro ottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen..
La COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va premesso che, in tema di furto aggravato, per “mezzo fraudolento” deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262669 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l’aggravante in oggetto nella condotta dell’imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all’esterno dell’esercizio commerciale; Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, Tundo, Rv. 243203).
L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276924).
Tale circostanza è configurabile anche quando l’accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell’azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l’azione furtiva (Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Gabellone, Rv. 277713).
I suesposti principi hanno trovato applicazione anche in una fattispecie analoga a quella in esame, laddove si è riconosciuta l’aggravante nel comportamento di chi si impossessa di merce, ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire
meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all’impossessamento in corso (Sez. 5, n. 3478 del 05/02/1998, Gullà, Rv. 210807).
In linea con tali principi, infatti, la Corte di merito ha individuato il mezzo fra dolento nella condotta della COGNOME e della complice, le quali si erano allontanate con la refurtiva sottratta tramite le porte scorrevoli dedicate esclusivamente all’accesso alla struttura e, conseguentemente, prive di sistemi antitaccheggio e di sorveglianza specifica. Il Giudice a quo, pertanto, ha escluso la rilevanza dell’inserimento della merce nella borsa di colore giallo, avente uso esclusivamente interno, la cui vista aveva logicamente allertato il personale di sorveglianza. Tale imprudenza è stata correttamente valutata solo ai fini del trattamento sanzionatorio, in quanto indicativa di una non spiccata capacità a delinquere.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Lg.vo 10 Ottobre 2022, n. 150 (art. 85) e succ. modif. in relazione alla verifica del rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora proposta (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).
P.Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.