Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 4 febbraio 2025 che, riqualificata la condotta in quella di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., ha rideterminato in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa la pena comminatagli dal Tribunale di Udine con sentenza del 4 marzo 2022;
ritenuto che il ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione (nelle sue tre forme) e violazione di legge quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato;
considerato, quanto ai vizi della motivazione cumulativamente denunciati, senza peraltro isolare i passaggi ritenuti contraddittori o manifestamente illogici, che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 01; conf., Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 – 01); il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha infatti l’onere – sanziona a pena di inammissibilità del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica;
ritenuto, quanto alla violazione della legge penale sostanziale, che il ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale per rispondere all’analogo motivo di appello;
considerato, infatti, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, avallato anche dalle Sezioni Unite, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974; Sez. 5, n. 33993 del 23/05/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 51597 del 29/11/2023, La Porta, non mass.; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276924 – 01; Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Rv. 277713 – 01);
rilevato che, nel caso in esame, l’azione insidiosa della ricorrente è consistita, secondo i giudici territoriali, prima nel visionare tutte le stanze dell’abitazione (con il pretesto di voler ammirarne la bellezza), e poi nell’indurre la persona offesa a lasciarla da sola per poter consumazione l’azione predatoria, chiedendole di prepararle un caffè e affermando di doversi recare in bagno (p. 6 sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025