Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49498 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49498 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO del foro di FIRENZE in difesa di RAGIONE_SOCIALE, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine suo rigetto, depositando conclusioni e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME, il quale ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo nell’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di COGNOME NOME NOMENOME concorso con COGNOME NOMENOME non ricorrente) per tentativo di furto aggravato ai danni di un supermercato. In particola si è contestato ai due di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoc sottrarre bottiglie di liquore per un valore di euro 125,97, evento non realizzatosi ragioni indipendenti dalla loro volontà, essendo stati fermati da personale di vigilanza
Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza impugnata, i due ragazzi, già conosciuti per precedenti episodi di tentativo di furto, erano s osservati prelevare numerose bottiglie e riporle nel carrello, dirigersi qu alle casse, ove uno dei due (il COGNOMECOGNOME si metteva in fila per pagare, l’altr (il COGNOME) prendeva una scatola vuota riponendovi diverse bottiglie, mettendola nello stesso carrello che faceva poi passare dalle casse mentre il COGNOME provvedeva a pagare solo le bottiglie rimaste fuori dalla scatola; richiesti di esibire lo scontrino, emergeva che le bottiglie nella scatola erano state pagate. La ricostruzione, operata in prima battura sulla scorta quanto riferito dall’agente di sorveglianza, era stata avvalorata dalla visi delle immagini del sistema di videosorveglianza.
La Corte, nell’esaminare le questioni devolute con il gravame, ha intanto ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento, non essendosi trattato di mero occultamento della merce non pagata, poiché l’espediente utilizzato per superare i controlli alle casse era idoneo a vincere la naturale custodia protezione dei beni, avendo i due seguito un preciso schema, già osservato altre volte dal principale teste d’accusa, a nulla valendo il tentativo opera difesa di frammentare tale ricostruzione, estrapolando segmenti di condotta in sé irrilevanti, nella specie la condotta dei due essendo stata preordina proprio per distrarre la cassiera, impegnata nel pagamento da parte del COGNOME.
Né le difese avevano colto nel segno nell’opporre la mancanza di prova della reciproca consapevolezza dell’agire di ciascuno dei concorrenti: la Cort territoriale ha ritenuto entrambe le condotte indispensabili per la rius dell’azione criminosa, l’un complice avendo saputo che le bottiglie previamente inserite nella scatola non erano state depositate sul nastro per il pagamento l’altro (il COGNOME, per quanto qui d’interesse) di avere pagato solo le bottiglie fuori dalla scatola, non potendosi neppure ritenere un affidament derivante dall’identità dei beni (cosicché solo uno poteva essere passato all cassiera che poteva registrarne la quantità), poiché si era trattato di b
diversi tra di loro, dando quel giudice rilievo anche al frettoloso allontaname del COGNOME senza attendere il COGNOME.
Infine, ha ritenuto congrua la pena, ritenendo l’imputato non meritevole delle generiche, in assenza di elementi positivi, la restituzione della mer essendo stata conseguenza dell’intervento del personale di vigilanza e non di una scelta spontanea, ritenendo il contenuto discostamento dal minimo edittale giustificato dalla particolare tecnica utilizzata, indice di preordina delittuosa e traendo da tali elementi conferma di una prognosi negativa circa l’astensione dalla commissione di altri reati.
La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 129, c proc. pen., assumendo la prescrizione del reato a far data dal 5 luglio 2021, i assenza di periodi di sospensione, prima della decisione impugnata.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, la Corte territoriale avendo richiamato correttamente i principi di diritto afferma materia, traendone però conclusioni incoerenti, nella specie la “messa in scena” ritenuta dai giudici territoriali non essendo stata altro che un ordin accorgimento per eludere i controlli, considerata l’incongruità dello strument impiegato, cioè un ingombrante scatolone, facilmente visibile.
Con il terzo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla condotta d concorso, ritenuta non dimostrata dagli elementi valorizzati dai giudici merito: il COGNOME non avrebbe svolto alcun ruolo agevolatore, sia pur a titolo di concorso morale, rispetto all’azione del COGNOME, la cui condotta si sarebbe svolta in maniera del tutto estemporanea e repentina.
Con il quarto motivo ha dedotto analogo vizio quanto al diniego della sospensione condizionale, contestandosi il rilievo attribuito dai giudici precedenti condotte delittuose, non riscontrate da elementi probatori in at considerata la condizione di soggetto incensurato dell’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto limitatamente alla statuizione che riguarda la sospensione condizionale della pena e dichiarato inammissibile nel resto.
I primi tre motivi sono manifestamente infondati.
2.1. Quanto al primo, nessuna perenzione del termine prescrizionale si è ancora prodotta, avuto riguardo al tempus commissi delicti (5 luglio 2016), al titolo di reato (un tentativo di furto d’A aggravato) e al combiNOME disposto di cui agli artt. 157 e cod. pen., senza che sia neppure necessario verificare eventuali periodi di sospensione ai sensi dell’art. 159, cod. pen., oltre ai fatti interruttivi previsti dall’ Cosicché, contrariamente a quanto assume la difesa, il termine spirerebbe non prima del 5 gennaio 2024.
2.2. La manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo discende direttamente dal consolidato orientamento di questa Corte in ordine ai limiti d sindacato di legittimità, soprattutto in un caso di doppia sentenza conforme di merit (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): va, infatti, ricordata la estraneità al giudizio di legittimità della valuta dell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), avendo la difesa, nella specie, con il primo motivo, sollecitato una rivisitazi delle risultanze probatorie per inferirne l’inidoneità dimostrativa dell’aggravante mezzo fraudolento, riconosciuta dai giudici territoriali con ragionamento del tutto logi proprio alla luce della prova dichiarativa, corroborata da quella documentale.
Il ragionamento della Corte d’appello, peraltro, è coerente con i principi più vol affermati in sede di legittimità, a mente dei quali, detta aggravante delinea u condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficien offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quind sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi h apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/7/201 COGNOMECOGNOME RV. 255974, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha escluso l configurabilità dell’aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa d merce esposta in un esercizio di vendita self-service; sez. 4, n. 10041 del 6/12/2018, dep. 2019, Chaketadze, Rv. 275271, in cui, la Corte l’ha ritenuta configurabile in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all’interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il siste allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti).
Nella specie, la Corte ha precisato che non si era trattato di mero occultamento della merce, ma dell’impiego di uno stratagemma, per la riuscita del quale era stata necessaria un’azione sinergica e coordinata, il carico sul nastro della cassa solo di par della merce che era stata riposta nel carrello avendo rappresentato proprio un espediente atto a distogliere l’attenzione dell’addetto al pagamento dall’allontanamento
del COGNOME con la merce sottratta, recuperata nell’immediatezza solo grazie monitoraggio del personale di vigilanza.
Anche l’assunto secondo il quale non vi sarebbe prova di un comportamento COGNOMECOGNOME rilevante a titolo di concorso, muove dal medesimo, errato approcc valutativo: la difesa ha ignorato il ragionamento dei giudici di merito e, sopr parcellizzato l’azione, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, giustificato le proprie conclusioni alla stregua della ricostruzione delle condo concorrenti, ciascuna delle quali si è posta come tassello indispensabile per dell’azione criminosa, l’assunto della inconsapevolezza del COGNOME rispetto intenzioni del COGNOME essendo smentito dal fatto che tutta la merce era riposta carrello e che il COGNOME ne aveva pagata solo una parte.
3. Il quarto motivo è, invece, fondato.
Il giudizio prognostico negativo ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen. svolto in base alle modalità della condotta, che la Corte ha ritenuto espressi schema già collaudato, assunto rispetto al quale però i giudici di merito no fornito alcun elemento a conforto, come opposto dalla difesa. Cosicché, la rispos Corte territoriale basata su tale elemento non può considerarsi congrua, a fro laconica affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella quale richiamata la materiale dinamica dell’azione, osservata personalmente dal giud non avendo il secondo, espressamente investito con apposita censura, con la q era opposto lo stato di incensuratezza e la giovane età dell’imputato, integr assertiva conclusione, omettendo di considerare la personalità dell’imputato e le ragioni della prognosi negativa, anche in relazione a eventuali precedenti d inerenti agli episodi dei quali aveva riferito il teste o la minusvalenza degli agli altri (sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05 che riprende sez. 3, n. 26191 del 28/3/2019, Lamaj, Rv. 276041-01).
4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto affinch diversa sezione della Corte d’appello di Firenze proceda a un rin giudizio sulla meritevolezza del beneficio della sospensione condiz della pena, tenendo presente, ai fini del vaglio di merito, che il giud l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso os sospensione (sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087-01; n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206-02).
Alla inammissibilità del ricorso nel resto segue la definitivi affermazione della penale responsabilità ai sensi dell’art. 624, c pen. e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese soste
questo giudizio di legittimità dalla parte civile costituita e vi statuizione annullata non concernendo il diritto da questa azion processo penale (sez. 4, n. 9208 del 15/1/2020, L., Rv. 278908-02, in cui si è, per l’appunto, precisato che, nel caso in cui, in parziale accogl ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza imp soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condann rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittor stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può lor alcun pregiudizio), spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernen sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara il ricorso inammissibile n condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile RAGIONE_SOCIALE dell questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’ della penale responsabilità dell’imputato.
Deciso il 15 novembre 2023
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