Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11240 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/07/2001
avverso la sentenza del 12/06/202/l della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui alli.art. 625, comma primo, numero 2, cod. pen., e la declaratoria di inarnmissibilità, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione Tribunale di Novara – che ha dichiarato NOME colpevole dei reati ascritti (fu in abitazione, detenzione e porto illegale di un’arma, ricettazione di un hard disk provento di furto in abitazione, previo assorbimento del furto commesso all’interno dell’autovettura in qu consumato nell’abitazione), riuniti in continuazione, riconosciute le circostanze attenu generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. – ha riconosci l’attenuante di cui all’art. 648 co. 4 cod. pen. in relazione al delitto sub D), e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fidu avvocato NOME COGNOME il quale svolge due motivi, enunciati nei limiti richi per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo, denuncia mancanza di motivazione sulla ravvisata circostanza aggravante di cui all’art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., di cui, con l’atto di appello, si era c esclusione, in assenza di prova che il furto sulla autovettura e nella abitazione della p.o. sia commesso avvalendosi di un jammer, per impedire al proprietario di chiudere le serrature della vettura. Non ha considerato, infatti, la Corte di appello che lo strumento in questione non ve ritrovato in sede di perquisizione, che le immagini registrate dalle telecamere mostravano imputati intenti al furto sull’autovettura senza che venisse evidenziato quello strumen asseritamente utilizzato fraudolentemente, che la p.o. aveva dichiarato di non essere riuscito chiudere la vettura con il telecomando, riuscendo però a farlo manualmente.
2.2. Con il secondo motivo, è denunciato il vizio di motivazione, insufficiente, in punto di man revoca della misura di sicurezza della espulsione dell’imputato dallo Stato, a pena espia applicata dal primo giudice, in assenza di una concreta pericolosità del giovane e impregiudicat imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.L’inammissibilità del primo motivo – con il quale il ricorrente ha dedotto la mancanza d motivazione in ordine alla ravvisata aggravante dell’essersi avvalso, per la commissione de reato, di un mezzo fraudolento, costituito da un jammer discende, in primo luogo, dall’assenza del denunciato cedimento logico dell’argomentazione di cui si legge nella sentenza impugnata.
1.1.Ha, infatti, osservato la Corte territoriale che, nonostante il mancato rinvenimento di strumento durante la perquisizione e sebbene le immagini non mostrassero che gli imputati ne fossero muniti durante il furto nell’autovettura, nondimeno, “la prova logica sorregge la sicura conclusione che, nel momento in cui il COGNOME aveva invano tentato di chiudere la portiera de sua autovettura, il telecomando e il relativo sistema elettronico fossero stati resi non funzio da lontano mediante l’uso di un jammer o, comunque, di altro meccanismo fraudolento”. Inoltre, a sorreggere la valutazione del giudice di merito, nella medesima prospettiva ermeneutica, si
osservato come anche altra persona, che ha parcheggiato nella stessa zona, avesse incontrato analoghe difficoltà nel chiudere il veicolo.
1.2.A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all’uso del materiale probatorio si risolvono in una cen ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri razionalità e completezza, mentre la Difesa finisce per propugnare una lettura del materia probatorio alternativa a quella, del tutto plausibile, resa dal giudice del merito: ma è quest’ che deve rimanere ferma, non essendo consentito alla difesa prospettare ricostruzioni alternative del materiale probatorio. Invero, il controllo da parte di questa Corte non avviene verificand quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto degli atti, la cui conoscenza è regola preclusa in sede di legittimità, ma accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica; il che avviene se nel discorso non s rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali, compatibi con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il vizio l deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal confronto con i dati processuali che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nel giudizio di merito. Questo perché la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non delle prove, sicché, in tema di controllo su motivazione, è normativamente preclusa, nel giudizio di legittimità, la possibilità non so sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei preceden gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione Cor mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
1.3.Ciò detto, osserva ancora il Collegio che, in ogni caso, la Difesa avrebbe dovuto porsi problema che, a prescindere dalla prova dell’utilizzo del jammer, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento è stata contestata ab origine anche sotto un altro profilo: infatti, nell’imputazion di cui al capo B) – poi divenuta unica contestazione, a seguito dell’assorbimento del f commesso all’interno dell’autovettura in quello consumato nell’abitazione – è contestato ag imputati, e in tali termini il fatto è stato ritenuto provato, di avere commesso il furto in ab dopo essersi procurati fraudolentemente le chiavi di casa. Si vuole significare che, a segu dell’unificazione dei due fatti, la circostanza aggravante in questione, mentre è stata censur con riguardo all’utilizzo del jammer, non è stata attaccata dal ricorso nella parte in cui si ritenuto che gli imputati si siano fraudolentemente procurati le chiavi di casa, né il ricorre rappresentato l’interesse alla eliminazione solo parziale della predetta circostanza, una volta la circostanza aggravante in parola resta ferma per l’altro profilo, come detto, non inciso ricorso.
Da quanto osservato discende l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato ampiamente le ragioni per le quali ha ritenuto corretta l’applicazione al ricorrente misura di sicurezza dell’espulsione, in ragione della “spiccata propensione a delinquer
desumibile dalle concrete modalità, professionali, di commissione degli illeciti contestati, che dall’essere stati trovati – gli imputati – nel possesso di cose di sospetta provenienz momento del controllo, ulteriore elemento significativo, secondo la ragionevole valutazione d giudici di merito, di pericolosità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2025
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