Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME ANDY 30SE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse del ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della Procura AVV_NOTAIO, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 25 maggio 2023, confermava quella del Tribunale di Pistoia, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME, in relazione al delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, consistito nell’avere, in concorso con una complice, sottratto una macchina fotografica da un centro commerciale,
inserendolo in una borsa schermata che non aveva fatto scattare l’allarme antitaccheggio.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento.
In sostanza il ricorrente lamenta il travisamento dei video, che non consentirebbero di immortalare il momento dell’appropriazione della refurtiva all’interno del centro commerciale e di trarre dallo stesso la certezza della condotta. Deduce anche il ricorrente l’errore logico di ritenere tali filmati riscontrat dalla narrazione di un teste, che riferiva sempre del contenuto dei filmati successivamente visionati.
Anche il travisamento risulterebbe conseguente alla mancata attivazione dell’allarme, che condurrebbe a ritenere comunque che il furto non sia stato commesso dall’imputato.
Quanto al secondo motivo, lo stesso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta aggravante del mezzo fraudolento.
Denuncia il ricorrente che non sono state valutate le diverse ipotesi, rispetto a quella percorsa dalla Corte territoriale, che le barriere antitaccheggio non funzionassero o fosse difettoso il congegno apposto sulla refurtiva, oltre all’ipotesi, già illustrata con il motivo che precede, che non vi fosse stato alcun impossessamento.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando come il primo motivo denunzi un travisamento in modo errato, che si traduce in una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo rileva come la motivazione sia tale da escludere le ragioni di censura proposte.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha replicato rappresentando come il travisamento viene dedotto in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto in sentenza ciò che dal video non emergeva, aggiungendo, quanto al secondo motivo, che non sussisteva la prova a mezzo plurimi indizi
convergenti del mezzo fraudolento, non essendo stata fatta alcuna verifica sulla borsa, ritenuta schermata, ove sarebbe stata allocata la refurtiva.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articol 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso va evidenziato come i Giudici del merito siano stati molto accurati nel riportare la visione del filmato.
In particolare, la sentenza di primo grado chiariva che l’imputato, insieme alla complice, era stato visto poco prima in altro esercizio commerciale limitrofo a quello in esame, ma mandati assolti dal relativo delitto di tentativo di furto di una «Playstation», perché lasciata su uno scaffale all’interno dello stesso esercizio.
Aggiungeva il Tribunale che, in primo luogo, era certo che una macchina fotografica era stata rubata e che l’imputato e la complice erano stati visti direttamente da alcuni addetti alla sorveglianza aggirarsi in modo sospetto fra gli scaffali. A distanza di qualche ora venivano visionati i filmati.
E bene, il Giudice di primo grado dava atto della visione del filmato (fol. 6), narrando del modo sospetto e comunque coordinato del muoversi dei complici: Aggiungeva che ad un tratto la donna, che accompagnava l’attuale ricorrente, «prende in mano un scatola bianca proprio dagli scaffali dove sono ubicate le macchine fotografiche». Poi i due si erano ricongiunti e la complice «ha la scatola in mano». E’ solo dai movimenti successivi che il Giudice trae il convincimento, guardando solo metà del busto, che la macchina fotografica sia stata posta nella borsa di cui disponeva l’imputato.
Questa ricostruzione viene ‘attaccata’ dai motivi di appello in modo parziale, in quanto le censure si limitano a valutare i movimenti dell’imputato e non anche della complice, mentre invece la sentenza di primo grado ricostruiva la dinamica grazie ai movimenti coordinati dei due.
In vero solo con il ricorso per cassazione viene posta la questione della lettura complessiva dei movimenti dei due agenti nell’esercizio commerciale: a tal riguardo deve rilevarsi come, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01).
Ad ogni buon conto, la sentenza di appello ribadiva che la donna «sceglieva una macchina fotografica contenuta in una scatola bianca» e la Corte dai movimenti delle braccia dei due e dal loro posizionarsi, pur non vedendo direttamente il gesto, confermava che la refurtiva era stata riposta nella borsa a tracolla dell’NOME.
Nel caso in esame il materiale probatorio è stato oggetto delle valutazioni di entrambi i giudici di merito, in modo non manifestamente illogico, con una lettura complessiva e specifica delle condotte dell’imputato e della complice.
Per altro, se anche corretta è la deduzione del ricorrente in merito alla circostanza che sostanzialmente ‘circolare’ è la prova tratta dalle dichiarazioni del teste COGNOME, che aveva solo guardato il video e riferito a riguardo, è anche vero però che tale censura, a fronte della doppia conforme in ordine alla visione del filmato in sé, non è in grado di disarticolare il ragionamento probatorio, cosicché il motivo è aspecifico sul punto. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, NOME, Rv. 272492 – 01).
Quanto al secondo motivo, va premesso che correttamente è stata ritenuta l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento in relazione a una borsa ‘schermata’.
Infatti, in tema di furto, l’aggravante del “mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Chaketadze Rv. 275271 – : in applicazione
del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l’aggravante in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento, realizzato mediante occultamento all’interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti; mass. conf. N. 8757 del 2015 Rv. 262669 – 01).
Quanto alla censura relativa al vizio di motivazione, deve osservare questa Corte come i Giudici del merito abbiano ritenuto che l’esistenza della dotazione antitaccheggio non poteva essere elusa, non essendo stata rimossa la targhetta, se non con l’inserimento ritenuto comprovato in una borsa, quale quella ove fu inserita la refurtiva, schermata.
A ben vedere si tratta di una argomentazione non manifestamente illogica, anche perché nessun elemento rende concrete le ipotesi alternative proposte dal ricorrente, e neanche specificate con l’atto di appello, che dunque sul punto era aspecifico, il che spiega la ragione per la quale la Corte di appello non si sia soffermata oltre sul punto.
A tal riguardo, infatti, va evidenziato che Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
D’altro canto, va anche evidenziato che il criterio di accertamento della responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, richiede che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Naturalmente il dubbio deve essere “ragionevole”; tale non è quello che si fonda su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè “non ragionevole” (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, rv 245879 e in motivazione).
E nel caso in esame nessun elemento tratto dall’istruttoria lascia presumere che il sistema antitaccheggio fosse stato in qualche occasione non funzionante, come sembra dedurre il ricorrente.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 06/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente