Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42823 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 n. 2) cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione principio della correlazione tra l’accusa e la sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. per avere il giudice di primo grado riconosciuto l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all 625 n. 2) cod. pen. nonostante la formale mancanza di un riferimento a tale norma nel capo d’imputazione, oltre a risultare pedissequamente reiterativo di profili di censura adeguatamen vagliati e disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 2 del provvedimento grava manifestamente infondato nella misura in cui trascura il consolidato principio di diritto sec cui: “L’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione gi dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terzo, C dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza de Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo gra provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuz sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di dif proponendo impugnazione” (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 – 01); invero, l’odierno ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di difesa anche in primo grado attes al netto dell’erroneo riferimento testuale all’aggravante della destrezza, il capo di imputa comunque faceva riferimento alla schermatura, realizzata con l’alluminio, della borsa di pelle cui veniva occultata la refurtiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente