Metodo Mafioso: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il caso in esame riguardava la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, e la decisione sottolinea come le censure basate sul merito delle prove portino inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti e il Contesto
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto inserito in un clan camorristico. La condotta contestata consisteva in atti di violenza gratuita perpetrati ai danni del titolare di un’attività commerciale. Secondo i giudici di merito, tali atti non erano finalizzati a un guadagno immediato, ma rappresentavano una chiara manifestazione del potere e del controllo del clan sul territorio e sulle attività economiche in esso presenti.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando specificamente la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale.
L’Aggravante del Metodo Mafioso nel Ricorso
L’aggravante del metodo mafioso si applica quando un reato è commesso avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Nel suo ricorso, l’imputato ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che gli elementi probatori non fossero sufficienti a dimostrare l’utilizzo di tale metodo.
Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, le critiche mosse erano generiche e si concentravano su una differente interpretazione dei fatti, senza confrontarsi specificamente con le solide argomentazioni della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni si basano su due pilastri fondamentali:
1. I Limiti del Giudizio di Cassazione: Il ricorso conteneva “censure in punto di mero fatto”. L’imputato, cioè, non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva ai giudici di legittimità di rivalutare le prove in modo diverso da come aveva fatto la Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Cassazione, che è giudice della legge, non del fatto.
2. La Logicità della Sentenza Impugnata: La Corte territoriale aveva fornito una motivazione “adeguata ed esente da vizi logici”. Aveva spiegato chiaramente come la violenza gratuita e fine a se stessa fosse uno strumento per certificare la posizione di dominanza del clan, un elemento caratteristico del metodo mafioso. La condotta dell’imputato era, quindi, una chiara espressione di potere criminale sul territorio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare l’aggravante del metodo mafioso in Cassazione non è sufficiente dissentire dalla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. È necessario individuare un vizio logico o una violazione di legge specifici nel ragionamento della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
La decisione comporta conseguenze concrete per il ricorrente: oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato a pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione, come ricordato dalla Corte, è giustificata dalla “colpa nella presentazione del ricorso”, poiché un’impugnazione palesemente infondata rappresenta un inutile aggravio per il sistema giudiziario. La sentenza serve quindi da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati in punto di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni di “mero fatto”, chiedendo una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, non contestava in modo specifico le argomentazioni della corte precedente.
In cosa consisteva il “metodo mafioso” nel caso specifico?
Il metodo mafioso è stato ravvisato nella condotta dell’imputato, caratterizzata da una violenza gratuita contro il titolare di un’attività commerciale, finalizzata unicamente a manifestare la posizione di dominio e controllo del clan sul territorio e sulle attività economiche presenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella presentazione di un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/01/1998
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato poiché esso contiene censure in punto di mero fatto che, comunque, non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni adottate dalla Corte di appello di Napoli per confermare la sussistenza della contestata aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. nei suoi confronti;
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale – con motivazione adeguata ed esente da vizi logici – ha evidenziato che il metodo mafioso era desumibile dal fatto che tutta condotta posta in essere dall’odierno ricorrente, nei confronti del titolare dell’eserci commerciale preso di mira, si caratterizzava per essere la manifestazione di gratuita violenza diretta solo a certificare la posizione di dominanza e controllo del territori delle attività esistenti sullo stesso da parte del clan camorristico nel cui ambito risulta inserito l’imputato (pagg. 12 e ss. della sentenza impugnata);
Ritenuto quindi che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio d motivazione, chiede in realtà una inammissibile differente valutazione degli elementi probatori, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.