Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUGGIONO DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della Libertà di Milano, con ordinanza in data 15 novembre 2023, respingeva l’istanza di riesame avanzata da COGNOME NOME nei confronti del provvedimento del G.I.P. presso il medesimo tribunale datato 26-9-23, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di concorso i estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416 bisl cod.pen..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla gravità ind circa gli elementi costitutivi il delitto di estorsione contestato al capo n. 8 dell’or cautelare; si esponeva in particolare che l’unico elemento indiziario era costituito da conversazione telefonica in cui l’indagato cercava indirettamente di contattare la person offesa COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME era alcuna dimostrazione della sua presenza all’incontro tra la predet vittima, il COGNOME COGNOME gli altri correi, mai lo stesso risultava avere posto in essere dirett
condotte minatorie; in ogni caso, i fatti andavano qualificati ex ari. 393 cod.pen. in quan l’azione aveva mirato al recupero di un credito del COGNOME nei confronti del COGNOME così che COGNOME aveva agito con il dolo tipico dell’esercizio arbitrario; difettava, poi, qua dimostrazione della sussistenza dell’aggravante in capo al COGNOME, non potendo lo stesso rispondere di un fatto aggravato in ragione della caratura criminale di uno dei correi, nell specie il COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero sotto il primo profilo va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, all Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatament conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caric dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01). Esame nel caso di specie esattamente compiuto dal tribunale di Milano che, con gli specifici argomenti esposti a pagina 5 della motivazione, ha spiegato che il ricorrente ebbe a partecipare ad un incontro tra la p.o. COGNOME e gli autori della condotta estorsiva, tra c COGNOME, nel corso del quale veniva rappresentata la volontà degli esponenti della cosca e così concretizzato il progetto di impossessamento di quel locale gestito dalla p.o. attraverso l’us strumentale del credito vantato da COGNOME.
Quanto, poi, all’aggravante del metodo mafioso, anche su tale profilo l’impugnata ordinanza appare esente dai vizi denunciati avendo, proprio il COGNOME, correo del ricorrente, espressamente speso la propria fama criminale ed autorevolezza nei confronti del COGNOME; al proposito occorre ricordare che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazio dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Rv. 282602 – 02). E nel caso di specie, il giudice di merito, con gli specifici argomenti esposti a pagina 7 dell’ordinan impugnata, ha proprio spiegato per quali ragioni ritenere che COGNOME, quale collaboratore del COGNOME, fosse a conoscenza più che precisa delle modalità dell’operazione, diretta al rilevamento della gestione di un esercizio commerciale in forza della caratura criminale del correo.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..
Roma, 28 febbraio 2024
PRESI D r E,NTE NOME COGNOME