Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Spinazzola il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del Tribunale di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto;
lette le conclusioni scritte del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di L’Aquila, previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha confermato nel resto l’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a COGNOME NOME la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai contestati reati di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 628, commi 1 e 3, nn. 1, 2, e 4, 61 nn. 6 e 7, 112 n. 1, cod. pen.) di cui al capo B della rubrica delle imputazioni nonché per i reati satellite (capi da B1 e B7) commessi in funzione della rapina suddetta e consistenti in blocchi stradali, ricettazione di auto rubate, porto illegale di armi e incendio. I fatti-reato in contestazione risultano consumati il 24 marzo 2022 ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE di San Giovanni Teatino dal quale venivano asportati circa 4.500.000 euro in contanti.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod.pen.
Dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali in materia, il ricorrente censura la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha valorizzato la mancanza di prova di infiltrazioni mafiose nel territorio ove si era realizzata la condotta (San Giovanni Teatino in provincia di Chieti), apparendo essa intrinsecamente connotata da metodo mafioso, consistente nell’utilizzo di modalità paramilitari nell’assalto predatorio alla “sala conta” di un istituto di vigilanza, con controllo di tutta l’area limitrofa, isolamento di due arterie stradali, successivo incendio dei mezzi utilizzati ed altro.
Non si sarebbe tenuto conto neanche della acclarata contiguità agli ambienti della criminalità organizzata di alcuni coindagati facenti parte del commando, secondo quanto esposto dettagliatamente ai fgg. 5 e 6 del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso formulati dal Pubblico Ministero appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi infondati.
Al fine di valutare la questione giuridica oggetto di ricorso occorre brevemente premettere le modalità di esecuzione dell’azione delittuosa.
2.1. Si legge nell’ordinanza impugnata che «il fatto è stato commesso con un’organizzazione fortemente articolata e di natura indubbiamente professionale. Infatti, sono stati effettuati blocchi stradali strategici in almeno sette punti per impedire alle forze dell’ordine il raggiungimento del luogo della rapina e sono state disseminate le strade di San Giovanni Teatino di chiodi a quattro punte, catene di metallo e mezzi pesanti precedentemente rubati. Per l’accesso all’istituto è stato utilizzato un escavatore che con la benna ha abbattuto tanto il muro di cinta quanto quello perimetrale consentendo in tal modo l’accesso del commando, armato di mitragliatori TARGA_VEICOLO, alla “sala conta”. Dopo la sottrazione del denaro sono state utilizzate almeno cinque vetture rubate e altre con targhe contraffatte per la fuga degli uomini che materialmente avevano commesso la rapina e di coloro che vi avevano contribuito realizzando i blocchi stradali. Dopo il primo allontanamento lungo la rete autostradale il commando si è parzialmente disgregato e la fuga è proseguita – dopo aver abbandonato nei pressi di una piazzola di sosta munizioni caricatori e radioline – a bordo di un pullman».
Alla luce di quanto sopra descritto, hanno osservato i Giudici della cautela che «una rapina di questo tipo presuppone evidentemente un’organizzazione di mezzi fortemente strutturata e una preparazione accurata sul territorio».
Tuttavia, ai fini dell’esclusione della contestata circostanza aggravante, il Tribunale ha anche rilevato – come già sottolineato nel ricorso qui in esame – che la rapina è avvenuta in un luogo non noto alle cronache per fenomeni di infiltrazione mafiosa e che nelle azioni degli indagati non sono stati esplicitati nei confronti delle persone offese richiami all’appartenenza o alla vicinanza a sodalizi mafiosi.
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Ritiene la Corte di concordare con la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che ha portato all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Come è noto, l’articolo 416-bis.1 cod. pen. tipizza due ipotesi di circostanze aggravanti consistenti nell’aumento di pena da un terzo alla metà qualora un reato sia commesso avvalendosi del metodo mafioso, disciplinato dall’art. 416-bis, comma 3, cod. pen., o al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa.
Escludendosi a priori il (non contestato) “fine di agevolare” l’attività dell’organizzazione mafiosa – non emergendo alcun elemento in tal senso, il che consente anche di escludere la rilevanza segnalata dal Pubblico Ministero della partecipazione all’azione delittuosa e, comunque, dei contatti intrattenuti dal gruppo criminale con soggetti ritenuti a vario titolo “vicini” a gruppi criminali di tipo mafioso – la valutazione deve incentrarsi in questa sede sulla eventuale ricorrenza del “metodo mafioso” le caratteristiche del quale sono desumili in principalità dal testo del comma 3 dell’art. 416-bis cod. pen. che indica quali elementi caratterizzanti dello stesso «la forza di intimidazione del vincolo associativo» e «la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva».
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di occuparsi di vicende di rapina compiute con modalità paramilitari nelle quali è intervenuta la contestazione dell’aggravante dell’uso del “metodo mafioso”.
In un primo caso (v. Sez. 2, n. 36431 del 2/7/2019, Bruzzese, Rv. 277033), relativo all’assalto ad un furgone blindato, il Collegio ha ritenuto di condividere la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto configurabile la circostanza aggravante de qua spiegando come la contestazione del metodo mafioso deriva «non già da una associazione di tipo mafioso costituita e avente fra le sue attività le rapine ai furgoni portavalori, bensì dal tratto quasi militare usato per consumare il delitto, la sua attenta pianificazione, le modalità brutali di realizzazione, l’impiego di uomini e di mezzi, l’uso delle armi con l’esplosione di numerosi colpi, il compimento dell’atto nel giro di pochi minuti, a riprova di una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati, senza trascurare che la zona nella quale rientra il luogo del commesso reato – una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso – fa presumere ragionevolmente che quest’ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti», ciò in coerenza con l’orientamento della RAGIONE_SOCIALE.C.,
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secondo cui (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025) «per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (…), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa».
In tempi più recenti (Sez. 2, n. 49546 del 26/10/2022 non mass.), questa Corte – chiamata ad analizzare un altro caso simile a quello esaminato in questa sede, sempre relativo ad una rapina consumata con una metodologia da “organizzazione paramilitare” oltre che con il ricorso ad armi da guerra e con commissione di azioni violente e cruente, ma nel quale, contrariamente al precedente citato, era stata esclusa la ricorrenza della aggravante in esame – ha innanzitutto chiarito che dalla lettura combinata degli articoli 416bis e dell’art. 416-bis.1 cod. pen. emerge che l’elemento caratterizzante l’aggravante della modalità mafiosa va individuato nella maggiore capacità intimidatrice che discende dalla realizzazione del reato mediante un comportamento oggettivamente idoneo a evocare nelle vittime il convincimento di trovarsi a fronteggiare un fatto delittuoso di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
A tale proposito, è stato efficacemente sottolineato, attraverso l’indicazione di principi che anche l’odierno Collegio condivide, che l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. stigmatizza un “metodo” e non un “fatto”, per rispondere alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l’evocazione della contiguità a un’organizzazione mafiosa ponga la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di un delinquente comune (cfr. Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), e ciò anche quando il gruppo criminale non sia menzionato (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Rv. 258545) ovvero non sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).
La principale differenza tra le due decisioni esaminate sta nel fatto che nel primo caso, nel ribadire le caratteristiche del “metodo mafioso”, si era anche precisato che i fatti erano stati consumati in
una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso, il che faceva presumere ragionevolmente che la consumazione del reato fosse stata autorizzata dai clan ivi operanti, mentre nel secondo caso la Corte, pur ritenendo corretta l’esclusione della circostanza aggravante, è sembrata condividere l’idea che, in astratto, l’aggravante è configurabile anche in assenza del gruppo criminale, purché la condotta sia oggettivamente portatrice di quella maggiore valenza intinnidatrice discendente dall’apparire collegata a un gruppo criminale di tipo mafioso.
Ritiene l’odierno Collegio che, se è ben vero che «Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso … non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti …» (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018), è però altrettanto vero che non appare possibile configurare la circostanza aggravante in esame solo perché una azione delittuosa è stata consumata con “metodi paramilitari” da un gruppo di soggetti pesantemente armati, che hanno evidenziato scrupolose modalità organizzative della stessa e che hanno agito con particolare violenza.
A ciò deve aggiungersi che l’art. 416-bis.1 cod. pen., non indica quale requisito della modalità mafiosa la professionalità della condotta, né fa leva sul coinvolgimento di una pluralità di persone nel fatto, ma richiede pur sempre che la condotta sia ammantata dalla matrice mafiosa, utilizzata quale veicolo per la commissione del delitto, mediante l’approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che provoca nella vittima l’ingenerato convincimento che il reato sia espressione e provenga da un gruppo mafioso.
Ne consegue che l’agire professionale, violento ed organizzato nella consumazione dell’azione delittuosa può sì configurarsi come indizio della sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso”, ma non è di per sé elemento unico e risolutivo per la configurabilità dell’aggravante stessa, occorrendo un quid pluris quale può essere il contesto territoriale nel quale si svolge la vicenda – con la
consequenziale, inevitabile consapevolezza della persona offesa della presenza di sodalizi criminali presenti in detta area territoriale che avevano “autorizzato” il delitto – ovvero l’utilizzo di espressioni, anche larvate o allusive, usate dai malviventi ed evocative di un sodalizio mafioso presente alle loro spalle, elementi di fatto diversi ed ulteriori rispetto alla caratura violenta, professionale ed organizzata dell’azione.
Non emergendo tali elementi ulteriori nella vicenda qui in esame, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato non fondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 maggio 2024.