Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51269 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/3/2023 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 13/2/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al dedotto vizio afferente al principio di autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari. Evidenzia che il primo giudice non ha effettuato una autonoma valutazione né con riferimento al materiale indiziario, né al profilo delle esigenze cautelari, come emerge dal raffronto tra la richiesta del Pubblico Ministero e l’ordinanza cautelare, in più punti perfettamente sovrapponibili.
2.1 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine al profilo della gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo ed omessa valutazione dei motivi nuovi. Osserva come il Tribunale del riesame abbia travisato il dato secondo cui il terreno sarebbe stato espropriato alla nota famiglia COGNOME di Umbriatico, con specifici riferimenti a NOME COGNOME (classe 1956) e a NOME COGNOME (classe DATA_NASCITA), condannati nell’ambito del processo Stige, mentre l’espropriazione che viene qui in rilievo ha riguardato l’odierno ricorrente ed altri soggetti del tutto estranei a quelli erroneamente indicati. Evidenzia altresì come il provvedimento impugNOME si appiattisca sulla motivazione dell’ordinanza cautelare con una motivazione per relationem che non tiene in alcun conto le questioni poste dalla difesa ed in particolare i) l’osservazione secondo cui dal contenuto delle intercettazioni non è dato evincere che siano stati posti in essere comportamenti minacciosi o intimidatori nei confronti della persona offesa NOME COGNOME; le deduzioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ricondotto nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pe piuttosto che in quella di cui all’art. 629 cod. pen.
2.2 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante ad effetto speciale. Evidenzia che dal complessivo esame degli atti non emergono elementi per poter ritenere la sussistenza della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso.
2.3 Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta carenza di esigenze cautelari. Evidenzia che l’indagato è soggetto incensurato, dedito stabilente ad attività lavorativa e che i fatti sono risalenti nel tempo, per dedurre l’assenza del requisito della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari.
2.4 In data 12/10/2023 sono pervenuti – tra l’altro – motivi nuovi a firma del codifensore, in cui si evidenzia i) che mancherebbe il danno ingiusto (costituito secondo il capo di incolpazione provvisoria dalla perdita della caparra), atteso che la caparra è stata restituita al COGNOME, come risulta dalla documentazione prodotta; li) che sarebbe configurabile nel caso di specie il delitto di cui all’art. 393 cod. pen., in quanto i COGNOME erano possessori del terreno poi espropriato, circostanza questa che risulta sia dalla allegata ordinanza del giudice civile, intervenuta in data 19/5/2023, che ha respinto l’istanza di tutela possessoria avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, sia dal giudizio intentato per far dichiarare l’avvenuta usucapione del fondo, tuttora pendente; iii) che manca ogni valutazione in relazione al dolo del concorrente quanto alla circostanza aggravante ritenuta; iiii) che la motivazione in punto di esigenze cautelari si riduce a formule di stile, che non tengono conto che l’indagato non ha precedenti per reati associativi e per truffa e che è dedito al lavoro, come si evince dal provvedimento giudiziale del 10/2/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va, innanzitutto, premesso che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 2:73 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se s traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie d vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11,/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione della omessa autonoma valutazione ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen. è stata posta sia al Tribunale del riesame che nel ricorso per cassazione in termini del tutto generici, senza cioè indicare gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali l denunciata omissione avrebbe impedito valutazioni di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Ed invero, il ricorrente ha giustapposto alcuni brani della ordinanza del giudice con i corrispondenti della richiesta del pubblico ministero per farne apprezzare la omogeneità, se non identità, linguistica e di costrutto. Si è limitato così
denunciare l’esistenza di un mero indice, peraltro equivoco, della mancanza di autonoma valutazione e non ha tenuto conto del fatto che la legge processuale non vieta l’uso di tecniche di redazione del provvedimento cautelare ispirate a economia e semplificazione dell’impegno motivazionale e che pertanto non impedisce che il giudice possa avvalersi, sul presupposto che condivida il contenuto critico del ragionamento condotto dal pubblico ministero nella richiesta, dei brani espositivi di cui la stessa si compone, per evitare ripetizioni in altra veste discorsiva, dello stesso elaborato critico (Sezione 5, n. 11922 del 2/12/2015, COGNOME, Rv. 266428 – 01).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di secino contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sezione 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496 – 01; Sezione 1, n. 333 del 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274760 – 01).
1.3 Il secondo motivo è aspecifico.
Se è vero che è errata l’indicazione della identità dei soggetti espropriati, è altrettanto vero che la difesa non indica se, all’esito della prova di resistenza, gl altri elementi valutati a carico dell’imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità.
In altri termini, nell’ipotesi in cui cori il ricorso per cassazione si lame l’errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventual eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la questione relativa alla identità dei soggetti espropriati non risulta determinante, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato le condotte poste in essere dall’odierno indagato, che costituiscono reato a prescindere dalla identità dell’autore.
Il motivo è aspecifico anche sotto altro profilo, atteso che solo apparentemente si confronta con le risultanze dell’attività di captazione esaminate dal Tribunale del riesame. Si osserva, in particolare, che il Tribunale
ha rilevato come dalla complessiva lettura delle conversazioni intercettate emergano con evidenza le pressioni – anche subdole – subite dal COGNOME, che riceveva inizialmente la visita di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, i quali evocavano gli «amici buoni buoni buoni con i soldi», quali soggetti interessati al terreno che la persona offesa si era aggiudicato («la vigna la vogliono»); che erano seguite diverse visite da parte dell’odierno ricorrente e dei suoi familiari finalizzate a convincere l’imprenditore a rinunciare al fondo; che il COGNOME si diceva amareggiato da tale pretesa, in quanto, prima di procedere all’acquisto del terreno, aveva informato i componenti della famiglia COGNOME, che non si erano mostrati contrari; che, nonostante ciò, la persona offesa – inizialmente restia poi rinunciava al fondo (che successivamente veniva acquistato dall’azienda agricola facente capo alla moglie dell’odierno ricorrente). Ebbene, la difesa ignora il complessivo contenuto del materiale intercettivo, limitandosi a trascriverne qualche stralcio.
Anche con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta tenuta dall’indagato, il Tribunale ha considerato le doglianze difensive, escludendo la configurabilità del reato di cui all’art. 393 cod. pen., in considerazione del fat che il COGNOME non aveva nessun titolo per rivendicare il terreno, essendo stato risolto il contratto con l’RAGIONE_SOCIALE, che aveva di conseguenza proceduto all’espropriazione, in seguito alla protratta morosità del padre del ricorrente. In altri termini, l’indagato non aveva azioni da poter esperire davanti all’autorità giudiziaria nei confronti del COGNOME, ciò che esclude che la condotta minacciosa possa essere sussunta nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. Anche sul punto il difensore non si confronta affatto con la motivazione del provvedimento impugNOME.
Peraltro, tale ultimo profilo del secondo motivo si rivela palesemente infondato proprio sulla scorta della giurisprudenza citata in ricorso: in particolare, nel caso di specie la minaccia è stata portata nei confronti di un soggetto terzo estraneo rispetto al rapporto esistente tra le parti, cioè tra l’RAGIONE_SOCIALE ed i COGNOME; senza tacere che nel caso di specie non c’è corrispondenza tra il preteso diritto abusivamente esercitato (che nemmeno è specificato dalla difesa) e quello azionabile davanti all’autorità giudiziaria (anche questo non indicato). In altri termini, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arb delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
1.4 Anche il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico: il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale dell’utilizzo del metodo mafioso, evidenziando che già solo l’intervento di mafiosi quali il COGNOME ed il COGNOME, che sin dal prima visita evocano «gli amici buoni» quali soggetti interessati al fondo, è sufficiente ad integrare la circostanza aggravante in discorso, ragion per cui i COGNOME, quando si incontrano con la persona offesa, non hanno nemmeno la necessità di rivolgergli minacce esplicite; che dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge come il COGNOME, consapevole di operare in un territorio domiNOME da consorterie mafiose e della caratura criminale dei COGNOME, prima di partecipare alla gara per l’acquisto del terreno si preoccupa di ottenere il nullaosta dei precedenti occupanti e poi, cedendo alle convincenti pressioni dell’indagato e dei suoi familiari, si determina a rinunciare al terren legittimamente acquisito. Anche in questo caso il difensore non si confronta con siffatta trama motivazionale.
1.5 Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugNOME dà conto della attualità delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la risalenza nel tempo dei fatti recessiva rispetto sia alla gravità dei fatti, che alla mancanza di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza ed avendo valutato nel caso specifico l’assenza di elementi da cui poter desumere un cambiamento nello stile di vita dell’odierno ricorrente. Trattasi di motivazione congrua ed esente va vizi logici, per cui non è sindacabile in sede di legittimità.
1.6 Con riferimento ai motivi nuovi presentati dall’AVV_NOTAIO, ammissibili in quanto connessi a quelli originariamente proposti dall’altro difensore (Sezione 3, n. 2873 del 30/11/2022, COGNOME, Rv. 284036 – 01), si osserva che non colgono nel segno. Deve essere innanzitutto premesso che la documentazione allegata, successiva al provvedimento impugNOME, non può essere considerata in questa sede, potendo semmai legittimare una nuova istanza al giudice del merito alla luce dei documenti nuovi. Invero, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi
non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove g raccolte e valutate dai giudici di merito (Sezione 2, n. 42052 del 19/6/2019, COGNOME, Rv. 277609 – 01; Sezione 3, n. 209 del 17/9/2020, COGNOME, in motivazione). Va sul punto evidenziato che gli articoli 585, comma 4 e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest’ultimo richiamato in tema di misure cautelari reali dall’art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono – rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione e, in particolare, nel giudizio di legittimità – la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi” e che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare (Sezione 1, n. 42817 del 6/5/2016, COGNOME, Rv. 267801 – 01; Sezione 3, n. 5722 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266390 – 01; Sezione 2, n. 1417 del 11/10/2012, COGNOME, Rv. 254302 – 01; Sezione 4, n. 3396 del 6/12/2005, COGNOME, Rv. 233241 – 01) che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di “documenti nuovi”, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel conl:esto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte cassazione (così, ad esempio, sarebbe ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita – rilevanti ai fini dell’imputabilità – o di morte – rile fini della declaratoria di estinzione del reato). Invero, i documenti esibiti per prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rit non ha previsto all’art. 613, diversamente dall’abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell’esistenza e della logicità della motivazione. Del resto, è stato pure evidenziato da questa Corte (Sezione 3, n. 43307 del 19/10/2001, COGNOME, Rv. 220601 – 01) che non può ritenersi ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all’applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione la lettera dell’art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere “in ogni stato e grado del processo” investigazioni in favore del proprio assistito “nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del pres libro”. In conclusione, risulta non consentita la produzione di plurimi documenti “nuovi”, che dovrebbero variamente produrre efficacia in riferimento al contesto degli elementi già raccolti nel corso delle svolte indagini preliminari e valuta nell’ambito del subprocedimento cautelare e che la Corte di cassazione dovrebbe Corte di Cassazione – copia non ufficiale
essere chiamata a valutare per la prima volta, perché tale ultima attività è estranea alle funzioni istituzionali della Corte di cassazione. Peraltro, sarebbe abnorme la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del giudice del cautelare.
Tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collegio che in ogni caso, la circostanza per cui al COGNOME sia stata restituita la caparra versata non fa venir meno il danno subito dalla persona offesa, consistito nell’aver dovuto rinunciare ad un terreno già assegNOMEgli in seguito alle condotte intirnidatorie subite; del resto, la perdita della cauzione rappresenta nel capo di imputazione solo un aggravamento del danno. Quanto alla configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 393 cod. pen., il rigetto dell’istanza di tutela possessoria avanzata dall RAGIONE_SOCIALE risulta ininfluente, atteso che si fonda sul possesso del fondo da parte del ricorrente e dei suoi congiunti, fatto questo pacifico e che prescinde dalla legittimità della condotta; non solo, perché la circostanza che il rapporto giuridico controverso esiste tra il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, conferma qualora ce ne fosse bisogno – che la minaccia è stata portata nei confronti di un soggetto estraneo, rispetto al quale nessuna pretesa era azionabile.
In relazione alla sussistenza del dolo, con riferimento alla circostanza aggravante di aver utilizzato il metodo mafioso, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 1.4, essendo sufficiente ribadire che gli incontri tra il COGNOME ed COGNOME sono stati preceduti dalla visita effettuata dal COGNOME ed dal COGNOME di cui pure si è detto. Analogo rinvio al punto 1.5 va operato con riferimento al profilo della motivazione del provvedimento impugNOME in tema di esigenze cautelari.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.