Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1826 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1826 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 1,3 marzo 2021 nei confronti NOME per i reati di cui agli artt. 56, 629, primo e secondo comma in relazione all’art terzo comma n. 1 e 416 bis.1 cod. pen.
Rilevato che la censura oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravane di all’artr. 416 bis.1 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatame vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 sentenza impugnata, con il riferimento alla frase pronunciata, chiaramente evocativa dell riconducibilità della richiesta estorsiva alla criminalità organizzata, alla clan che contro zona (“pagate e non vi preoccupate qui nella zona ci siamo solo noi”), ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi dell’aggravante nella declinazione del metod mafioso, a nulla rilevando per la stessa l’effettiva partecipazione dell’autore all’associaz l’esistenza o meno di un reale interessamento del sodalizio alla riscossione della somma; ragion questa per la quale la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabi questa sede;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla grav del fatto e ai plurimi elementi indicativi di una personalità negativa, come il precedente spe e il comportamento non collaborativo tenuto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile i cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tu gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disat superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME Al Rv. 279549 – 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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