Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50021 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50021 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 4/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso udita la discussione degli AVV_NOTAIO ti NOME NOME e NOME COGNOME per NOME i quali hanno riportandosi al ricorso ed i motivi nuovi, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 17 marzo 2023 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME, indagata del delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso consistita nel compiere, quale istigatrice, in concorso con RAGIONE_SOCIALE NOME (mandante) e COGNOME NOME (esecutore materiale), atti intimidatori tra i quali l’incendio dell’autovettura di COGNOME NOME, stretta collaboratrice di RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la titolarità e la gestione esclusiva della RAGIONE_SOCIALE pretermettendo RAGIONE_SOCIALE, sorella di NOME.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagata contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
1.2. COGNOME Il Tribunale di Catanzaro, Sezione del riesame, confermava l’ordinanza impugnata.
COGNOME Ricorre per cassazione l’indagata, per mezzo dei difensori di fiducia, sollevando sei motivi di gravame :
2.1. violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 309 c.p.p. Il Tribunale del riesame avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni indizianti rese dalle persone offese, attribuendo a prospettazioni meramente ipotetiche, circa la riconducibilità dell’attentato incendiario a RAGIONE_SOCIALE, valenza di indizi (così le dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 392 c.p., per l’erronea qualificazione giuridica dei fatti intermini di tentata estorsione con violenza sulle cose e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che RAGIONE_SOCIALE azionò una pretesa legittima, tutelabile in sede giudiziaria e cioè quella volta ad ottenere “la dismissione della partecipazione societaria con distribuzione delle RSA tra i frate/lei – soci”, a nulla rilevando l’intervento del terzo ( il COGNOME) il quale non ebbe mai ad interloquire con la p.o.
2.3 In terzo luogo la ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 649, co.2, c.p. Deduce che trattandosi di reato posto in essere in danno di congiunti, ai fini della procedibilità, occorrerebbe la querela, nel caso di specie mancante; né sarebbe rilevante che l’esecuzione dell’estorsione sia avvenuta mediante l’incendio dell’autovettura di COGNOME NOME poiché ai fini della esclusione della punibilità occorre solo l’accertamento dell’uso di violenza fisica, elemento che il Tribunale avrebbe erroneamente rinvenuto nello stato di prostrazione fisica di RAGIONE_SOCIALE.
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2.4. Con il successivo motivo ci si duole della qualificazione giuridica della condotta, consistita nel dare fuoco all’autovettura di COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 424 c.p., non ravvisandosi il pericolo del verificarsi dell’evento lesivo per la collettività in quanto l’autovettura della NOME non si trovava in centro abitato, ma in una via periferica per cui il Tribunale avrebbe dovuto rubricare la condotta ai sensi dell’art. 635 c.p. e non avrebbe potuto applicare la misura cautelare.
2.5. Con il quinto motivo si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante data dall’uso del metodo mafioso. Il Tribunale non avrebbe spiegato in forza di quali elementi la persona offesa ha percepito che l’azione intimidatoria fosse realizzata dal Camberiati e la sua riconducibilità alla consorteria mafiosa.
2.6. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all’art. 266 e 271 c.p.p., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto utilizzabili intercettazioni relative ad un reato che, sin da subito, si profilava improcedibile per mancanza di querela.
2.7. Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la mancanza di attualità e concretezza nella formulazione del giudizio cautelare omettendo di considerare circostanze verificatesi in prosieguo e cioè le dichiarazioni della RAGIONE_SOCIALE la quale ha riferito di avere raggiunto un accordo con il fratello per la definizione delle questioni relative al mancato pagamento di alcuni canoni.
In data 24/10/2023 è pervenuta una memoria con la quale la ricorrente ha proposto motivi nuovi, ribadendo le censure di cui al ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato avuto riguardo al motivo concernente la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso ( motivo n. 5) ed inammissibile nel resto.
NOME ha denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di violazioni di legge quanto alla effettiva sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata e, conseguentemente, quanto alle esigenze cautelari con motivi che mirano in realtà a sollecitare alla Corte una diversa lettura del materiale indiziario valutato dal Tribunale del riesame con motivazione che si presenta organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un’analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico della ricorrente, in assenza di valide allegazioni in senso contrario.
Prima di entrare nel merito delle questioni poste, preme anzitutto richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., è rilevabile in
cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553de1 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 de102/03/2017, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv.261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012,Rv. 252178).
3.Quanto ai motivi di ricorso proposti, il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall’ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame, si caratterizza, per l’analisi specifica e completa del contesto nell’ambito del quale emergevano accesi dissidi tra RAGIONE_SOCIALE e la sorella NOME in ordine alla gestione ed alla divisione delle strutture sanitarie destinate agli anziani. In particolare, per dimostrare la natura estorsiva dell’episodio incendiario posto in essere in data 27/12/2020, nei confronti di COGNOME NOME, il Tribunale prima ancora delle dichiarazioni delle persone offese, ha riportato le numerose intercettazioni ambientali da cui emergeva in maniera certa la riconducibilità di tale evento, finalizzato a coartare la volontà della p.o, RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la gestione esclusiva delle strutture residenziali, ad RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandante e a COGNOME NOME quale esecutore materiale ( pagg. 4), nonché alla ricorrente con il ruolo di istigatrice.
Il Tribunale del Riesame (pagg. 4, 5 e 6 dell’ordinanza impugnata), ha valorizzato intercettazioni ambientali e l’applicativo whattsapp del telefono della ricorrente in cui risultava scaricata la foto dell’auto incendiata della COGNOME, quali elementi oggettivamente dimostrativi della cointeressenza della COGNOME nella vicenda in esame. Emergeva dal materiale indicato come la donna fosse non solo a conoscenza della azioni del marito, ma ne avesse rafforzato efficacemente il proposito criminoso contribuendo in tal modo alla riuscita dell’azione criminosa.
4.Manifestamente infondato il secondo motivo ricorso.
Le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 28007) hanno chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.
Nel caso di specie il Tribunale correttamente ha escluso che potesse ravvisarsi il reato di cui all’art. 392 c.p., per l’assorbente considerazione che RAGIONE_SOCIALE agì non per tutelare una pretesa lecita ma per soddisfare il desiderio di arricchirsi
e gestire personalmente le strutture residenziali per anziani, estromettendo la sorella posto che nessun accordo, a quel tempo, era intervenuto con la parte lesa dal quale potesse desumersi un diritto giuridicamente tutelabile in ordine alla sua gestione esclusiva. Sul punto va ribadito che i due delitti pur se caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all’elemento psicologico del reato in quanto nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967)
5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il fondamento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., è costituito dalle ragioni di carat morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni reati. L’espressa esclusione della rapina, dell’estorsione e del sequestro di persona è giustificata dalla necessità di reprimere l’impiego della violenza contro le persone; l’esclusione come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, comprende anche il tentativo di questo delitto (Sez. 2, Sentenza n. 53631 del 17/11/2016 , Rv. 268712), solo quando, però, non vi sia l’impiego della violenza fisica. Orbene, a prescindere da ogni questione circa l’utilizzo o meno della violenza fisica, nel caso di specie l’applicazione dell’art. 649 c.p. è esclusa in radice dal fatto che la ricorrente non è legata alla persona offesa da vincoli di parentela, trattandosi di affine non convivente.
Il motivo quarto è parimenti manifestamente infondato.
Il Tribunale con motivazione congrua e logica, ha concluso che la condotta di appiccare il fuoco all’autovettura della COGNOME integrasse gli estremi del delitto d cui all’art. 424 c.p., trattandosi di fiamme che “hanno interessato il vano motore dell’autovettura colpita, che senza l’intervento degli operanti avrebbe potuto determinare il verificarsi di un evento lesivo di proporzioni assolutamente consistenti in relazione ad un numero indeterminato di persone , essendosi verificato l’evento in un contesto di centro abitato”.
A fronte di tale apparato argomentativo, la censura difensiva di cui al punto 4 si risolve solo in una assiomatica pretesa di ritenere più veritiera ed attendibile la propria versione circa l’insussistenza del pericolo per essersi verificato l’evento in periferia ma, sul punto, trattandosi di valutazione in fatto, il giudizio incensurabile.
7. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 bis.1 c.p., ravvisata a causa dell’intervento, quale esecutore materiale dell’estorsione, di COGNOME NOME, elemento di vertice del sodalizio petilino, deve ritenersi che le censure difensive colgano nel segno laddove evidenziano una carenza motivazionale ( sotto forma di apparente motivazione ) e violazione di legge non avendo il Tribunale reso adeguata motivazione in ordine al profilo della percezione, da parte della persona offesa, della correlazione dell’azione criminosa al RAGIONE_SOCIALE e quindi alla criminalità organizzata, posto che sin da subito COGNOME NOME indirizzò la causale degli accadimenti ai dissidi intercorsi con il fratello.
Ed invero l’aggravante dell’utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso”, è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell’azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365); ai fini della sussistenza dell’aggravante non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che il mero collegamento degli indagati con contesti di criminalità organizzata e la loro caratura mafiosa, non è sufficiente per configurare l’aggravante essendo necessario l’uso del metodo mafioso (Sez. 6, 26 aprile 2007, n. 26326) ed ha specificato che la rappresentazione del potere del gruppo criminale, deve porre concretamente la vittima in condizioni di soggezione in relazione alla prospettiva che egli sia tenuto ad adempimento (Sez. 2, 29 ottobre 2003 n. 47414, Rv. 227583; Sez. 6,n. 27666 del 04/07/2011, Rv. 250357).
Ora, nel caso in esame, il giudice distrettuale non spiega come il solo collegamento amicale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME avesse l’idoneità ad evocare, in termini di effettivo utilizzo nel senso indicato, una condotta di sopraffazione, ne’ come nel quadro dei dissidi tra i fratelli, detto rapporto amicale avesse effettivamente indotto la parte offesa a credere che l’azione intimidatoria fosse sostenuta da un gruppo criminale di spessore mafioso. Pertanto, sul punto, si impone l’annullamento con rinvio al giudice di merito il quale, in esito, dovrà rivalutare anche il profilo relativo alle esigenze cautelari.
Inammissibile è il sesto motivo di ricorso con cui si denuncia l’inutilizzabilità delle intercettazioni, dovendosi in proposito richiamare le considerazioni di cui al punto precedente a proposito della inconfigurabilità della procedibilità a querela del delitto di estorsione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 c.p. con rinvio al Tribunale di Catanzaro – Sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame.
Roma, 26 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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