Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48751 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Cetraro il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/02/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilit del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, c hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di appello sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. del AVV_NOTAIOatore della Repubblica avver ordinanza emessa il 9 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari de stesso Tribunale, con la quale aveva accolto la richiesta cautelare nei confro NOME COGNOME limitatamente al reato di cui al capo H)(artt. 336, es l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.) e applicando al predetto la degli arresti domiciliari, anziché la misura della custodia in carcere, riget per mancanza di gravità indiziarla in ordine ai reati di cui ai capi I)(artt. comma 2, in relazione all’art. 339, 416-bis.1 cod. pen.), J)(artt.110,61 n. 10 comma 2 n. 1, 416-bis.1 cod. pen.), K)(artt.61 n.2, cod. pen.,2, 4, 7 I. 2 o 1967 n.895) e L)(artt.110, 61 n.2, 648 cod. pen.), in parziale accoglim dell’appello ha applicato al predetto, anche in relazione a questi reati, la degli arresti domiciliarí con il presidio del braccialetto elettronico.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori d NOME COGNOME che deducono i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo si censura il vizio cumulativo della motivazione travisamento della prova logica e scientifica in ordine alla ritenuta g indiziaria; mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla aggravant cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.
Il Tribunale – ritenendo assodato che il NOME ha esploso i colpi di pis ha travisato le conclusioni dell’accertamento tecnico che si era limitato a ri compatibili – ma non caratteristiche – le particelle, rilevate sul COGNOME, cla come derivanti da colpi di arma da fuoco, con quelle ritrovate sul luogo d sparatoria in quanto la stessa relazione, nella sua parte iniziale, ha evide che dette particelle derivavano anche da svariati ambienti lavorativi.
Cosicché la !abilità indiziaria dell’elemento considerato rimane tale anch ragione del dato temporale dei sei giorni dalla precedente minaccia perpetrata due soggetti non identificati, rilevandosi – infine – apodit:tica la valu dell’accentuato malanimo del ricorrente nei confronti delle forze dell’ordin ragione della denuncia sporta dalla ex compagna.
Quanto all’aggravante mafiosa, esclusa dalla ordinanza genetica, del tut apparente è la motivazione al riguardo resa, non emergendo dagli atti alcunché riguardo e ponendosi la stessa in contrasto con i principi di legittimità, per state, inoltre, quanto al preteso stato soggettivo, trascurate le scuse del riferite allo stesso maresciallo; né potendosi far refluire in capo al f responsabilità del padre.
2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di motivazione in ordin alla sussistenza delle esigenze cautelari, erroneamente presunta in modo assol dal Tribunale senza tener in alcun conto dell’unicità dell’episodio contestato e distanza temporale dell’accaduto, verificatosi nel 2021.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’a comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla 1. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, com epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il primo motivo è inammissibile quanto alla ritenuta gravità indiziaria quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensura valutazione dell’analisi dello stub in uno al complessivo dato 1 , ndiziario, a partire da quello fondante il capo H), secondo il quale dopo le minacce da parte ricorrente, il giorno prima della sparatoria era stata rubata la vettura ut dagli sparatori per recarsi presso la caserma dei carabinieri ed esplodere otto da due armi diverse, contro la Volkswagen Golf del Maresciallo NOME.
In particolare, la consulenza aveva accertato che “le cinque partic rinvenute sulle superfici cutanee di NOME NOME sono state studiate e classi dal nostro laboratorio come derivanti da colpi di arma da fuoco risul trascurabile la possibilità che le stesse 5 particelle possano derivare da altr e il ricorrente asserisce che tale ultima affermazione non è presente relazione, senza fornirne prova.
Quanto alla aggravante mafiosa, il ricorso è fondato.
3.1. Contestata sub specie del metodo , mafioso, la ordinanza – dopo un generico riferimento allo stato di soggezione della vittima – ne desum sussistenza dal fatto che “COGNOME è noto al maresciallo COGNOME COGNOME ai Carabin della stazione di Cetraro quale soggetto figlio di un noto esponente del clan COGNOME attualmente detenuto in regime di carcere speciale, nonché soprattut controllato in svariate occasioni in compagnia di soggetti intranei o grav attorno alla medesima cosca” (v. pg.5).
3.2. Questa Corte ritiene che l’assunto non individua alcuna condotta estrinsecazione del metodo mafioso, laddove è – invece – necessaria una condot obiettivamente sintomatica o rivelatrice della organizzazione mafiosa
riferimento, risultando sufficiente – in un territorio in cui è un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazion quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03 Paiano, Rv. 269938). La necessità della condotta obiettivamente sintomatica stata richiamata, da ultimo, da Cass. Sez. I, 19 aprile 2023 (dep. 02/10/2 n. 39836, n.m. secondo cui l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso – diversamente da qu prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. che si correla al provenienza qualificata della condotta intimidatoria – postula esternazione, ulteriore rispetto alla appartenenza del soggetto alla compa mafiosa, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato
3.3. A tale principio, pertanto, dovrà uniformarsi il Giudice del r individuando la condotta di esternazione a fondamento della aggravante mafiosa contestata.
L’accoglimento del motivo assorbe quello successivo,
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 3 comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 24/10/2023.