Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15048 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MASSA DI SOMMA il 22/08/1990
NOME nato a CERCOLA il 08/07/1987
avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 10 dicembre 2024, che aveva applicato ai ricorrenti la custodi cautelare in carce in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafios e ;. GLYPH -per avere richiesto ad un commerciante di pagare una somma settimanale di * euro 500 per potere svolgere la propria attività commerciale in Portici..
Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazion quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso.
Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato l’assenza di metodo mafioso nelle parole proferite dal ricorrente COGNOME Salvatore alla vittima, nonch la circostanza che i precedenti penali dei ricorrenti non erano indicativi di l appartenenza ad organizzazioni camorristiche.
D’altra parte, la vittima non si era intimorita e non aveva collegato le par dettele ad alcuna organizzazione criminale.
COGNOME, inoltre, non aveva commesso alcuna condotta espressiva del metodo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.
In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metod mafioso, prevista dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell’ubicazione dell’attività commerciale della medesima in un territori sottoposto al controllo di una cosca criminale (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep 2017, Gallo, Rv. 268759-01, in fattispecie in cui la Corte ha censurato l’ordinanz del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agl artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1997, cit., pe aver svalutato l’indicazione logistica contenuta nella frase: “Vedi che ti trovi una zona dove devi pagare qualcosa”, indirizzata dall’indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota ‘ndrin Il Tribunale ha sottolineato che l’indagato COGNOME COGNOME aveva fatto esplicit richiesta alla vittima di pagamento del cosiddetto “pizzo”, vale a dire di un somma di danaro a cadenza determinata da versare per poter lavorare in quel determinato territorio ad alta densità camorristica, per di più indicando il prop soprannome come soggetto facente parte del clan di zona.
Per la configurazione dell’aggravante non è necessaria l’effettiva appartenenza dell’agente ad una associazione criminale, ma l’utilizzo obbiettivo del metodo mafioso, correttamente riscontrato nella misura in cui è stata chiaramente evocata dal ricorrente l’esistenza di una organizzazione di stampo mafioso,
l’unica in grado di controllare il territorio e di consentire al commercian
“lavorare” dietro pagamento di una somma di danaro.
Ogni altra argomentazione difensiva rimane relegata al merito del giudizio.
2. La circostanza aggravante del metodo mafioso ha carattere oggettivo, sicché, nella specie, si è trasmessa anche al ricorrente COGNOME il quale, con la
presenza sui luoghi e l’ulteriore condotta, abbinata a quella del correo, consis nel consegnare alla vittima il numero di telefono del coindagato, ha mostrat
piena condivisione del proposito criminoso, come il Tribunale ha correttamente messo in luce.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila al
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stess ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 13/03/2025.