Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25788 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25788 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Cassano allo Ionio il 10/07/1991
avverso la ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/03/2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 05/02/2025, sostituiva nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per il reato ascrittogli.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’esclusione della configurabilità della desistenza volontaria. Osserva che la motivazione resa dal Tribunale del riesame sul punto è del tutto carente, non avendo considerato che la determinazione dello Stabile di interrompere l’azione, non insistendo ulteriormente nella richiesta estorsiva, è dipesa da una
scelta libera e volontaria, determinata da un autentico ravvedimento morale.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 111, comma Cost. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 4 cod. pen. Rileva che il Tribunale del riesame non ha effettuato una valutaz critica sulla sussistenza del metodo mafioso, riproducendo sul punt motivazione del titolo cautelare, senza confrontarsi con le doglianze difen che, dunque, il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto sussistent l’aggravante in discorso, sebbene dalle stesse fonti di prova richia segnatamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa, non emerga alc riferimento a modalità di tipo mafioso, né alcuna evocazione dell’appartenenz sodalizi criminali da parte dell’odierno ricorrente.
2.3. Con il termo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, l b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che l’aggravante del met mafioso richiede una puntuale dimostrazione delle concrete modalità del condotta, che devono essere oggettivamente evocative del metodo mafioso, non essendo sufficiente il mero riferimento al contesto territoriale in cui si so i fatti; che, nel caso di specie, entrambi i giudici della cautela si sono richiamare il contesto ambientale in cui si sono verificati gli eventi individuare specifici elementi fattuali da cui desumere l’effettivo util metodologie tipicamente mafiose nell’esecuzione delle condotte contestate; c per converso, mai lo Stabile ha evocato l’appartenenza ad associazioni di sta mafioso, né ha posto in essere comportamenti riconducibili a qualsivog associazione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini prec concludenti dal Tribunale del riesame, che ha evidenziato come, nel caso specie, al più potrebbe astrattamente ipotizzarsi il recesso attivo, tenut che la richiesta estorsiva ha innescato il processo causale; che, tuttav sussistono i presupposti per l’operatività del recesso, atteso che non risul ricorrente si sia attivato per scongiurare l’evento, non verificatosi pe indipendenti dalla sua volontà. In proposito, la giurisprudenza di legittimità più volte occasione di precisare che, in tema di reati di danno a forma l come l’estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tenta incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti
origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai qual operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongi l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 172 20/01/2020, P., Rv. 279170 – 01; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677 – 01; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 269797 – 0 Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 – 01). Dunque, sotto t profilo, il motivo è anche manifestamente infondato.
1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo – che, avendo ad oggetto sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod possono essere trattati congiuntamente – sono reiterativi delle medes questioni già poste al Tribunale del riesame e risolte con motivazione articol diffusa, oltre che manifestamente infondati. Si osserva, sul punto, c modalità della condotta, descritte nel titolo cautelare e puntualmente richi dal provvedimento impugnato, non lasciano adito a dubbi in ordine all’utilizzo metodo mafioso da parte dello COGNOME e degli altri correi, atteso che in ta depongono plurime circostanze: così, i) l’essersi presentati presso il posto di lavoro della persona offesa; ii) le richieste insistenti avanzate tramite intermediario circa la necessità di un incontro de visu con il soggetto che ha poi avanzato la richiesta estorsiva; iii) la prospettazione alla persona offesa della necessità di corrispondere somme di denaro richieste da “amici” particolarmen importanti e iiii) la contestuale offerta di protezione, con la manifesta disponibilità a risolvere qualsiasi eventuale problema relativo alla ge dell’attività commerciale. Trattasi all’evidenza di circostanze che evoca contiguità dei richiedenti il “pizzo” ad ambienti criminali di stampo mafio alla loro metodologia operativa, idonee a massimizzare la portata intimidat della richiesta estorsiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, entrambi i mo reiterano pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesa senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del perc argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui, sotto quest aspetto, sono anche aspecifici.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esamina ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/202 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385
01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 342
del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,
così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 giugno 2025.