Metodo mafioso e inammissibilità del ricorso in Cassazione
L’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso rappresenta uno dei temi più delicati del diritto penale contemporaneo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti la struttura del ricorso e i limiti del sindacato di legittimità, specialmente quando si contestano le motivazioni dei giudici di merito sulla responsabilità penale e sulle circostanze del reato.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una presunta contraddittorietà della motivazione. In particolare, la difesa contestava la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il compendio probatorio non fosse stato valutato correttamente.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero “indeducibili”, in quanto si risolvevano in una pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in sede di appello. La Corte ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una critica apparente, ma deve assolvere alla funzione di contestazione argomentata verso la sentenza impugnata, confutando specificamente le ragioni fornite dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già risposto in modo puntuale e logico a tutte le contestazioni riguardanti il metodo mafioso e il diniego delle attenuanti generiche. Quando un ricorrente si limita a riproporre le medesime tesi difensive senza confrontarsi con le nuove argomentazioni della sentenza di secondo grado, il motivo di ricorso decade in una genericità che ne preclude l’esame. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ampiamente giustificato la sussistenza dell’aggravante mafiosa basandosi su un solido compendio probatorio, rendendo le critiche del ricorrente prive di reale fondamento giuridico in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito in cui riaprire la valutazione dei fatti. Se la motivazione della sentenza impugnata è coerente e risponde alle obiezioni della difesa, il ricorso che non introduce elementi di critica nuovi e specifici è destinato all’inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a sottolineare l’improprietà dell’impugnazione proposta.
Perché un ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile?
Perché manca del requisito di specificità, non offrendo una critica diretta e argomentata alle risposte fornite dalla sentenza di secondo grado.
Cosa comporta l’aggravante del metodo mafioso?
Comporta un aumento della pena per chi commette un reato avvalendosi della forza di intimidazione tipica delle associazioni criminali.
Si possono contestare le attenuanti generiche in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nel negarle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48596 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato contestato, nonché la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 biskod. pen. e sul diniego delle circostanze attenuati generiche, sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della ritenuta sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e sul motivato diniego delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos decis in Roma, il 12/09/2023 Il C GLYPH ere Estensore