Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Andria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARI in data 8/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza dell’8/11/2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 16/10/2023 in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 2), (estorsioni, usura e detenzione e porto illegale di armi, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.).
2.Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso contestata nei capi 1),2),3).
Assume la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato elementi (il curriculum criminale del COGNOME, le sue qualità soggettive ovvero il timore ingenerato nella vittima) irrilevanti ai fini della configurabilità dell’aggravante d metodo mafioso, essendo a tal fine necessario verificare le modalità dell’azione e cioè se questa contenga riferimenti del soggetto agente, all’appartenenza a consorterie mafiose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Va infatti osservato che la censura non è sorretta da concreto interesse, atteso che la sua esclusione non determinerebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente, non incidendo sul termine di durata della misura cautelare né sulla legittimità della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508).
2.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla delle ammende.
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttor dell’istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/3/2024