Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46033 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46033 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Villabate (PA) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ne ha confermato custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, con il ruolo direttivo di reggente della famiglia di Villabate, nonché per due episodi estorsivi pluriaggravati, anche dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare detta associazione, uno tentato e l’altro consumato: il primo, in danno di tale COGNOME, da lui minacciato, tramite intermediari, affinché rinunciasse ad un immobile dallo stesso acquistato ad un’asta giudiziaria; il secondo, nei confronti di tal COGNOME, titolare del locale centro di smistamento del corriere “DHL”, costretto
a versare il “pizzo” in occasione delle feste natalizie del 2022 e delle successive festività pasquali.
Il ricorso si compone di due motivi, a loro volta contenenti diverse doglianze.
2.1. Il primo attinge il giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativ deducendo anzitutto che il Tribunale erra nel ritenere che la pregressa condanna definitiva subìta dal COGNOME per il delitto di partecipazione a tale associazione mafiosa consenta di valorizzare, in relazione al nuovo addebito analogo, anche risultanze insufficienti a giustificare un’incolpazione originaria: questo perché argomenta la sua difesa – nel presente procedimento a lui si ascrive un reato diverso ed autonomo, qual è quello del ruolo direttivo all’interno del sodalizio. Ne consegue che l’asserita partecipazione ai due episodi estorsivi, su cui si fonda sostanzialmente l’incolpazione per il reato associativo, non può reputarsi sufficiente a dimostrarne la permanenza nella consorteria con quel ruolo qualificato, che dev’essere riconosciuto come tale i sia all’esterno che all’interno del gruppo criminale. Questa debolezza probatoria sarebbe resa manifesta dalla necessità per l’accusa, al fine di aggirare l’assenza di emergenze investigative a carico del COGNOME, di rinvenire un suo alter ego, tale COGNOME, che avrebbe agito per suo conto.
Inoltre, si censura la motivazione con la quale è stata ravvisata l’aggravante del carattere armato dell’associazione, sostenendosi che il Tribunale si sia acriticamente affidato al notorio, senza peraltro aver riguardo alle persone ed al periodo storico specificamente interessati dalle indagini.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai due episodi estorsivi.
Quanto a quello ai danni di COGNOME, l’assenza di contatti tra questi ed il ricorrente sarebbe stata elusa attraverso la ritenuta presenza di intermediari; inoltre, sarebbe generica l’affermazione della persona offesa secondo cui l’indicazione del COGNOME come responsabile della cosca le sarebbe stata fatta dall’emissario della richiesta del “pizzo”: soggetto, tuttavia, che il COGNOME non è stato in grado di indicare e che è rimasto ignoto.
Relativamente, invece, al tentativo di estorsione verso COGNOME, nulla consentirebbe di ritenere che il ricorrente abbia agito senza aver diritto di ottenere la restituzione dell’immobile.
Infine, mancherebbero gli elementi per ravvisare l’aggravante dell’impiego effettivo del metodo mafioso, essendo stata essa dedotta apoditticamente dal dato di contesto e dal profilo soggettivo del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi sono del tutto generici, risolvendosi in una pura e semplice manifestazione di dissenso dalle conclusioni del Tribunale, senza tuttavia alcun confronto critico con le argomentazioni e con le risultanze investigative su cui quelle si fondano.
Quanto al delitto associativo, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, lungi dall’acquietarsi sul – pur affermato alleggerimento dell’onere dimostrativo della permanenza di una militanza mafiosa già accertata in via definitiva per un periodo precedente, si snoda attraverso l’esposizione diffusa di elementi eterogenei (intercettazioni, dichiarazioni delle vittime e di collaboratori di giustizia) e dai contenuti nitidi, con i quali il ricorso non si misura in alcun modo.
2.1. Da tale complesso di risultanze investigative, quindi, emerge chiaramente la figura del COGNOME come punto di riferimento della famiglia mafiosa di Villabate, riconosciuto come tale dai sodali e capace di incutere timore all’esterno senza neppure la necessità di ricorrere ad azioni violente o di impegnarsi in prima persona, potendo contare sull’ausilio di uomini fidati. Anzi, proprio quest’ultimo aspetto, invece di indebolire il quadro probatorio, come vorrebbe la difesa, ne rappresenta un elemento qualificante, poiché specificamente sintomatico del ruolo organizzativo e dirigenziale ricoperto dal COGNOME all’interno della cosca.
La dimostrazione di tale sua posizione di vertice, dunque, non viene ricavata dal Tribunale dalla sola partecipazione ai due episodi estorsivi, ma anche dal fatto che egli si desse cura di provvedere al sostegno economico per la famiglia di un mafioso di rango a quel momento detenuto, oppure di frenare le ambizioni eccessive di un aderente al clan, di dirimere una controversia tra operatori commerciali operanti nel territorio dello stesso, nonché di interloquire con esponenti di rango di altre famiglie mafiose, al fine di mantenere gli equilibri tra le stesse: tutti comportamenti che logicamente presuppongono un potere decisionale nonché di rappresentanza degli interessi del gruppo.
2.2. Quanto, poi, alla censura relativa all’aggravante del carattere armato dell’associazione, essa è inammissibile per una pluralità di ragioni: in primo luogo, cioè, perché priva d’interesse, una volta riconosciuta la gravità indiziaria per il delitto-base, non potendo derivare alcun riflesso favorevole sulla situazione cautelare del ricorrente dall’eventuale accoglimento di tale doglianza; inoltre, è anch’essa generica, perché si limita a stigmatizzare il riferimento al notorio giudiziario compiuto dal Tribunale, senza però criticare gli elementi sulla scorta dei
quali l’ordinanza ha ritenuto l’esistenza di tale conoscenza diffusa; da ultimo, ma non per ultimo, è manifestamente infondata, perché il Tribunale del riesame non si è fermato al notorio, ma ha richiamato anche le dichiarazioni del collaborante COGNOME, che ha riferito di strette relazioni personali tra COGNOME ed altri soggetti nella diretta disponibilità di armi, dando ulteriore sostegno logico – semmai necessario – alla deduzione, se non altro, della conoscenza, da parte dell’indagato, della disponibilità di armi da parte del sodalizio.
Analoghi limiti presentano le obiezioni difensive riguardanti gli episodi estorsivi.
3.1. Quanto a quello in danno di COGNOME, infatti, il ricorso oblitera completamente i plurimi elementi di prova e le stringenti considerazioni che hanno condotto il Tribunale ad individuare in COGNOME l’emissario del COGNOME ed a rilevare l’assenza di qualsiasi interesse della vittima ad un’eventuale calunnia verso costui.
3.2. Relativamente, invece, alla “vicenda COGNOME“, è sufficiente osservare che il ricorso lamenta la mancata dimostrazione dell’inesistenza di un legittimo titolo giuridico del ricorrente alla disponibilità del locale di proprietà della vittima, senza tuttavia neppure indicare quale eventualmente questo titolo sia né, men che mai, offrendone un qualsiasi riscontro probatorio.
3.3. Riguardo, infine, all’aggravante del metodo mafioso, va osservato anzitutto che il dato di contesto e la personalità dell’indagato sono elementi tutt’altro che neutri, laddove si tratti, come nel caso di specie, dell’associazione mafiosa storica che ha rappresentato l’archetipo della fattispecie incriminatrice delineata dal legislatore (al punto di dare il nome al fenomeno criminale), nonché di un soggetto di rango all’interno della stessa e di attività delittuose tipiche e tradizionali di quel genere di sodalizi.
In ogni caso, l’ordinanza non si è fermata ad un tale scenario di fondo, ma ha persuasivamente evidenziato l’incisività delle specifiche imposizioni formulate alle vittime (a COGNOME, cioè, di non pagare più il “pizzo” alla cosca cui lo versava in precedenza; a COGNOME di non utilizzare per la sua attività commerciale l’immobile legittimamente acquistato, costringendolo a prenderne in locazione un altro, a ristrutturarlo benché non fosse suo, ed altresì ad affidare i relativi lavori ad esponenti della famiglia mafiosa) e l’accondiscendenza manifestata dai destinatari senza la necessità di alcun atto violento od altrimenti dimostrativo. E, proprio in tale intimidazione “silente”, è stata plausibilmente rinvenuta la circostanza sintomatica del metodo mafioso, dell’avvalersi, cioè, di una condizione di assoggettamento ed omertà diffusi, derivanti dalla fama criminale del sodalizio e dal suo conseguente potere di paralizzare la capacità di autodeterminarsi di chi
venga a contatto con i suoi esponenti, per il timore di pesanti ritorsioni, senza che, a tal fine, sia necessario spenderne espressamente il nome.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.