Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27770 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE visti gli atti del procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE Antimafiapropone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 22 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE, in data 8 gennaio 2024, ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina pluriaggravata.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen.
La motivazione sarebbe erronea in quanto fondata su valutazioni che si pongono in contrasto con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante dell’uso del metodo mafioso; in particolare i
giudici del riesame avrebbero fondato la decisione sul fatto che il territorio ove si è verificata la rapina non sarebbe noto per fenomeni di infiltrazione mafiosa e sul fatto che gli imputati, in occasione della commissione dei reati, non avrebbero fatto riferimento alla vicinanza a sodalizi mafiosi.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
I giudici del riesame non si sarebbero confrontati con le concrete modalità dell’azione criminale, omettendo una ragionata esposizione dei motivi per i quali tale azione non abbia avuto quel carattere intimidatorio ed evocativo richiesto dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe del tutto ignorato gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari attestanti la contiguità tra gli auto-i della rapina ed esponenti di gruppi criminali di tipo mafioso (quali NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso formulati dal Pubblico Ministero appaiono meritevoli di trattazione congiunta e sono entrambi infondati.
Al fine di valutare la questione giuridica oggetto di ricorso occorre brevemente premettere le modalità di esecuzione dell’azione delittuosa. Si legge nell’ordinanza impugnata che «il fatto è stato commesso con un’organizzazione fortemente articolata e di natura indubbiamente professionale. Infatti, sono stati effettuati blocchi stradali strategici in almeno 7 punti per impedire alle forze dell’ordine il raggiungimento del luogo della rapina e sono state disseminate le strade di San NOME Teatino di chiodi a quattro punte, catene di metallo e mezzi pesanti precedentemente rubati. Per l’accesso all’istituto è stato utilizzato un escavatore che con la benna ha abbattuto tanto il muro di cinta quanto quello perimetrale consentendo in tal modo l’accesso del commando, armato di mitragliatori TARGA_VEICOLO, alla “sala conta”. Dopo la sottrazione del denaro sono state utilizzate almeno cinque vetture rubate e altre con targhe contraffatte per la fuga degli uomini che materialmente avevano commesso la rapina e di coloro che vi avevano contribuito realizzando i blocchi stradali. Dopo il primo allontanamento lungo la rete autostradale il commando si è parzialmente disgregato e la fuga è proseguita – dopo aver abbandonato nei pressi di una piazzola di sosta munizioni caricatori e radioline – a bordo di un pullman». Alla luce di quanto sopra descritto, hanno osservato i Giudici della cautela che «una rapina di questo tipo presuppone evidentemente un’organizzazione di mezzi fortemente strutturata e una
preparazione accurata sul territorio» (vedi pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato).
Tuttavia, ai fini dell’esclusione della contestata circostanza aggravante, il Tribunale ha anche rilevato che la rapina è avvenuta in un luogo non noto alle cronache per fenomeni di infiltrazione mafiosa e che nelle azioni degli indagati non sono stati esplicitati nei confronti delle persone offese richiami all’appartenenza o alla vicinanza a sodalizi mafiosi.
Ritiene la Corte di concordare con la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame che ha portato all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Come è noto, l’articolo 416-bis.1 cod. peri. tipizza due ipotesi di circostanze aggravanti consistenti nell’aumento di pena da un terzo alla metà qualora un reato sia commesso avvalendosi del metodo mafioso, disciplinato dall’art. 416bis, comma 3, cod. pen., o al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa.
Escludendosi a priori il (non contestato) “fine di agevolare” l’attività dell’organizzazione mafiosa, non emergendo alcun elemento in tal senso, il che consente anche di escludere la rilevanza segnalata dal Pubblico Ministero della partecipazione all’azione delittuosa e, comunque, dei contatti intrattenuti dal gruppo criminale con soggetti ritenuti a vario titolo “vicini” a gruppi criminali di tipo mafioso, la valutazione deve incentrarsi in questa sece sulla eventuale ricorrenza del “metodo mafioso” le caratteristiche del quale sono desumili in principalità dal testo del comma 3 dell’art. 416-bis cod. peri, che indica quali elementi caratterizzanti dello stesso «la forza di intimidazione del vincolo associativo» e «la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva».
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di occuparsi di vicende di rapina compiute con modalità paramilitari nelle quali è intervenuta la contestazione dell’aggravante dell’uso del “metodo mafioso”.
In un primo caso (v. Sez. 2, n. 36431 del 2/7/2019, non mass.), relativo all’assalto ad un furgone blindato, il Collegio ha ritenuto di condividere la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto configurabile la circostanza aggravante de qua spiegando come la contestazione del metodo mafioso deriva «non già da una associazione di tipo mafioso costituita e avente fra le sue attività le rapine ai furgoni portavalori, bensì dal tratto quasi militare usato per consumare il delitto, la sua attenta pianificazione, le modalità brutali di realizzazione, l’impiego di uomini e di mezzi, l’uso delle armi con l’esplosione di numerosi colpi, il compimento dell’atto nel giro di pochi minuti, a riprova di una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati, senza
trascurare che la zona nella quale rientra il luogo del commesso reato – una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso – fa presumere ragionevolmente che quest’ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti», ciò in coerenza con l’orientamento della S.C., secondo cui (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025) «per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152 (…), non è necessario che sia s’:ata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa».
In tempi più recenti (Sez. 2, n. 49546 del 26/10/2022 non mass.) questa Corte, chiamata ad analizzare un altro caso simile a quello che in questa sede ci occupa, sempre relativo ad una rapina consumata con una metodologia da “organizzazione paramilitare” oltre che con il ricorso ad armi da guerra e con commissione di azioni violente e cruente, ma nel quale – contrariamente al precedente citato – era stata esclusa la ricorrenza della aggravante in esame, ha innanzitutto chiarito che dalla lettura combinata degli articoli 416-bis e dell’art. 416-bis.1 cod. pen. emerge che l’elemento caratterizzante ‘aggravante della modalità mafiosa va individuato nella maggiore capacità intimidatrice che discende dalla realizzazione del reato mediante un comportamento oggettivamente idoneo a evocare nelle vittime il convincimento di trovarsi a fronteggiare un fatto delittuoso di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
A tale proposito, è stato efficacemente sottolineato, attraverso l’indicazione di principi che anche l’odierno Collegio condivide, che l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. stigmatizza un “metodo” e non un “fatto”, per rispondere alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l’evocazione della contiguità a un’organizzazione mafiosa ponga la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di un delinquente comune (cfr. Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), e ciò anche quando il gruppo criminale non sia menzionato (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Rv. 258545) ovvero non sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).
La principale differenza tra le due decisioni esaminate sta nel fatto che nel primo caso, nel ribadire le caratteristiche del “metodo mafioso”, si era anche precisato che i fatti erano stati consumati in una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso, il che faceva presumere ragionevolmente che la consumazione del reato fosse stata autorizzata dai clan ivi operanti, mentre nel
secondo caso la Corte, pur ritenendo corretta l’esclusione della circostanza aggravante, è sembrata condividere l’idea che, in astratto, l’aggravante è configurabile anche in assenza del gruppo criminale, purché la condotta sia oggettivamente portatrice di quella maggiore valenza intimidatrice discendente dall’apparire collegata a un gruppo criminale di tipo mafioso.
Ritiene l’odierno Collegio che, se è ben vero che «Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso … nor occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti …» (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018), è però altrettanto vero non appare possibile configurare la circostanza aggravante in esame solo perché una azione delittuosa è stata consumata con “metodi paramilitari” da un gruppo di soggetti pesantemente armati, che hanno evidenziato scrupolose modalità organizzative della stessa e che hanno agito con particolare violenza.
A ciò deve aggiungersi che l’art. 416-bis.1 cod. pen. non indica quale requisito della modalità mafiosa la professionalità della condotta, né fa leva sul coinvolgimento di una pluralità di persone nel fatto, ma richiede pur sempre che la condotta sia ammantata dalla matrice mafiosa, utilizzata quale veicolo per la commissione del delitto, mediante approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che provoca nella vittima l’ingenerato convincimento che il reato sia espressione e provenga da un gruppo mafioso.
Ne consegue che l’agire professionale, violento ed organizzato nella consumazione dell’azione delittuosa può sì configurarsi come indizio della sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso” ma non è di per sé elemento unico e risolutivo per la configurabilità dell’aggravante stessa, occorrendo un quid pluris consistente nella ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’agire da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Detta percezione può trasparire da ulteriori fattori quali, non ultimo, il contesto territoriale nel quale si svolge la vicenda, la consapevolezza della persona offesa della presenza di sodalizi criminali in detta area territoriale o, ancora, da espressioni usate dai malviventi, modalità di coercizione od altri particolari, diversi ed ulteriori rispetto alla caratura violenta, professionale ed organizzata dell’azione tale da ingenerare nelle stesse vittime una più accentuata condizione di minorata difesa indotta da una parvenza di agire mafioso.
Non emergendo tali elementi ulteriori nella vicenda qui in esame, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato non fondato.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessine in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perch provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 23 maggio 2024