Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE n. a Mondragone DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 31/5/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto d ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame propost nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip che, in data 16 Maggio 2024, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perch
gravemente indiziato in relazione ai delitti di estorsione, consumata e tentata, nonc aggravata ai sensi dell’art. 416bis.1 cod.pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e il difetto assoluto di motivazi in ordine all’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso. Il difensore lamenta che il Tribu cautelare, al fine di sostenere la gravità indiziarla in relazione all’aggravante mafios richiamato la statura RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, i suoi precedenti e la sua pregre appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, informazioni note alle pp.00. e idonee, unitamente alle modalità esecutive dei reati addebitati, ad integrare la circostanza. Precisa al riguardo ch riferimento al contesto territoriale in cui si sono svolti i fatti è illogico e contraddittor la stessa ordinanza impugnata dato atto che l’associazione di appartenenza del prevenuto risulta disciolta mentre i reati per i quali il COGNOME ha riportato condanna sono stat commessi prima del 1999 e dette evidenze non consentono di poter inferire il ricorso da parte dell’indagato alla forza intimidatrice della cessata compagine. Aggiunge che le pp.00. e particolare lo COGNOME, in passato difensore di fiducia dell’indagato, erano consapev dell’inoperatività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della collaborazione intrapresa dall’esponente di ver NOME COGNOME e da altri sodali a lui succeduti nel tempo. Sostiene, inoltre, il difensore il collegio cautelare non ha fornito alcuna indicazione in ordine all’estrinsecazione del meto mafioso nelle condotte poste in essere dal ricorrente, non essendo sufficiente ai fini de sussistenza del requisito del metus la circostanza che l’agente abbia in passato riportato condanne per appartenenza a un sodalizio mafioso, richiedendosi invece che le modalità esecutive del reato evochino la forza intimidatrice del vincolo associativo, capace di esercita una particolare coartazione sulle vittime avente i caratteri propri dell’intimidazione mafio Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione il ricorrente denunzia che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione solo apparente, avendo omesso ogni considerazione delle modalità della condotta, dando esclusivo rilievo ai precedenti dell’indagato in contrasto con i principi enunziati giurisprudenza di legittimità;
2.2 la violazione dell’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e connesso vizio dell motivazione. Il difensore lamenta che l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione carente in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura, omettendo di spiegare le ragioni che non consentivano di ritenere superata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e sussistente un pericolo attuale e concreto di reiterazione incompatibile co la misura degli arresti domiciliari fuori regione richiesta dalla difesa. I giudici della caut hanno in particolare considerato che, stante la dissoluzione del RAGIONE_SOCIALE, non può essere
prefigurato il rischio di contatti con appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, profilo rilevante al superamento della presunzione relativa in discorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo che denunzia il vizio di motivazione in ordine all’aggravante del metodo mafioso è fondato e meritevole d’accoglimento.
I giudici cautelari, a sostegno della ritenuta sussistenza della circostanza, han evidenziato a pag. 18, recependo integralmente la valutazione del Gip emittente, la caratura RAGIONE_SOCIALE dell’indagato, già appartenente all’omonimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operante in Mondragone, condannato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. e altri gravi reati e detenuto in espia pena fino all’ottobre 2020. Hanno in particolare rimarcato come “lo spessore RAGIONE_SOCIALE dell’autore delle estorsioni e la notorietà del suo legame anche parentale con i vertici d nota ed omonima RAGIONE_SOCIALE evoca di per sé una potenzialità RAGIONE_SOCIALE del soggetto agente che va al di là della condotta individuale”.
La motivazione rassegnata dall’ordinanza impugnata ha carattere assertivo e risulta lacunosa nell’analisi degli elementi costitutivi dell’aggravante giacché non tiene conto de risalente e pacifica disgregazione del RAGIONE_SOCIALE, di cui pure dà atto, e omette di individu ed esplicitare i concreti elementi da cui ha desunto nelle fattispecie a giudizio l’estrinsecaz del metodo.
1.1 Questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della configurabilità della circostan aggravante prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n 203, ora trasposta nell’art. 416bis.1 cod.pen., non è sufficiente la “nota caratura crimin del soggetto accusato, occorrendo, invece, che questi si avvalga della particolare efficaci intimidatrice derivante dall’esistenza concreta e percepibile di un sodalizio che si connota de peculiarità descritte dall’art. 416 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 24992 del 24/05/2013, Rv. 2564 – 01). Si è ulteriormente precisato, in fattispecie che vedeva l’autore del reato sottopos indagini per appartenenza ad associazione mafiosa in un ambito territoriale d’operatività d un sodalizio di tal genere, che ai fini della ravvisabilità dell’aggravante non è suffici mero collegamento con contesti di criminalità organizzata degli autori del fatto occorrendo invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l’impiego della forza di intimidaz derivante dal vincolo associativo (Sez. 2, n. 28861 del 14/06/2013, Rv. 256470-01; in senso conforme, Sez. 5, n. 42818 del 19/6/2014, Rv 261761-01 secondo cui la sussistenza della circostanza è subordinata – anche quando il delitto si consuma in territori dove è notoria presenza di associazioni criminali di cui all’art. 416 bis cod. pen.- alla ricorrenza nel concreto di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincol associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce).
Infatti, il “metodo mafioso” si sostanzia, alla stregua della definizione normat nell’impiego della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo nell’approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, espressioni che evocano “non il modo di atteggiarsi del fatto – reato in sè e per sè considera e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta -sul piano d struttura della aggravante in questione – elemento del tutto neutro, quanto la particol efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza -concreta e percepibile- di un sodalizio ch connota delle peculiarità descritte dall’art. 416 bis c.p., e dalla relativa condizi assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare, elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il aggravato” ( così Sez. 2 n. 24992/2013 cit.).
1.2 La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la contestazi dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso” non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minacc assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 27703301; n. 27548 del 17/05/2019,Rv. 276109-01; Sez.5, n.21530 del 8/2/2018, Rv.273025; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Rv. 251830 – 01) ovvero che l’agente ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica nei confronti della vittima con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione crim mafiosa. In tal caso la condotta stessa -per le modalità che la distinguono- deve essere comunque, capace di evocare nel soggetto passivo l’esistenza di un sodalizio quale amplificatore della valenza RAGIONE_SOCIALE del reato commesso. In tal senso ex multis, Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Rv. 286723-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027-01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01).
Infatti, poiché la funzione dell’aggravante in discorso è quella di reprimere il met delinquenziale mafioso, anche se utilizzato dal non associato sul presupposto dell’esistenza in una data zona di associazioni mafiose, la tipicità dell’atto intimidatorio è un predicato metodo poiché la violenza che lo contraddistingue deve risultare concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (sul punto Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, R 222427-01; Sez. 1, n. 16486 del 09/03/2004, Rv. 227932 – 01).
Dei richiamati principi l’ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso, rendendo una motivazione che non dà conto, alla luce delle modalità esecutive dei fatti, degli elementi c attestano l’esercizio del metodo, verifica che deve essere demandata al giudice del rinvio con assorbimento delle residue censure in punto di adeguatezza della misura.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli com ai sensi dell’art. 309, comma 7,cod.proc.pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma lter, cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente