Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3081 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSOCORVARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 3/10/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espress nei suoi confronti dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino in ordin delitto di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.
A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aggravante del metodo mafioso, che si assume non potersi rinvenire nella mera richiesta, effettuata con un’unica telefonata alla persona offesa, di un “regalo, tre volte l’anno, agli amici”, senza al specificazione né dei beneficiari né dell’entità del regalo o dei regali. Assume anche il ricorr che l’informativa di P.G. secondo cui il COGNOME “si adopera o si sarebbe adoperato a favor dell’organizzazione cd. RAGIONE_SOCIALE” non confermerebbe in alcun modo la sussistenza dell’aggravante in parola.
1.2. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fa ai sensi degli artt.56 e 629 cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 640 comma 2 cod. pen., c conseguente declaratoria di prescrizione dei reati.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con conclusioni scritte del 27/9/2023 la difesa ha insistito nel ricorso chiedendon l’accoglimento.
Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati comunque non consentiti nella presente sede.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile non solo perché manifestamente infondato, ma anche perché aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che, peraltro, ai fini della valutazione della congruità della motivazione, va valu congiuntamente con la sentenza di primo grado, con la quale si integra a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, 266617). Mentre nessuna RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito menziona l’informativa di P.G. evocata dal ricorrente, infatti, contrariamente all’assunto difensivo dalla lettura integrata del sentenze emerge inequivocabilmente che le telefonate con le quali è stato esercitato il cd metodo mafioso nella vicenda in esame sono state due, dovendosi considerare non solo quella con la quale il COGNOME evidenziava la necessità di fare più volte l’anno un “regalo., agli am ma anche altra, con la quale, ancor più esplicitamente, formulava la minaccia “allora salterai aria tu e il locale”, senza alcuna illogicità evidente ritenuta configurare, insieme all l’aggravante del metodo mafioso, in quanto condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazi criminale di tipo mafioso (cfr. Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Rv. 197430).
L’inequivocabile minaccia insita nella prospettazione di far “saltare in aria” la pers offesa ed il suo locale rendono anche evidente la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, volto a contestare la qualificazione giuridica della condotta oggetto dell’imputazion sensi dell’art. 640 comma 2 cod. pen., anziché quale tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché –
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – de somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende a titolo di sanzione pecuniaria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidentr